Visualizza Versione Completa : Normativa Ottobre..!!
Ciao a tutti,volevo saperne di più e accettarmi se è la verità, mi hanno detto che nella normativa di ottobre che riguarda auto e moto in particolare per la modifica dell'estetica.
Dunque quello che interessa a me e penso anke a voi, riguarda la moto in particolare il cambio degli scarichi, in poche parole si può cambiare lo scarico sempre se è omologato ma non si può cambiare la posizione, cioè ad esempio prendiamo la street triple, nasce con gli scarichi sotto il culo, non si può mettere uno scarico basso, ma solo alti. mi sono un pò impappinato :wacko: spero che abbiate capito comunque.
io gli dico che è nata cosi e bona
voglio proprio vedere dove leggono sul libretto che nasce con gli scarichi alti
cosa fanno si portano dietro una rivista con le foto delle moto originali?
io gli dico che è nata cosi e bona
voglio proprio vedere dove leggono sul libretto che nasce con gli scarichi alti
cosa fanno si portano dietro una rivista con le foto delle moto originali?
Q8, se mi toccano lo scarico sai dove gliela metto la paletta!!!
wailingmongi
16/10/2010, 20:15
che si f****no
wakan tanka
16/10/2010, 20:19
Ciao a tutti, questo è l'art.6 della legge:
«Art. 6-bis.
(Componentistica dei veicoli a motore)
1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo
condizioni di pari opportunità ed al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di
assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti, l'articolo 78
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
''Art. 78 – (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento
della carta di circolazione). – 1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in
circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1, ad esclusione di quelle relative alla potenza
massima del motore, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e
senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione, qualora
vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) Ciascun componente o insieme di componenti modificati è certificato da un'apposita
relazione che ne attesta le caratteristiche tecniche e la possibilità di installazione per ciascun modello di
veicolo senza pregiudicarne le caratteristiche relative alla sicurezza stradale e all'inquinamento
ambientale;
b) La certificazione di cui alla lettera a), redatta sulla base di collaudi e di prove tecniche
effettuati in conformità a disposizioni previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti,
da equivalenti regolamenti ECE/ONU, deve attestare che le caratteristiche tecniche e funzionali dei
componenti sono equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione al veicolo, nel pieno rispetto
della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso;
c) La certificazione di cui alla lettera a), inoltre, deve essere rilasciata da strutture
universitarie o da enti accreditati che dimostrino la propria indipendenza organizzativa, economica e
funzionale rispetto ai produttori, commercializzatori ed installatori di componenti;
d) I collaudi e le prove tecniche di cui alla lettera b) possono essere effettuati, su richiesta
degli enti di cui al comma 29, anche da officine o da carrozzerie abilitate, in possesso di strutture
tecniche e di competenze professionali idonee ed in grado di svolgere adeguate procedure
standardizzate di controllo della qualità, e che dimostrino il possesso di idonea copertura assicurativa;
e) Nel caso in cui le modifiche siano effettuate impiegando componenti diversi da quelli di cui
sopra, i veicoli sono soggetti a visita di prova presso la Motorizzazione civile che, nel caso in cui il test
risulti positivo sulla base delle procedure standardizzate di cui alla lettera d), provvede ad annotare le
modifiche stesse sul libretto di circolazione.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente articolo, sono individuati i criteri e le modalità per l'accreditamento degli enti di cui al
comma 1, lettera c), e per le procedure standardizzate di cui alla lettera d). Il Ministro dei trasporti
effettua controlli anche al fine di disporre la sospensione o l'interdizione dei predetti enti dalle attività
di certificazione, nonché l'eventuale ritiro dal mercato dei componenti indebitamente certificati o
risultati pericolosi, a cura ed a spese del produttore o dell'installatore nell'Unione europea.
3. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di categorie diverse da
quelle indicate al comma 1), sono consentite con modalità stabilite da apposito decreto adottato dal
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro de1lo sviluppo economico, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore del presente articolo.
4. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche
indicate dal certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con telaio modificato, senza
Proposta di modifica n. 6.0.4 al DDL n. 1644 17/01/08 13.03
Proposta di modifica n. 6.0.4 al DDL n. 1644 (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Emendc&leg=15&id=00278631&idoggetto=00386870&parse=no&toc=no) Pagina 2 di 2
che tali modifiche siano state realizzate nel rispetto dei commi 1) e 2), è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 ad euro l485. Le suddette violazioni
comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme
del titolo VI, capo I, sezione II''.
2. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
''d-bis) La relazione tecnica di cui all'articolo 78, comma 1, lettera a), nei casi ivi previsti''.
3. Le disposizioni dell'articolo 789, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti previsto dal comma 3 del medesimo articolo 78.
Alla medesima data acquista altresì efficacia la disposizione della lettera d-bis) del comma 1
dell'articolo l80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotta dal comma 2 del presente
articolo. È abrogato l'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni».
mont100%
16/10/2010, 20:57
IN PAROLE POVEre???
fateci un bigino:biggrin3:
Juste1911
17/10/2010, 00:32
fateci un bigino:biggrin3:
No seriamente ragazzi, io la legge non la digerisco! Ed è pure tardi! M'avete fatto venire il mal di testa solo a pensare di poterci provare ad interpretare quel testo in Sanscrito!! :sick:
DJ D-Powa
17/10/2010, 01:25
Già dalla lettera "a" sembra che ci abbiano fottuti tutti.........
Tutti i nostri preziozi pezzi artigianali pare siano "Fuorilege"...
wakan tanka
17/10/2010, 07:09
Ciao, in sostanza ciò che cambia è il fatto che prima qualsiasi modifica doveva essere prima omologata dalla casa madre (Triumph, Honda etc..) e poi con il certificato rilasciato si poteva omologare alla motorizzazione civile. Ora viene eliminato il primo passaggio, ovvero nel caso in cui i pezzi sostituiti siano omologati basta andare alla motorizzazione civile. L'omologazione in sostanza consisterà nell'indicazione della modifica nel libretto di circolazione.
Monacograu
17/10/2010, 11:14
Ciao, in sostanza ciò che cambia è il fatto che prima qualsiasi modifica doveva essere prima omologata dalla casa madre (Triumph, Honda etc..) e poi con il certificato rilasciato si poteva omologare alla motorizzazione civile. Ora viene eliminato il primo passaggio, ovvero nel caso in cui i pezzi sostituiti siano omologati basta andare alla motorizzazione civile. L'omologazione in sostanza consisterà nell'indicazione della modifica nel libretto di circolazione.
Ho letto velocemente ma mi sembra che dica qualcosa di diverso, ovvero
che se il "pezzo" montato è "certificato", non c'è bisogno di passare in
Motorizzazione e di trascriverlo sul libretto...
Nun c'ho capito 'na mazza? :D
Pirata66
17/10/2010, 11:24
Ho letto velocemente ma mi sembra che dica qualcosa di diverso, ovvero
che se il "pezzo" montato è "certificato", non c'è bisogno di passare in
Motorizzazione e di trascriverlo sul libretto...
Nun c'ho capito 'na mazza? :D
Q8 anch'io leggendo il testo ho inteso lo stesso. I vari altri richiami servono se nel caso si è sprovvisti di qualsiasi collaudo o/e certificato. Ma bisogna aver dietro tutti i certificati, e dico tutti il che mi fa pensare che serviranno i certificati anche per specchi e frecce e porta targhe etc. etc. Mi servirà una valigetta 24 ore per portarli sempre dietro, e sempre che io li abbia tutti.
E bravi i nostri governatori che con le loro belle idee governano e regolano il libero mercato alla pari della germania ed altri paesi molto più sviluppati di noi. BRAVI :mad:
cioppe86
17/10/2010, 16:51
il che mi fa pensare che serviranno i certificati anche per specchi e frecce e porta targhe etc. etc. Mi servirà una valigetta 24 ore per portarli sempre dietro, e sempre che io li abbia tutti.
E bravi i nostri governatori che con le loro belle idee governano e regolano il libero mercato alla pari della germania ed altri paesi molto più sviluppati di noi. BRAVI :mad:
beh ho sentito che per ovviare si può togliere la batteria e si fa stare tutti i fogli di omologazione sotto sella, poi basterà accendere la moto a spinta :biggrin3:
che stronzate che fanno :sick::sick:
Buccaneer
18/10/2010, 08:38
:-O...che tristezza
Io sapevo, da precedenti discussioni sul forum che:
1) si possano cambiare i terminali con altri omologati per, lo stesso tipo di veicolo (quindi moto con moto) senza necessità di ri-omologare, in quanto i terminali stessi sono considerati una parte soggetta "ad usura" diciamo.
2) si possono cambiare purchè non vengano modificate le sagome del veicolo che sono invece riportate a libretto. Quindi, in teoria, uno scarico basso si può sostituire con un basso e viceversa.
Scambiare un alto con un basso, in teoria necessita di ri-omologazione in motorizzazione.
E questo spiegherebbe anche perchè tutti gli scarichi bassi "ufficiali" Triumph per Speed e Street non sono omologati per la circolazione stradale.
Quindi diciamo che girare con il basso, non dovrebbe creare grossi problemi, purchè si disponga del foglio di omologazione del terminale, tuttavia bisognerebbe essere coscienti che c'è questo rischio.
Però devi trovare quello superpreparato ed incaxxato a bestia.
Oppure quello super-ignorante!
gli scarichi bassi non sono omologato perché sono senza kat
gli scarichi bassi non sono omologato perché sono senza kat
Zard invece ne fa uno basso con catalizzatore e mi esmbra anche Exan . . .
paco1970
18/10/2010, 18:47
il mio exan basso è senza catalizzatore ma è omologato:)
non so se godere o piangere
sinceramente nulla di nuovo, lo scarico basso non è mai stato omologato per la street perchè non sostituisce agli originali ma ne altera la forma.
pure io che ho lo zard so bene che anche se ho il foglio di omologazione, che poi un foglio così se lo può fare chiunque :ph34r: in verià non è omologato.
gli scarichi bassi non sono omologato perché sono senza kat
Lo so.
Intendevo dire "ecco perchè TRIUMPH ha deciso di non produrre uno scarico basso OMOLOGATO per Street e Speed".
Semplicemente perchè avrebbe dovuto fare la doppia omologazione.
`Cyborg`
19/10/2010, 08:55
La sostituzione dello scarico non necessita l'aggiornamento della carta di circolazione, ke sia OMOLOGATO o NON OMOLOGATO, se è omologato non vi possono dire niente.....se non è omologato logicamente c'è sempre il rischio di beccare il cacacaz**!!!
Cmq se avete uno scarico OMOLOGATO, stampate questo e portatelo sempre con voi, potrebbe esservi utile:
http://www.onlyfocus.com/download/omolog/Scarichi.pdf
Monacograu
19/10/2010, 10:38
Comincio a non capirci più nulla...
Ma lo zard basso non era omologato sia per le emissioni che per il rumore?
Zard basso con barilotto: Omologato per rumore ed emissioni.
Zard basso senza barilotto (CAT): omologato per rumore.
Detto questo, chi mette il basso sulla Street "in teoria" non è del tutto in regola.
Ma ti ripeto: "in teoria".
paco1970
20/10/2010, 18:58
ma ho l'etichetta dell omologazione sullo scarico...
non possono rompere le balle per avere tutte le omologazione...altrimenti faccio come il mio socio che si è fatto un bel db killer tutto forato.cosi se ci mettono il bastone sentono il db killer:)
Sto pensando di rimettere scarichi e sottocoda originali, così mi levo dalle palle tutte le paranoie che mi vengono ogni volta che vado via in moto...
L'omologazione per le emissioni serve solo in fase di revisione...
Perchè dubito che qualsiasi FDO giri con uno strumento che le rilevi...
E cmq quando fate la revisione meglio andare direttamente con gli scarichi originali, che spero non abbiate venduto..
PS: cmq per ogni dubbio Sostituzione scarichi (http://www.forumtriumphchepassione.com/forum/problemi-consigli-tecnici-generici/119100-sostituzione-dispositivo-silenziatore-di-scarico.html#post2872942)
wakan tanka
23/10/2010, 17:00
Ciao a tutti ecco l'art.75 CDS cosi come modificato .
<<Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione.>>
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all’accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo motore.
2. L’accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stesi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all’approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all’omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell’accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all’art. 85 o a servizio di piazza, di cui all’art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all’articolo 87, sono soggetti all’accertamento di cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l’omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.
6. L’omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente.
[EX COMMA 2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.]
la mela verde
24/10/2010, 07:14
ed io che ho cambiato avantreno con quello daytona675?
forcelle,pinze e pompa radiale irc
mono xxf31
Ciao a tutti, questo è l'art.6 della legge:
3. Le disposizioni dell'articolo 789, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti previsto dal comma 3 del medesimo articolo 78.
Alla medesima data acquista altresì
Significa che le disposizione entrano in vigore tra almeno 4 mesi ( data prevista per la pubblicazione del decreto del Ministero.
sempre che il Ministro decreti qualcosa...
Già dalla lettera "a" sembra che ci abbiano fottuti tutti.........
Tutti i nostri preziozi pezzi artigianali pare siano "Fuorilege"...
è fuorilegge anche chi ci governa :-)
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