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Visualizza Versione Completa : Sostituzione Scarichi:circolare MCTC



la mela verde
24/07/2009, 23:48
Sperando di non aver sbagliato sezione e che non sia stato già postato

Leggete questa circolare: http://mymeggy.interfree.it/scarico.pdf

E' un chiarimento sull'interpretazione che le forze dell'ordine dovrebbero fare in merito alla sostituzione degli scarichi quando contestano un'infrazione dell'articolo 78 del CdS.

stampatela e portatela con voi.

speedtigre
25/07/2009, 07:10
ottima segnalazione,mettente in evidenza questo post

la mela verde
25/07/2009, 08:25
questo l'articolo completo

Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.






"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE



Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

«2-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, in deroga alle disposizioni in materia, senza nulla osta della casa costruttrice e senza visita e prova, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l’accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l’effettuazione delle modifiche;

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, ovvero circola senza l’aggiornamento della carta di circolazione, quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Tale sanzione non si applica qualora il veicolo, per esigenze del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, sia accompagnato dalla prenotazione non scaduta delle prescritte visita e prova».

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

sempre tratto dalla rete

Art. 78 C.d.S. (Codice della Strada)
Scritto da: Namec » Vedi scheda!
L'art.78 del C.d.S. (Codice dela strada) è la nostra bestia nera ma, se letto bene e fatto applicare, può in qualche modo anche esserci d'aiuto.

L'art. 78 del C.d.S. (Codice della Strada) è la nostra bestia nera, infatti spesso viene applicato dalle forze dell'ordine per comminarci multe in seguito alle modifiche fatte alle nostre "belle".

Oggi parleremo del caso (che molto spesso capita) e cioè i verbali comminati per modifica ai sistemi di scarico.

Iniziamo con il leggere l'art. in questione che recita: "ogni modifica alle caratteristiche costruttive del veicolo deve essere collaudato dalla Motorizzazione Civile". Per conoscere l'elenco delle caratteristiche costruttive del veicolo che sono passibili di aggiornamento, lo stesso art.78 ci rimanda all'art 236 del regolamento.

Andando a leggere l'art. 236 del regolamento vediamo che ripete grosso modo le stesse cose e, per farci conoscere l'elenco delle caratteristiche costruttive e dei dispositivi soggetti ad aggiornamento ci rimanda all'appendice "V". Finalmente arrivati all'elenco possiamo iniziare a leggere e accorgerci che i dispositivi di scarico non sono menzionati se non come "inquinamento acustico".

Questo, secondo me, vuol dire che se sostituisco i miei silenziatori originali con altri più performanti e più belli che non superano i decibel stabiliti sulla cc, anche se non sono omologati non possono essere presi come scusa per elevarci un verbale per violazione all'art.78. Tant'è che per quanto riguarda i dispositivi silenziatori non è previsto dalla Motorizzazione Civile nessun collaudo per aggiornamento carta di circolazione.

Tale questione è stata sottoposta ad un legale dei "nostri", cioè appassionato di moto che segue il nostro mondo e che scrive regolarmente su una rivista del settore, il quale dopo un attento studio del C.d.S. mi ha dato ragione ed ha anche scritto un articolo dello stesso tenore sulla rivista di cui sopra.

Pepito
25/07/2009, 10:16
questo l'articolo completo



1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali,

Questo, secondo me, vuol dire che se sostituisco i miei silenziatori originali con altri più performanti e più belli che non superano i decibel stabiliti sulla cc, anche se non sono omologati non possono essere presi come scusa per elevarci un verbale per violazione all'art.78. Tant'è che per quanto riguarda i dispositivi silenziatori non è previsto dalla Motorizzazione Civile nessun collaudo per aggiornamento carta di circolazione.

Tale questione è stata sottoposta ad un legale dei "nostri", cioè appassionato di moto che segue il nostro mondo e che scrive regolarmente su una rivista del settore, il quale dopo un attento studio del C.d.S. mi ha dato ragione ed ha anche scritto un articolo dello stesso tenore sulla rivista di cui sopra.



Sicuramente un legale ne sa più di me ma dato che si parla di interpretazione ti do la mia.

Se metti uno scarico più performante, anche se nei limiti dei decibel, tu ALTERI le caratteristiche costruttive del mezzo.
Aumenti infatti la potenza quindi rientri sotto l'articolo 78 (secondo me).

Puoi sotituire gli scarichi con altri non originali ma devono essere omologati (esisteva infatti una percentuale di potenza in più tollerata con l'istallazione di nuovi scarichi).

Se poi qualcosa è cambiato col nuovo codice vedremo...

massimio
26/07/2009, 22:37
purtroppo per esperienza personale non ci si puo fare niente...cambiando gli scarichi tu alteri le caratteristiche costruttive del mezzo.te lo dico perche avevo impugnato la suddetta circolare un anno fa davanti al giudice di pace con avvocato al seguito.E non si tratta di interpretazione o meno,e' cosi.Dobbiamo metterci l'animo in pace e sperare di passarla sempre liscia senno' son dolori.....

la mela verde
26/07/2009, 22:51
purtroppo per esperienza personale non ci si puo fare niente...cambiando gli scarichi tu alteri le caratteristiche costruttive del mezzo.te lo dico perche avevo impugnato la suddetta circolare un anno fa davanti al giudice di pace con avvocato al seguito.E non si tratta di interpretazione o meno,e' cosi.Dobbiamo metterci l'animo in pace e sperare di passarla sempre liscia senno' son dolori.....

sono dispiaciuto per te però non è così
"ciò che conta è la riferibilità dei dati. il certificato infatti anche se è fisicamente separato dal libretto è valido a patto che riporti chiaramente (tra le altre cose) la marca e il codice modello specifico del modello in questione che sono riportati nel libretto stesso. Considera che quando la motorizzazione aggiorna un libretto di circolazione, in casi del genere, lo fa appunto a fronte di un certificato che fisicamente è separato dal libretto ma che è "riferibile" a quel esemplare di moto esattamente attraverso i dati che ho sopra descritto".

Notturno
26/07/2009, 23:32
Mah... viene citata una fonte, che però non viene menzionata.
Per completezza di informazione, sarebbe bene avere un link per attingere dalla fonte originale - e magari valutarl; questo in linea generale, esattamente come quando si ricopia un articolo di giornale.

Altrimenti basta riportare qualsiasi cosa trovata in rete, ma si rischia di generare solo ulteriore confusione.

Già il fatto che una parte del testo sia scritto da una persona che, parlando di scarichi non omologati, interloquisce con un "secondo me...", non per cattiveria, ma non mi sembra il massimo dell'autorevolezza.

La questione è vecchia, ed assai controversa.
L'esperienza di Massimio che non ha ottenuto una applicazione più mite presso il giudice di pace non credo si possa liquidare, semplicemente, con un "non è così".

Il problema è che i due articoli sono nati in tempi in cui non esistevano neppure dispositivi non omologati dedicati ad un mezzo, quegli articoli sanzionavano, in origine, materiali o parti di ricambio destinati ad altro scopo e/o veicolo, e circostanze diverse ancora - materiale autocostruito, prototipi non omologati per l'utilizzo stradale, ecc.

Non diamo per scontata la fondatezza di tutto ciò che è reperibile tramite la rete - nè diamo per scontato che portarsi dietro un testo stampato in proprio - e facilmente modificabile - abbia un qualche effetto presso un agente intenzionato a procedere nei nostri confronti... :rolleyes:

Pepito
26/07/2009, 23:56
Quoto il Notturno pensiero.

A questo aggiungerei che forse stai facendo un insieme di cose diverse.

Lo scarico non originale è considerato omologato se tale scarico ha ricevuto l'omologazione per lo specifico modello di moto indicato, presenterà quindi la punzonatura e sarà accompagnato da dichiarazione del costruttore (cmq depositata presso il ministero).
Questo evita la trafila dell'omologazione in motorizzazione, il nulla osta, ecc, da parte tua.
La parte burocratica, insomma, l'hanno fatta loro.

Tu però parli di scarichi più performanti e belli: se sono più performanti vuol dire che non rispettano le specifiche della moto e non potranno mai essere omologati per la stessa.

Le due cose si eliminano a vicenda.

Ognuno può installare, secondo me, quello che vuole ma l'importante è che sia informato correttamente così da sapere a cosa va incontro.

Se hai altro materiale attendibile da sottoporre publicalo così da avere un'idea più precisa:wink_: