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Vecchio 31-01-2008, 23.28.20   #31
johnsanscoeur
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raga a quanto sapevo la garanzia non decade anche se si porta la moto in un meccanico non ufficiale a patto che usi i ricambi originali


se non sbaglo era un decreto Bersani ma non vorrei dire boiate
Hmm, a quanto so io almeno per i primi due anni deve essere una officina autorizzata..e certificano i lavori sul libretto apposito..ma può essere sia come dici tu !

Il tagliando è a 800, ma il rodaggio finisce attorno ai 1500 stando alla casa (l'adesivo sul serbatoio)..
johnsanscoeur non è connesso   Rispondi citando Inizio pagina
Vecchio 31-01-2008, 23.39.53   #32
Pier955
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Hmm, a quanto so io almeno per i primi due anni deve essere una officina autorizzata..e certificano i lavori sul libretto apposito..ma può essere sia come dici tu !

Il tagliando è a 800, ma il rodaggio finisce attorno ai 1500 stando alla casa (l'adesivo sul serbatoio)..
Il concessionario ufficiale è l'unico che fa i timbri validi ai fini della garanzia.

Il primo tagliando si fa intorno a 1000 km, puoi arrivare a seconda della casa a 1500 o 2000 km. Non succede nulla, tranne che decade la garanzia se non lo fai entro i km max che la casa prescrive.

BMW italia offre il primo tagliando a tutti i suoi clienti che aquistano una moto.
Il prezzo orario del conce BMW dove lavoro è di 46 euro +iva all'ora.

Le "crocette" come le chiamate voi da me si mettono e i controlli sono eseguiti tutti.
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Vecchio 01-02-2008, 00.21.17   #33
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magari i controlli fossero tutti eseguiti!!! ma scherzi?? se ne fanno la metà, devi ritenerti onorato. Cmq anche io me lo sono fatto includere nel contratto, ma dubito che se ne ricorderà... Ma quando arriverà il momento... dovrà decidere se avere il concessionario dato alle fiamme da ignoti o se regalarmi il tagliando come aveva promesso!! gli incidenti si sa... capitano!!! ahahahahahah
TRInicco non è connesso   Rispondi citando Inizio pagina
Vecchio 01-02-2008, 10.17.50   #34
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io ho pagato 130eurini ed ho visto di persona cio che mi ha fatto alla motoretta....e mi ha dato dei consigli utilissimi...grande Vito!
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Vecchio 01-02-2008, 10.29.29   #35
-Johnny-
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Qulacuno che l'ha acquistata da Berti a Bassano del Grappa?
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Vecchio 01-02-2008, 10.52.22   #36
mamba
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109 euro scontato 100 euro a Conegliano.
__________________
TE LA RIPOSTEREI SE ME LA RICORDEREI.....citazione dell' INSUPERABILE
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Vecchio 01-02-2008, 13.13.57   #37
lutor
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Ma come faccio a cambiare meccanico? Decade la garanzia Triumph se vado da Toni un meccanico qualunque... Bisogna trovarne un altro Triumph, ma per forza di cose ti tocca cambiare città...
Tecnicamente, non decade nessuna garanzia.

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Qulacuno che l'ha acquistata da Berti a Bassano del Grappa?
io, ma il tagliando devo ancora farlo....
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Vecchio 01-02-2008, 13.30.13   #38
-Johnny-
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io, ma il tagliando devo ancora farlo....
Anch'io, ho 335Km e con questo tempo chissà quando la riporterò a spasso...
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Vecchio 01-02-2008, 14.57.20   #39
Fabio3cilindri
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Registrato il: 21-01-2008
Messaggi: 21

Tra le tante cartelle file del mio PC, c'è questa ricerca fatta da me l'anno scorso riguardo "dove e come" fare i controlli nei 24 mesi di garanzia ufficiale.
Visto che litigai di brutto col concessionario per un tagliando per la mia DUCATI S2r-1000...altro che rapina, peggio...lo sputtanai affermando che da lui non ci sarai mai più tornato, ma lui ridendo, mi rispose che per altri due anni sempre da lui sarei dovuto tornare.
Incazzato come una bestia mi sono messo all'opera fino a trovare questo scritto che vi regalo...

DECRETO BERSANI, NORMATIVA MONTI - REGOLAMENTO 1400- D.LGS. 24


la direttiva monti - regolamento europeo 1400

Lo scopo della direttiva, tradotta in un regolamento europeo vincolante per tutti i paesi della Comunità Europea, è sostanzialmente contrastare le pratiche che limitano la possibilità dei consumatori di scegliere i propri fornitori.

Nel tempo la concorrenza tra i fabbricanti ha portato a concentrare l'attenzione del mercato sul prezzo e le condizioni d'acquisto obbligando i consumatori ad utilizzare le officine autorizzate per la manutenzione ordinaria.

In sostanza i costruttori hanno potuto spostare parte dei ricavi dalla vendita al servizio obbligando i clienti all'acquisto dei ricambi di consumo a prezzi d'affezione al di fuori di ogni concorrenza.

Paradossalmente il prolungamento a due anni della garanzia ha rinforzato questa pratica.

Con la direttiva Monti si può acquistare l'auto dove si preferisce e far eseguire la necessaria manutenzione dove meglio si crede purché l'officina scelta risponda a precisi requisiti, disponga delle informazioni della casa ed utilizzi ricambi originali o di qualità corrispondente, senza che possa essere negata, al cliente, l’applicazione della Garanzia del Costruttore in caso di necessità.

Prima della entrata in vigore del Regolamento 1400 (Direttiva Monti), il Consumatore doveva sottostare a precisi vincoli per la manutenzione ordinaria, con costi fissati dalla Casa; se anche un semplice tagliando veniva effettuato al di fuori della rete di Officine autorizzate, la Casa e per essa le Officine autorizzate, avrebbero negato l’applicazione della garanzia per qualsiasi pezzo.

Questa "tradizione", a tutto vantaggio delle Case e delle Officine da esse stesse autorizzate, è stata
giudicata dalla Comunità Europea in contrasto con la libera concorrenza, ed è stato, quindi, introdotto il Regolamento 1400.

Le innovazioni del Regolamento 1400 e del D.Lgs. 24 hanno, come finalità primaria, la tutela del Consumatore nei riguardi del godimento della Garanzia di buon funzionamento rilasciata dalla Casa costruttrice del Veicolo.

Oggi il Consumatore può scegliere la soluzione più conveniente per lui, beneficiando della concorrenza tra le Officine delle reti ufficiali delle Case e quelle indipendenti, purché qualificate.

Questo articolo vi indica i nuovi diritti e come fare per trarne il dovuto vantaggio.

Concetti della Direttiva Monti

La Direttiva stabilisce, sostanzialmente, che le limitazioni imposte dai Costruttori nel subordinare l’applicazione della garanzia sul “Nuovo” sono illegali.

In dettaglio:

Il diritto dell’Officina Generica ad acquisire “Parti di ricambio del Costruttore auto” presso la rete del Costruttore

Il diritto dell’Officina di usare “Parti Ricambio Originali”, fornite cioè dal costruttore delle parti stesse su specifiche della Casa automobilistica

Il diritto dell’Officina di utilizzare “Parti di qualità corrispondente (conformi)”, fornite quindi da costruttori indipendenti che certificano la conformità delle parti di ricambio in relazione alle specifiche originali
ed al livello di qualità prescritto dalla Casa Automobilistica

Il diritto delle Officine di procurarsi tali parti anche da canali commerciali indipendenti e competitivi

Il diritto del consumatore di effettuare interventi di manutenzione ordinaria, anche durante il periodo di garanzia, presso Officine di sua scelta, purché qualificate

Il diritto del Venditore e/o del Consumatore dell’auto di effettuare interventi di riparazione o montaggio di accessori, presso Officine di sua fiducia.E’ chiaro che un officina, non appartenente alla rete di assistenza del costruttore, non può fornireparti e mano d’opera gratuitamente, mentre il Consumatore deve operare nel quadro del D.Lgs.24 e può esercitare, in alcuni casi, il diritto di regresso verso il Venditore;tuttavia la casa non può più far decadere la garanzia sul veicolo a causa di singoli interventi su parti difettose effettuate da Officine non autorizzate, che rimangono responsabili verso il Consumatore delle parti fornite secondo i termini del D.Lgs.24.

Il diritto delle Officine di accedere alle informazioni tecniche relative a manutenzione, riparazione e servizio (es. istruzioni di smontaggio, strumentazione specifica,formazione tecnica etc) rilasciate dalla Casa
Automobilistica, alle stesse condizioni praticate alle Officine “autorizzate”.
La effettuazione di operazioni relative a richiami formali del Costruttore deve essere svolta nell’ambito della rete di officine Autorizzate.

Quindi il Consumatore può scegliere liberamente il Venditore più conveniente, senza doversi preoccupare della Garanzia di Buon Funzionamento che il Costruttore DEVE riconoscere, indipendentemente dal venditore.

Il Consumatore può rivolgersi dove meglio crede per la manutenzione ordinaria e per la installazione di equipaggiamenti after market, senza che il Costruttore possa far decadere la Garanzia.

La nozione di “Garanzia del Costruttore” o di buon funzionamento

Il Costruttore del Veicolo si assumeva la responsabilità del buon funzionamento dell’intero veicolo acquistato dal Consumatore, riparando o sostituendo parti che si rivelassero difettose, tramite una Officina debitamente autorizzata che gestisse il rapporto “contrattuale “ tra il Consumatore ed il Costruttore.

Il Costruttore rispondeva delle Parti assemblate sul veicolo, indipendentemente dal fornitore delle
medesime, comprese parti come batteria, pneumatici etc.

L’intero modello della “Garanzia” rifletteva una concezione del rapporto tra le parti dove il Consumatore è Cliente della Casa Automobilistica, raggiunto tramite la rete organizzata della Casa stessa.

Oggi non è più così; il Venditore è tenuto ad assicurare la garanzia sulle auto da lui vendute e risponde direttamente al Consumatore di ogni difetto emerso nei 24 mesi seguenti la vendita (o di più se la casa pubblicizza garanzie estese per oltre 24 mesi).

Il Costruttore, tipicamente, subordina la propria responsabilità sulle parti difettose all’effettuazione della manutenzione ordinaria, tipicamente strutturata in “tagliandi” da effettuarsi a percorrenza o scadenze temporali
prescritte.

La nozione di Manutenzione Ordinaria

Per mantenere lo stato di efficienza previsto dalla Casa Automobilistica il veicolo deve essere sottoposto a periodiche ispezioni e sostituzioni di materiali di consumo

Durante queste fasi di ispezione le parti sottoposte ad usura vengono verificate e, se necessario, sostituite a pagamento; in caso di usura anomala (o di difetti di altre parti che causano tale anomala usura) l’Officina deve
segnalare tale necessità perché l’Acquirente possa decidere il da farsi.

Durante il periodo di Garanzia ovviamente l’Acquirente richiederà l’applicazione della medesima.

L’aspetto rilevante della corretta manutenzione ordinaria è l’ ispezione sistematica del veicolo
che è finalizzata a prevenire inconvenienti seri identificando difetti o anomalie in fase precoce.

Questa è la ragione per cui la mancata effettuazione dei “tagliandi” è legittimamente ragione perché venga negata l’applicazione della Garanzia da parte della casa Automobilistica anche per parti apparentemente non direttamente coinvolte nei “tagliandi.

In effetti il contenuto delle operazioni relative ai “tagliandi” è descritto sommariamente nel “libretto d’uso e manutenzione” consegnato al Consumatore insieme al veicolo ( il “cosa”), mentre le procedure di ispezione ed i criteri di valutazione dello stato d’usura etc (il “come”), sono riservati alla letteratura tecnica, circolari e quant’altro che la Casa Automobilistica riservava alla propria rete di assistenza.

Oggi, con modalità diverse da Casa a casa, tali informazioni sono obbligatoriamente rese disponibili anche agli Operatori indipendenti.


Gioite amici miei...l'impero dei concessionari dai prezzi esosi è finita...viva la liberalizzazione!!!

Fabio3cilindri
Fabio3cilindri non è connesso   Rispondi citando Inizio pagina
Vecchio 01-02-2008, 15.12.59   #40
Pit-Trip
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Che dire...Puntuale come la morte.hehehe...ma dici che si possa mettere in pratica?...Intanto grassie....
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