Chi, fermato dalla polizia perché sospettato di essere in stato di ebbrezza, si rifiuta di fare il test dell’alcol non può essere punito. Possibile? Sì. E a dirlo è una sentenza della Cassazione [1] di pochi giorni fa. Ecco spiegato perché.Per prima cosa, ricordiamo cosa prevede la legge per chi guida ubriaco:
- chi ha una soglia minima di alcol nel sangue risponde solo di una sanzione amministrativa, al pari di un normale divieto di sosta;
- se questa soglia sale, si passa al penale: c’è l’arresto e la sospensione della patente;
- nei casi ancora più gravi, siamo sempre nel penale, ma le sanzioni per il reato sono assai gravi. Oltre alla sospensione della patente per 2 anni c’è anche la confisca dell’auto e un’ammenda che può arrivare fino a 6mila euro.
A questo punto immaginiamo un uomo che, dopo aver sbandato con l’auto, venga fermato da una pattuglia. Gli agenti gli chiedono di sottoporsi al test dell’alcol ma lui si rifiuta. Non potendo costringere fisicamente una persona a “soffiare nel palloncino”, la legge prevede una specifica sanzione per chi si sottrae all’etilometro: viene applicata la sanzione penale massima, quella cioè per chi viene trovato con il tasso di alcol più alto. Questo perché il rifiuto viene considerato una sorta di tacita ammissione di responsabilità.
Qualche giorno fa, però, la Cassazione ha ripescato un articolo introdotto nel codice penale due anni fa [2] secondo cui, per tutti i reati che comportano minor pericolo sociale e, quindi, caratterizzati dalla «tenuità del fatto», il reo può essere perdonato. In buona sostanza il processo penale viene archiviato e non si applicano sanzioni (la fedina però resta sporca). Questo beneficio, detto senza peli sulla lingua, non ci sembra scritto a difesa dei colpevoli più innocui, ma dei giudici, per sgravarli di lavoro.
Detto ciò, secondo la Cassazione il fatto di rifiutarsi di sottoporsi all’alcol test è, tutto sommato, un fatto tenue, non particolarmente rilevante.
In altri termini, se tu hai bevuto tanto e sai che, sottoponendoti al test del palloncino, dovrai subire l’arresto e una sanzione da 6mila euro, ti basterebbe dire «non voglio fare l’alcoltest» per non subire alcuna conseguenza penale. Nessuna sanzione.
Se tutto ciò ti sembra paradossale, aspetta a sentire il resto: questo beneficio vale solo per i reati e non per gli illeciti amministrativi. Pertanto, chi si ubriaca “poco” e, quindi, rientra nella prima fascia delle sanzioni, quelle amministrative, viene invece punito senza condoni. Insomma, come dire: i più ubriachi evitano multa e penale, i più ligi al dovere invece restano fregati.
note
[1] Cass. sent. n. 42255/17 del 15.09.2017.
[2] Art. 131-bis cod. pen.
Cit.: laleggepertutti.it
pero ce da vedere si ANCORA sei lucido per dire "" ME RIFIUTO ""
TONY le magnific