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Visualizza Versione Completa : Tutto sugli scarichi aperti: normative e consigli! (lungo ma molto utile)



Marco Manila
11/12/2006, 20:07
Ciao ragazzi, publico un po di notizie che riguardano i tanto amati scarichi per le nostre moto: normative, consigli e dritte per evitare multe o limitare i danni in caso di controlli severi fatti dalle forze dell' ordine.

Il materiale mi è stato fornito da MadMax che ringrazio publicamente a nome di tutti.

Il messaggio è molto lungo, ma anche ricchissimo di informazioni utili: fossi in voi io ci darei una occhiata approfondendo i capitoli che ci interessano di piu.

PS publico volutamente nel Bar per qualche ora e poi sposto nella sezione tecnica.

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Scarichi aperti: "un po' di chiarezza"


Ci sono 4 articoli del codice che ci interessano: 71/72/78/79.


Art. 71. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi.

Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.
II Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonche i veicoli blindati.
II Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonche le modalita per il loro accertamento.
Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a cio non osta il diritto comunitario, I'omologazione e effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati daH'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per I'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.
Con provvedimento del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C, sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza.
Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento e soggetto alia sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 . Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa e da euro 137,55 a euro 550,20 .
L'art 71 rimanda al regolamento di attuazione per vedere quali sono le caratteristiche costruttive e funzionali: vediamo il regolamento di attuazione allora.

Art.71 . Regolamento di Attuazione

Art. 227. - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi (art. 71 C.s.).

Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo. Nell'ambito di tali caratteristiche il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C, stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli.
In relazione a quanto stabilito dall'articolo 71, comma 3, del codice, i provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. riguardanti le prescrizioni tecniche, comprese quelle eventualmente dettate in via sperimentale relative alle caratteristiche di cui alia suddetta appendice individuano anche le modalita per la richiesta e I'esecuzione dei relativi accertamenti. I medesimi provvedimenti stabiliscono, altresi, le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche escluse dall'accertamento nel caso in cui, in luogo dell'omologazione del tipo, venga richiesta I'approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alia protezione ambientale di cui al punto E della citata appendice sono stabilite sulla base dei limiti massimi d'accettabilita delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti fissati ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro della sanita.
II Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C, di concerto con gli altri Ministeri, quando interessati, puo, in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione dell'ambiente, stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali in aggiunta a quelle elencate nei commi precedenti.

Non abbiam ancora concluso nulla visto che il regolamento ci rimanda "all'appendice V del presente titolo": vediamo I'appendice V.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alia Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303), con le
modifiche di cui al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

APPENDICE AL TITOLO III

APPENDICE V

ART. 227
(CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI)

A - Masse, dimensioni ed allestimenti

Massa in ordine di marcia (tara).
Massa massima tecnicamente ammissibile.
Masse massime sugli assi.
Dimensioni massime di ingombro.
Numero assi ed interassi.
Carreggiate.
Sbalzi massimi.
h) Fascia di ingombro.
i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti.
I) Tipo della struttura portante.
m) Carrozzeria.
n) Attrezzature particolari.

B - Prestazioni

Determinazione velocita calcolata.
Verifica della velocita massima.
Per il motore: numero cilindri, cilindrata, cicio di funzionamento, potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile.
Determinazione consumo combustibile.
Prova di accelerazione in piano.
Spunto in salita.
Rapporto potenza/massa. h) Massa rimorchiabile.
i) Tipo della trasmissione e rapporti.

C - Sicurezza attiva

Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
Impianto elettrico.
Avvisatori acustici.
Tergiproiettori.
Frenatura, sistema frenante ed elementi costitutivi.
Specchi retrovisori.
Sbrinamento e disappannamento del parabrezza. h) Riscaldamento abitacolo.
i) Serbatoi carburante e prevenzione incendi.
I) Porte (serrature e cerniere - pedane).
m) Campo di visibility del conducente.
n) Tergilavacristallo parabrezza.
o) Cerchi e ruote.
p) Pneumatici e sospensioni.
q) Sistemazione dei pedali di comando.

D - Sicurezza passiva

Urti e ribaltamento.
Antifurto.
Vetri di sicurezza.
Ancoraggi delle cinture di sicurezza.
Paraurti per autovetture.
Protezione posteriore anti incuneamento.
Protezione contro lo spostamento del carico (1). h) Protezione laterale.
i) Parafanghi.
I) Calzatoie.
m) Sterzo.
n) Sistemazione interna e rumorosita, resistenza dei sedili e loro ancoraggi.
0) Cinture di sicurezza.
p) Sistemi di ritenuta bambini.
q) Appoggiatesta.
r) Sporgenze esterne.
s) Limitazione all'impiego di determinati materiali.
t) Resistenza cabine.
u) Identificazione veicoli lunghi e/o pesanti.
v) Paraspruzzi.
z) Recipient! semplici a pressione.

E - Protezione ambientale

Antidisturbi radio.
Rumorosita esterna veicoli a motore.
Emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione spontanea o ad accensione comandata.
Posizione tubo di scarico.
Durata dei dispositivi antinquinamento alio scarico.

F - Norme per particolari categorie di veicoli

Caratteristiche delle autoambulanze.
Caratteristiche dei veicoli di interesse storico o collezionistico.
Caratteristiche degli autobus.
Caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto merci.
Caratteristiche delle autocaravan.
Caratteristiche dei veicoli per trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente o in servizio di piazza.
Caratteristiche dei veicoli blindati e/o adibiti a servizi di polizia. h) Caratteristiche dei ciclomotori.
i) Caratteristiche dei quadricicli a motore.
1) Equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi.
m) Caratteristiche dei filoveicoli.

G - Disposizioni fiscali

Alloggiamento targa.
Potenza fiscale.
Potenza fiscale dei motori elettrici.
Targhette e iscrizioni.
Marcatura di identificazione del motore.
(Omissis).

H - Varie

Tachimetro.
Cronotachigrafo.
Retromarcia.
Organi di aggancio e di traino degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati.
Abbinamento per tipi o classi delle motrici con rimorchi/semirimorchi.
Dispositivo di rimorchio dei veicoli in avaria od in rimozione.
Identificazione comandi, spie, indicatori. h) Portabagagli.
i) Portasci.

I) Antenna radio o radiotelefonica.

Ok, qui viene menzionato lo scarico, ma in che contesto? Alia E sotto protezione ambientale e comunque non si fa alcun riferimento al dispositivo silenziatore come ad un elemento costruttivo:
Rumorosita esterna veicoli a motore.
Emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione spontanea o ad accensione comandata.
Posizione tubo di scarico.
Durata dei dispositivi antinquinamento alio scarico.
Se non hanno un fonometro o se non ti fanno il CO sul posto la vedo dura contestare una modifica: la legge impone chiaramente di verificare le violazioni e di indicarle sul verbale.

Andiamo al 72 che ci interessa di piu.

Marco Manila
11/12/2006, 20:08
Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
dispositivi di segnalazione acustica;
dispositivi retrovisori;
pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo
per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresi essere equipaggiati con: a) dispositivi di ritenuta e
dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco,
aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione;
segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonche classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresi essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.
2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7t, devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2005, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma e punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di
pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilita.
Possono altresi essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche
e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.
3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.
3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto daN'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.
I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresi essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.
II Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alia loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.
II Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.
I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C, secondo modalita stabilite con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti e indicata la documentazione che I'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
Nei decreti di cui al comma 8 sono altresi stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformita dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalita dell'apposizione.
Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, I'omologazione e effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per I'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti e della navigazione.
L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra puo essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocity e fatti salvi gli accordi internazionali.
Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione puo essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti e soggetto alia sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 .
Attenzione che siamo ad un distinguo: al 71 si parla di caratteristiche costruttive e funzionali, al 72 si parla di equipaggiamenti.
E' importante ricordare la distinzione.
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
II silenziatore di scarico e presente come "equipaggiamento" ed e chiaramente definito: lo stesso dispositivo non puo essere "caratteristica costruttiva e funzionale" ed "equipaggiamento" al tempo stesso, specialmente visto che come caratteristica costruttiva e funzionale non e neanche citato.

Ora quali sono le sanzioni per una "modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali"?

Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.CT.C. quando siano apportate una o piu modifiche alle caratteristiche costruttive 9 funzjonali, ovvero ai dispositivi d'equipgggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito 0 modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonche i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresi, le modalita per gli accertamenti e I'aggiornamento della carta di circolazione.
Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto 0 in parte e che non risulti abbia sostenuto con esitofavorevole le prescritte visita e prova, e soggetto alia sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 328 a euro 1.376,55 .
Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


E quali sono le sanzioni per chi modifica gli equipaggiamenti?

Marco Manila
11/12/2006, 20:08
Art. 79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.

I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e I'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosita e delle emissioni inquinanti.
Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.
Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, e soggetto alia sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 . La misura della sanzione e da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo e utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.
Come peraltro gia stabilito all'articolo 72 comma 13.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimentie soggetto alia sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 .
Una volta verbalizzato il fatto che I'articolo competente non e il 78 bensi il 72, I'autorita di pubblica ,-.*'** '
sicurezza e al corrente del fatto che sta compiendo un abuso.
Fategli mettere a verbale tra le vostre dichiarazioni i! fatto che sta compiendo, secondo voi, un abuso di
potere in quanto pienamente conscio ed edotto del fatto che e I'articolo 72 e non il 78 quello ,
legittimamente applicable. ~"'~
A questo punto son cazzi suoi: I'art. 323 del codice penale stabilisce che " risponde di tale reato ( abuso di potere ) il pubblico ufficiale il quale, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale ovvero per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio".
Pena? Reclusione da 6 mesi a 3 anni: un pubblico ufficiale nel momento in cui commette abuso di ufficio non rappresenta piu lo stato e quindi risponde in solido a titolo personale, cioe, se gli viene fatta causa, risponde lui e non lo stato.

ancora info:

in teoria con lo scarico non omologato c'e solo sanzione amministrativa di 65 euro
pero la maggior parte delle forze dell' ordine propende per il sequestro, cmq basta fare ricorso e si vince

"Ecco un piccolo decalogo di comportamento quando si viene fermati dalle forze dell'ordine e si monta uno scarico omologato. Quello che troverete scritto vale per tutti gli scarichi indipendentemente dalla marca, ovviamente e quello che io consiglio ai miei clienti e quindi troverete spesso indicazioni basate su di noi ma ripeto vale per tutti. Fatene buon uso
Avete acquistato uno scarico omologato e quindi siete perfettamente in regola con le norme di legge, lo scarico riporta sempre sul corpo la marchiatura di omologazione e nell'imballo trovate oltre a questa spiegazione anche la dichiarazione di omologazione e 2 circolari del ministero.

Cosa fare quando si viene fermati
Prima di tutto mostrare alle forze dell'ordine la marcatura di omologazione
riportata sullo scarico, poi il documento di omologazione (che dovete sempre
allegare al libretto), e nel caso le 2 circolari. Siete in regola e quindi siete sempre dalla parte della
ragione. Solitamente dopo aver mostrato il tutto la cosa si conclude senza multe
(ovviamente).
Cosa fare se vogliono multare comunque
Abbiamo gia scritto piu volte che siete perfettamente in regola, pero in teoria nulla impedisce alle forze
dell'ordine di multare comunque anche una moto appena uscita dal concessionario senza nessuna
modifica.

Cosa fare in questi casi:

Al momento della multa vi chiederanno di firmarla e se volete far scrivere
qualche cosa nelle note, la vostra risposta sara SI. Da quel momento dovrete far scrivere le seguenti
note: *mi&* Lo scarico riporta I'omologazione e3 ben visibile sul corpo del silenziatore «—g- Siete in possesso di dichiarazione di omologazione da parte della casa produttrice _.»-—"3- Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti che attesta che gli scarichi omologati sono
sostitutivi dell'originale e quindi sono in regola a tutti gli effetti (Circolare DC IV B /03 1997 del
24/11/1997) —■■►4- Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti in cui si attesta che. gli scarichi omologati
non devono procedere all'aggiornamento della carta di circolazione ^^ 5- Se vogliono multarvi con I'art. 78 far presente che I'articolo di riferimento e.il 72 in quanto i silenziatori
rientrano nei dispositivi specificati nel comma 2 dell'articolo 72 ' :'(A-^ \.4 7-] {.* t- m^^^)
6- Se la sanzione si riferisce all'art. 78 e prevede anche il ritiro del libretto far presente che I'art. 72
comma 13 prevede la sanzione amministrativa e non il ritiro del libretto nel caso in cui si circoli
addirittura senza il silenziatore"
QUINDI: OCCHIO ALL'ARTICOLO
...da quello che mi risulta (correggimi se sbaglio) anche nel caso si circoli con silenziatori non omologati ( ) I'articolo da applicare none il 78 (cosa che tendono a fare regolarmente le forze dell'ordine) bensi il 72. II verbale te lo becchere^uTo stesso... ma si paga una moderata multa e basta... non c'e multa salatissima, ritiro del libretto e revisione del mezzo. ...o sbaglio? Grazie.
il giudice ha riconosciuto che ad essere infranto non e il 78 ma il 79, riferito agli scarichi riportati
sull'articolo 72.
II 78 dice che non si possono modificare le caratteristiche costruttive del veicolo (nds. motore, telaio)
invece il 79 dice che non si possono montare accessori e quant' altro non omologati.
I'elenco di detti accessori, tra cui gli scarichi, e previsto dall'articolo 72.
L'ammenda per I'articolo 78 prevede 328 euro (minimo) e il ritiro della carta di circolazione.
Quella per il 79 prevede solo una multa di 65 euro.
Quindi I'articolo sarebbe il 79?
beh. si... dopo attenta ricerca leggo che I'art. 79 rimanda al 72 comma 13.
Art. 79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.
I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e I'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosita e delle emissioni inquinanti.
Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.
Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, e soggetto alia sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. La misura della sanzione e da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo e utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti e soggetto alia sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10
Quanto detto serve naturalmente anche per chi monta scarichi aperti non omologati, occhio all' articolo contestato.

Darius4475
11/12/2006, 20:16
Bella Boss !!! si merita un posto in rielievo... e bene averla a portata di clik questa "carta"

:oook: :oook: :oook:

Marco Manila
11/12/2006, 20:37
Bella Boss !!! si merita un posto in rielievo... e bene averla a portata di clik questa "carta"

:oook: :oook: :oook:

Già fatto: http://www.forumtriumphchepassione.com/forum/problemi-consigli-tecnici/13061-faq-i-problemi-i-consigli-tecnici-piu-discussi.html#post287185 :coool:

MadMax
11/12/2006, 23:59
Bella Boss !!! si merita un posto in rielievo... e bene averla a portata di clik questa "carta"

:oook: :oook: :oook:



...ex me che ho raccolto e coservato le informazioni nn c'è niente oltre ai ringraziamenti di Marco???:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:


...che ingrato!!!!!:wink_: :wink_: :wink_: :wink_:


darius, quando, speriamo mai, ti dovesse tornare utile, allora si che mi vendicherò: il copirait x l'uso delle info contenute in queste pagine sarà carissimo!!!!!:w00t: :w00t: :w00t: :w00t: :w00t:



MM


MM

Wallace
12/12/2006, 08:18
bisognerebbe evidenziare le cose importanti

fabiomugello
12/12/2006, 08:46
LEGGERò! ;) GRAZIE!

AVP191
12/12/2006, 09:00
ATTENZIONE: LA CIRCOLARE DEL MINISTERO CITATA E' QUESTA>>>>> (http://www.forumtriumphchepassione.com/forum/problemi-consigli-tecnici/11551-omologazione-lavizzari-2.html?highlight=lavizzari#post253295).

Il silenziatore omologato può essere sostituito da altro omologato, MA NELLA STESSA IDENTICA POSIZIONE, altrimenti occorre la modoifica sul linretto. Leggete bene!!!!!!!!!!!!!!!!!In astratto, lo Zard della Speed, anche se omologato, è collocato in posizione diversa dal (dai) silenziatore (silenziatori) originale (originali); in astratto, anche se omologato, non è reglare, poiché è stata eliminata parte dei condotti che portavano ai silenziatori originali, alterando - secondo la normativa - la funzionalità del'apparato di scarico nel suo complesso.
In concreto: se l'ìagente accertatore che ferma, sa o è al corrente, da dati incrociati, qual è il sistema di scarico originale, può eccepire lo Zard omologato (faccio il nome dello zard per fare solo un esempio). Ci sono casi di multe elevate per situazioni del genere.

Filomao
12/12/2006, 09:15
Ahhhhhhh, maledetto articolo 78!!!! Ottimo marco, sempre notizie ultra utili!

AVP191
12/12/2006, 09:43
ATTENZIONE: LA CIRCOLARE DEL MINISTERO CITATA E' QUESTA>>>>> (http://www.forumtriumphchepassione.com/forum/problemi-consigli-tecnici/11551-omologazione-lavizzari-2.html?highlight=lavizzari#post253295).

Il silenziatore omologato può essere sostituito da altro omologato, MA NELLA STESSA IDENTICA POSIZIONE, altrimenti occorre la modoifica sul linretto. Leggete bene!!!!!!!!!!!!!!!!!In astratto, lo Zard della Speed, anche se omologato, è collocato in posizione diversa dal (dai) silenziatore (silenziatori) originale (originali); in astratto, anche se omologato, non è reglare, poiché è stata eliminata parte dei condotti che portavano ai silenziatori originali, alterando - secondo la normativa - la funzionalità del'apparato di scarico nel suo complesso.
In concreto: se l'ìagente accertatore che ferma, sa o è al corrente, da dati incrociati, qual è il sistema di scarico originale, può eccepire lo Zard omologato (faccio il nome dello zard per fare solo un esempio). Ci sono casi di multe elevate per situazioni del genere.


Ahhhhhhh, maledetto articolo 78!!!! Ottimo marco, sempre notizie ultra utili!

Sì,ma leggi anche qui sopra:ph34r:

Filomao
12/12/2006, 10:08
Anto', gia' lo sapevo quello, e confermo che e' verissimo! Ma fortunatamente nel mio caso non e' una cosa che mi tange, non avendo la 1050 ma il 955 con lo scarico nella stessa posizione dell'originale!

AVP191
12/12/2006, 10:19
Anto', gia' lo sapevo quello, e confermo che e' verissimo! Ma fortunatamente nel mio caso non e' una cosa che mi tange, non avendo la 1050 ma il 955 con lo scarico nella stessa posizione dell'originale!

ok:wink_: :wink_: :wink_:

Hell_triple
12/12/2006, 11:58
l'art 78 mette anche i discussione la speed S, o meglio dipente quanto buon senso si vuole addoperare. Il telaietto posteriore è imbullonato, non parte unica con il telaio principale quindi secondo me si è a posto. Ma secondo voi possono fare storie?, nell'S e proprio diverso per esempio!, ma se uno se lo accorcia in casa?...secondo me dipende molto da chi si ha difronte!

AVP191
12/12/2006, 12:34
l'art 78 mette anche i discussione la speed S, o meglio dipente quanto buon senso si vuole addoperare. Il telaietto posteriore è imbullonato, non parte unica con il telaio principale quindi secondo me si è a posto. Ma secondo voi possono fare storie?, nell'S e proprio diverso per esempio!, ma se uno se lo accorcia in casa?...secondo me dipende molto da chi si ha difronte!

Ciao Hell, poni un problema che è generale: norma e applicazione della norma.
In mezzo a questi due apparenti antipodi o, se si vuole, ambiti perfettamente contingui, c'è il fattore umano, ovvero il soggetto che ha il compito di fare la norma e quello che ha il compito di applicarla. Succede che la norma è "fatta" in modo tale da poter essere suscettibili non di una (come si dovrebbe) ma di più intepretazioni. L'attività interpretativa spetta a vari livelli a soggetti precisi. Non sempre il processo di intepretazione, dal livello più alto fino al più basso, è fluido. L'ultimo anello di questa catena è l'agente/soggetto che ha il compito di constatare l'eventuale confomrità o violazione (dipende dal punto di vista) e, se del caso, di applicare la relativa sanzione. Siamo nelle sue mani: ma, attenzione! a non pensare che dipenda solo e soltanto da lui; dipende anche da noi, dai nostri comportamenti e da fatti oggettivi, quale, prima di tutto, che non si sia già dalla parte del torto.

Nel caso di specie, il codino bisogna vedere se: è omologato (il pezzo, in genere, deve avere una sua omologazione), se il montaggio comporta una modifica delle caratteristiche di sicurezza e funzionali del mezzo ovvero una verifica e conseguente nuova omologazione (anche la procedura di montaggio di un pezzo omologato deve di regola rispondere a requisiti di sicurezza eccetera: omologazione). Sarebbe, inf atti, assurdo avre un pezzo omoloato e poi montarlo secondo regole che non tengono conto di criteri comuni di sicurezza e di affidabilità.
Scusa le conisderazioni a voce alta:biggrin3:, ma mi sembrano utili per avere uhna impostazione generale del problema, preliminare e propedeutica all'esame dei singoli casi.

Carletto
12/12/2006, 12:45
Grazie Boss

Avv. del Diavolo
08/01/2007, 09:56
ma tutti i segnetti e gli asterischi riportano a qualcosa?

perizoma
08/01/2007, 10:44
ragazzi nella mia zona che è molto trafficata dai motociclisti vorrei avvisarvi che nella zona del sacro cuore si mette una pattuglia della pol dotata di fonometro lo metto in questa discussione solo per aiutarvi se salite sulla selva occhio.

Marty
21/03/2007, 10:13
MAMI.2007@LIBERO.IT
Bella Boss !!! si merita un posto in rielievo... e bene averla a portata di clik questa "carta"

:oook: :oook: :oook:

Marco Manila
21/03/2007, 11:06
Forse meglio se apri un post dedicato, comunque quelli in titanio e carbonio scaldano meno degli originali, in particolare quelli in carbonio.
Oppure puoi optare per uno scarico basso, che allontana la fonte di calore.