Argomento piu' o meno sempre attuale, ho provato a cercare un post in cui inserirlo ma sono un po di fretta e dal lavoro, prego nel caso un mod. di spostarlo ove ritiene piu' opportuno.
Leggevo una interessante interpretazione del famigerato art. 170 relativo agli ingombri massimi ammessi per le moto:
Art. 170. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
L'articolo, citato testualmente sopra al suo comma 5, riporta che la larghezza massima e' riferita al trasporto di oggetti che non siano fissati in maniera solidale ed effettiva alla moto. Le valigie laterali, alluminio o plastica che siano, in realta' sono fissate in maniera solidale tramite i telai. Quindi, secondo questa interpretazione - che a mio avviso non e' priva di fondamento - la sagoma della moto non sarebbe "costretta" ai 100 cm previsti dal comma sopra riportato nel caso di valigie laterali fissate a telai metallici.
Che ne pensate?