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SpeedyFra
10/01/2010, 19:25
OMOLOGAZIONE SCARICHI
Per quanto riguarda gli scarichi non ce bisogno di nessun aggiornamento della
carta di circolazione, se è marchiato CEE, la circolare ministeriale allegata
lo conferma


Ministero dei Trasporti - Divisione IV
Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997
Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO.

“Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla
problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore.
In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di
polizia nei casi di riscontrata “non originalità” del dispositivo in oggetto, in base all’art. 78
del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285).
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media
del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni
al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo
stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello
installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene
indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato
in base a norme dell’Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende
necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita:
“....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero
ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........”. L’azione di “modifica”
citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla
sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato,
come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche
fisiche e meccaniche dell’intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è
l’unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato,
deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella
carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall’orifizio
di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi
di Polizia mediante un fonometro.
Per facilitare l’individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada,
si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo
dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato
riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche
un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile:
ex 00 0000
Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi
degli stessi.

N.B.Fate riferimento anche a questa circolare:
Ministero dei Trasporti - Direzione Centrale IV
Divisione 41
circolare prot.n 3089/4190/(0)

CONSIGLIO:

AL MOMENTO DELLA MULTA VI CHIEDERANNO DI FIRMARLA E SE VOLETE FAR SCRIVERE QUALCOSA NELLE NOTE, LA VOSTRA RISPOSTA SARA' SI
FACENDO SCRIVERE LE SEGUENTI NOTE :

1) Lo scarico riporta l'omologazione e3 ben visibile sul corpo del silenziatore

2) Siete in possesso di dichiarazione di omologazione da parte della casa costruttrice

3) avete una copia di una circolare del ministero dei trasporti (scaricatevela) che attesta che gli scarichi omologati sono sostituitivi dell'originale e quindi sono in regola a tutti gli effetti (circolare DC IV B /03 1997 del 1997)

4) avete una copia della circolare del ministero dei trasposti in cui si attesta che gli scarichi omologati non devono procedere all'aggiornamento sulla carta di circolazione

5) se vogliono multarvi con l'articolo 78 far presente che l'articolo di cui si parla è il 72 in quanto i silenziatori rientrano dei dispositivi specificati nel comma 2 dell'articolo 72

6) la sanzione si riferisce all'articolo 78 e prevede il ritiro del libretto, far presente che l'articolo 72 comma 13 prevede la sanzione amministrativa e non il ritiro del libretto NEL CASO IN CUI SI CIRCOLI ADDIRITTURA SENZA SILENZIATORE

maxdilella
10/01/2010, 19:31
bella!! come si scarica la circolare?

SpeedyFra
10/01/2010, 19:43
bella!! come si scarica la circolare?

cerca questo su google:

Ministero dei Trasporti - Divisione IV
Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997
Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO.

Gnolo
10/01/2010, 19:53
Sei un grande i miei complimenti

SpeedyFra
10/01/2010, 20:09
Sei un grande i miei complimenti

figurati... grazie..

Gnolo
10/01/2010, 20:14
figurati... grazie..

Prego :wink_:

unregistred
10/01/2010, 21:03
Per qualsiasi ricorso a multe rivolgersi tranquillamente a speedyfra! :risate2:

fabietto978
10/01/2010, 22:24
OMOLOGAZIONE SCARICHI
Per quanto riguarda gli scarichi non ce bisogno di nessun aggiornamento della
carta di circolazione, se è marchiato CEE, la circolare ministeriale allegata
lo conferma


Ministero dei Trasporti - Divisione IV
Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997
Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO.

“Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla
problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore.
In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di
polizia nei casi di riscontrata “non originalità” del dispositivo in oggetto, in base all’art. 78
del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285).
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media
del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni
al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo
stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello
installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene
indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato
in base a norme dell’Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende
necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita:
“....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero
ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........”. L’azione di “modifica”
citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla
sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato,
come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche
fisiche e meccaniche dell’intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è
l’unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato,
deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella
carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall’orifizio
di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi
di Polizia mediante un fonometro.
Per facilitare l’individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada,
si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo
dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato
riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche
un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile:
ex 00 0000
Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi
degli stessi.

N.B.Fate riferimento anche a questa circolare:
Ministero dei Trasporti - Direzione Centrale IV
Divisione 41
circolare prot.n 3089/4190/(0)

CONSIGLIO:

AL MOMENTO DELLA MULTA VI CHIEDERANNO DI FIRMARLA E SE VOLETE FAR SCRIVERE QUALCOSA NELLE NOTE, LA VOSTRA RISPOSTA SARA' SI
FACENDO SCRIVERE LE SEGUENTI NOTE :

1) Lo scarico riporta l'omologazione e3 ben visibile sul corpo del silenziatore

2) Siete in possesso di dichiarazione di omologazione da parte della casa costruttrice

3) avete una copia di una circolare del ministero dei trasporti (scaricatevela) che attesta che gli scarichi omologati sono sostituitivi dell'originale e quindi sono in regola a tutti gli effetti (circolare DC IV B /03 1997 del 1997)

4) avete una copia della circolare del ministero dei trasposti in cui si attesta che gli scarichi omologati non devono procedere all'aggiornamento sulla carta di circolazione

5) se vogliono multarvi con l'articolo 78 far presente che l'articolo di cui si parla è il 72 in quanto i silenziatori rientrano dei dispositivi specificati nel comma 2 dell'articolo 72

6) la sanzione si riferisce all'articolo 78 e prevede il ritiro del libretto, far presente che l'articolo 72 comma 13 prevede la sanzione amministrativa e non il ritiro del libretto NEL CASO IN CUI SI CIRCOLI ADDIRITTURA SENZA SILENZIATORE

MITICO!!!!!!:oook::oook::oook::oook:

batman61
10/01/2010, 23:01
molto utile
ottimo

Lo scrofo
10/01/2010, 23:04
nel mio caso, l'intero testo riguardante lo scarico era allegato alla documentazione dello scarico stesso ... GPR per la cronaca.

081
22/02/2010, 15:55
scusate la domanda ... dato che l'argomento mi riguarda mooooolto da vicino, ..... leggendo che questa circolare risale all'oramai lontano 1997 e dal certo direttore Tulli D'Ulisse ..... mi chiedo, tutto cio' ad oggi la circolare, è ancora valida?

p.s. dove trovo la circolare del punto 4?

Filomao
22/02/2010, 19:47
Millesimo topic a riguardo....questo' e' cio' che vale IN TEORIA, quando vi trovate le ffo davanti e' tutto un'altro discorso.

081
23/02/2010, 10:46
Millesimo topic a riguardo....questo' e' cio' che vale IN TEORIA, quando vi trovate le ffo davanti e' tutto un'altro discorso.

... quanto è vero cio' che dici :mad:

Motomatto
28/07/2010, 08:22
salve chiedo agli esperti :

la circolare di cui al punto 4) quale è (numero ecc. ecc)

3) avete una copia di una circolare del ministero dei trasporti (scaricatevela) che attesta che gli scarichi omologati sono sostituitivi dell'originale e quindi sono in regola a tutti gli effetti (circolare DC IV B /03 1997 del 1997)

4) avete una copia della circolare del ministero dei trasposti in cui si attesta che gli scarichi omologati non devono procedere all'aggiornamento sulla carta di circolazione

Aper90
28/07/2010, 09:29
grazie SpeedyFra, probabilmente salverai il qlo a + di una persona!

Rik26
28/07/2010, 13:07
Millesimo topic a riguardo....questo' e' cio' che vale IN TEORIA, quando vi trovate le ffo davanti e' tutto un'altro discorso.

No, il discorso è lo stesso, nel senso che se fai mettere a verbale queste cose loro possono anche farti la multa ma tu facendo ricorso lo vinci sicuramente, anche se ti fanno perdere mezza giornata....e poi PROVAR NON NUOCE.:wink_: