Le converrà il regime forfettario, qui sotto la circolare del mio commercialista al riguardo:
NUOVO REGIME FORFETTARIO DAL 01/01/2016
L.190/2014 art.1 commi da 54 a 89 (modificato dalla L. Stabilità 2016 art.1 commi 111-112-113)
LIMITI RICAVI: dipende dal codice attività
UTILE: determinato in percentuale rispetto ai ricavi (dipende dal codice attività), quindi i costi sostenuti sono indeducibili (anche i beni strumentali)
TASSAZIONE fissa del 15% (quindi senza possibilità di abbatterla con le detrazioni d’imposta quali ad esempio quelle per i familiari a carico, gli interessi mutuo prima casa, le spese mediche) calcolata sull’utile al netto dei contributi previdenziali pagati,
- o tassazione fissa del 5% per i primi 5 anni per le start-up. Condizioni:
1) no attività di impresa o professionale nei 3 anni precedenti;
2) no mera prosecuzione del lavoro dipendente o autonomo (escluso il praticantato per Ordini Professionali);
3) in caso di prosecuzione di attività svolta da altro soggetto, questo nell’anno precedente non deve aver superato i limiti dei ricavi di cui sopra (ex: acquisto di azienda))
NO IVA: emissione fatture senza iva, quindi l’iva sulle fatture d’acquisto è indetraibile
ATTENZIONE: - se riceve fatture di acquisto in Reverse Charge ha obbligo di emettere AUTOFATTURA e di pagare la relativa iva entro il 16 del MESE SUCCESSIVO
- se fa cessioni di beni intracomunitari applica art.41 comma 2-bis DL 331/93
- se riceve acquisti di beni intracomunitari art.38 comma 5 lettera c) del DL 331/93
- prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti art.7-ter DPR 633/72
- per importazioni, esportazioni e assimilate si applicano disposizioni del DPR 633/72 (non si applica il regime per gli esportatori abituali art.8 c.1 lettera c) e c.2 DPR 633/72)
- se emette fatture per commercio elettronico (dal 01/01/2015) a privati B2C allora deve identificarsi nei paesi Europei (emettendo fatture con iva straniera) oppure avvalersi del regime MOSS (art.74 sexies DPR 633/72) versando l’iva trimestralmente
RITENUTE ACCONTO SUBITE: NO il cliente non trattiene alcuna ritenuta (dichiarazione da fornire)
SOSTITUTO D’IMPOSTA: NO il forfettario non deve trattenere la ritenuta d’acconto ai suoi fornitori (parcelle, prestazioni occasionali), MA deve indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale e i compensi del percettore al quale non è stata trattenuta la ritenuta d’acconto.
CRITERIO DI CASSA: indicare nelle fatture emesse la data di incasso
INPS: SI minimi contributivi (IVS fissi) ma i contributi sono ridotti del 35%, con conseguente possibilità di vedersi ridotti i mesi accreditati ai fini della pensione (esempio: in caso di versamento solo dei contributi minimi, non verranno conteggiati 12 mesi ai fini della pensione, ma 7 mesi, il 35% in meno)
NO Studi di Settore, Parametri, Irap, Contabilità (SI conservare e protocollare le fatture d’acquisto e vendita)
ACCESSO: - se nell’anno precedente i ricavi sono inferiori ai limiti di cui sopra
- se sostenuto spese complessivamente inferiori a Euro 5.000,00 per voucher, per dipendenti, per co.co.co., per utili ad associati in partecipazione,
- se il costo dei beni strumentali (al lordo degli ammortamenti) alla chiusura dell’esercizio non superano i 20.000 euro: 1- per leasing si guarda il costo sostenuto dal concedente, 2- per locazioni conta il valore normale, 3- i beni utilizzati promiscuamente si contano al 50%, 4-non rilevano i beni di valore inferiore ai 516,00 euro, 5- NON rilevano i beni IMMOBILI, 6- non rilevano i beni immateriali (circ.7/2008)
- se reddito da lavoro dipendente e assimilato prodotto nell’anno precedente è inferiore a 30.000 euro (condizione che non si considera, non rileva nel caso in cui il rapporto è cessato)
- NO per persone fisiche che hanno regimi speciali iva o forfettari per le imposte
- NO per chi in via esclusiva o prevalente cede immobili, terreni o mezzi di trasporto nuovi,
- NO per chi è socio in società di persone, associazioni professionali, SRL trasparenti (relazione illustrativa alla L.190/2014 dice SI al regime se quota ceduta prima dell’inizio anche se nello stesso anno di inizio dell’attività)
FUORIUSCITA DAL REGIME NORMALE: se non sono rispettate le condizioni di cui sopra. La fuoriuscita è SEMPRE dall’anno successivo.
- RICAVI e compensi già imputati con un regime, non sono tassati con il regime successivo e viceversa quelli non tassati si tassano nel primo esercizio successivo,
- COSTI sostenuti nel periodo forfettario non hanno rilevanza negli esercizi successivi
- BENI STRUMENTALI ceduti dopo essere usciti dal forfettario: la plusvalenza / minusvalenza si calcola sulla differenza tra valore di cessione e valore del costo non ammortizzato, dove: - se acquistati durante il forfettario si considera costo non ammortizzato il valore di acquisto; - se acquistati prima di entrare nel forfettario si considera costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell’esercizio precedente al forfettario
FUORIUSCITA DAL REGIME PER OPZIONE: chi ha diritto (o forse sarebbe meglio dire il dovere) di accedere al Regime Forfettario, in quanto nell’anno precedente rispetta tutti i requisiti, e non vi accede (rimanendo in contabilità semplificata o ordinaria) oppure non vi rimane (cioè esce dal forfettario) effettua di fatto una opzione che è vincolante per tre anni, e dal quarto anno è valida di anno in anno. Esempio: chi nel 2015 rispetta tutte le condizioni previste dal regime forfettario ma non Vi entra nel 2016 in quanto nel 2016 rimane nel Regime Semplificato, è vincolato a rimanere nel Regime Semplificato fino all’anno 2018 compreso, e potrà optare per il Regime Forfettario nell’anno 2019, oppure nel 2020, oppure in qualsiasi anno successivo (ovviamente se nell’anno precedente a quello di entrata nel Regime Forfettario rispetta le condizioni per l’accesso).
ESTREMI DA INDICARE IN FATTURA:
- Non applicata Iva ai sensi dell’art.1 cc54-89 L.190/2014 -Regime forfettario-
- Il sottoscritto dichiara di essere nel Regime Forfettario, i redditi sono assoggettati a imposta sostitutiva e quindi non sono soggetti a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art.1 c.67 L.190/2014
- Imposta di bollo da Euro 2,00 sull’originale (frase da indicare solo se valore superiore a 77,47 Euro)
- Indicare sempre la data di incasso (meglio a mano)
FACOLTATIVAMENTE NELLA FATTURA DI ACQUISTO del fornitore che sarebbe stata soggetta a ritenuta d’acconto si potrebbe far indicare al fornitore:
- Il cliente dichiara di applicare il Regime Forfettario e quindi la presente non è soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art.1 c.69 L.190/2014
MA: deve mettere in conto il commercialista, 1200€/anno