Visualizza Versione Completa : Cosa comporta multe maggiori? Scarico o porta targa?
Ciao ragazzi,
ultimamente a palermo stanno facendo la strage...controllando anche i peli della moto...e vorrei avere dei consigli da chi ne sa piu di me.
Nella moto come il 90% delle persone ho fatto modifiche ma che sono tutte "omologate".
Il mio problema nasce dal fatto che lo scarico è omologato ma molto amici sono dovuti andare alla motorizzazione a rifarla camminare su strada la moto causa scarico non di serie e gli hanno anche controllato l'inclinazione targa.
Volevo sapere:
1) Con lo scarico non in regola ho capito che ti ritirano la moto e devi portarla alla motorizzazione...
2) Con la targa non perfettamente a 30°?
3) Ma nella speed come si può metterla a 30 gradi senza che si distrugga con la ruota posteriore?
4) Passereste di nuovi ai 2 originali togliendo un singolo basso?
Grazie mille
se è omologato lo scarico non ti possono dire niente.
con la targa inclinata fuori norma ti levano direttamente la moto da sotto il culo
Io ho sentito i miei amici che hanno subito il sequestro..e gli hanno detto che se non spunta a libretto allora è fuori norma lo scarico.
Ma si può mettere una targa aftermarket nei limiti dei 30° senza distruggere la targa con la ruota posteriore?
certo che hanno rotto ma allora se volgiono fare i c... cavolo li fanno da fare gli scarichi aft se poi non li puoi montare....
certo che hanno rotto ma allora se volgiono fare i c... cavolo li fanno da fare gli scarichi aft se poi non li puoi montare....
... indovina un po'?
e ma che p..e!!!!mondo cane!
marchino68
21/01/2012, 20:38
Io ho sentito i miei amici che hanno subito il sequestro..e gli hanno detto che se non spunta a libretto allora è fuori norma lo scarico.
Ma si può mettere una targa aftermarket nei limiti dei 30° senza distruggere la targa con la ruota posteriore?
Se monti il sottocodone di Jin74 dovresti farcela, oppure fai come i tanti che con il sottocodone e faro originale tengono l'unghia posteriore e cambiano solo il portatarga, l'alternativa è rimettere tutto come l'originale:sick:
Oppure c'è il portatarga tipo Diavel della BL italia che personalmente non mi entusiasma
Io ho sentito i miei amici che hanno subito il sequestro..e gli hanno detto che se non spunta a libretto allora è fuori norma lo scarico.
Ma si può mettere una targa aftermarket nei limiti dei 30° senza distruggere la targa con la ruota posteriore?
"L’art. 78 del C.d.S. (Codice della Strada) è la bestia nera di tutti noi motociclisti, infatti spesso viene applicato iniquamente dalle forze dell’ordine in seguito alle modifiche fatte alle nostre “belle”. La maggior parte dei verbali riguardano i sistemi di scarico. Per conoscere l’elenco delle caratteristiche costruttive del veicolo che sono passibili di aggiornamento, lo stesso art.78 ci rimanda all’art. 236 del regolamento in cui i dispositivi di scarico non sono menzionati se non come inquinamento acustico.
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata inferiore rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice, oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell’Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
Il già citato art. 78 prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: “quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli artt 71 e 72“. L’azione di “modifica” citata in detto art. 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell’intero sistema di scarico.
Tale ultima circostanza è l’unica per la quale “si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.“. Anche se si gira con gli scarichi racing non deve essere applicato l’art. 78 (con relativo sequestro e ritiro del libretto), bensì l’art. 72, il quale recita che i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con precisi dispositivi, aggiungendo al comma 13: “Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 a 262 euro“.
Se acquistate uno scarico omologato, siete perfettamente in regola con le norme di legge: lo scarico riporta sempre sul corpo la marchiatura di omologazione e nell’imballo trovate oltre a questa spiegazione anche la dichiarazione di omologazione e 2 circolari del Ministero. Se ne deduce che il ritiro della carta di circolazione, e la sanzione prevista deve essere applicata (per quanto riguarda il silenziatore di scarico) solo nel caso in cui venga cambiata la posizione di uscita del terminale stesso, ad esempio da laterale a centrale.
L’art. 79 invece regolamenta il corretto funzionamento del terminale di scarico, che non deve essere modificato, quindi tagliato, accorciato bucato oppure non montato correttamente, pena 78 euro di multa. Infine l’art. 72 precisa che il terminale di scarico deve essere conforme e specifico per il veicolo su cui è montato, ed è il caso di un terminale originale o di uno omologato, quindi se si viene sorpresi con un terminale non conforme e non omologato, o omologato per un altro veicolo, si viola inevitabilemente suddetto articolo, rischiando una sanzione di 72 euro.
Riepilogando. Il codice della strada vieta di montare silenziatori non omologati per circolare su strade aperte al traffico. Il motivo della norma è chiaro: il controllo delle emissioni inquinanti e sonore. Può capitare, tuttavia, che una moto usata venga consegnata a vostra insaputa con lo scarico non in regola, o che un rivenditore poco serio possa vendervi per omologato uno scarico che in realtà non lo è. Come sempre, ignorantia legis non excusat: se vi fermano le forze dell’ordine, “potreste” rischiare una sanzione amministrativa di 328 euro e il ritiro della carta di circolazione, con il conseguente obbligo di affrontare un nuovo collaudo.
Il condizionale è d’obbligo perché in realtà il ritiro ritiro del libretto a volte è basato su un’errata interpretazione della normativa. Un errore che può portare a ingiuste vessazioni. Dunque il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm dall’orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.
Consigli. In teoria nulla impedisce alle forze dell’ordine di multare comunque anche una moto appena uscita dal concessionario senza nessuna modifica. Se proprio volessero multarvi comunque, al momento della fomalizzazione del verbale, e naturalmente prima di firmarlo, assicurarvi che nelle note vengano aggiunte le seguenti indicazioni:
Lo scarico riporta l’omologazione ben visibile sul corpo del silenziatore
Siete in possesso di dichiarazione di omologazione da parte della casa produttrice.
Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti che attesta che gli scarichi omologati sono sostitutivi dell’originale e quindi sono in regola a tutti gli effetti.
Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti in cui si attesta che gli scarichi omologati non devono procedere all’aggiornamento della carta di circolazione.
Far presente che l’articolo di riferimento è il 72 in quanto i silenziatori rientrano nei dispositivi specificati nel comma 2 dell’articolo 72.
Se la sanzione si riferisce all’art. 78 e prevede anche il ritiro del libretto, far presente che l’art.72 comma 13 prevede la sanzione amministrativa e non il ritiro del libretto nel caso in cui si circoli addirittura senza il silenziatore."
Fonte ---> un blog :ph34r:
cmq stando a quel che si dice ai tuoi amici le FdO hanno applicato art.78 (sbagliando...forse..) invece di applicare l'art. 72...
penso che in questi casi bisogna "armarsi" di pazienza e di cercare di arrivare ad un accordo con le FdO...limitando i danni...alla fine questi art. vanno tutti ad interpretazione :wacko: ed infine non presentare mai il libretto originale (almeno non te lo sequestrano) e via di fotocopie... :ph34r:
innanzitutto esordisco col dire (anche se so di essere impopolare qui dentro!): ERA ORA!!!!!!!!!!!!
lo scarico oltre che omologato deve rispettare i db riportati sul libretto; quindi le forze dell'ordine possono mandarti tranquillamente presso la motorizzazione per verificare tale indicazione nel momento in cui non hanno con se un fonometro
http://youtu.be/nnqLzoI_iPM
per il portatarga qui ci sono tutte le indicazioni:
Porta targa LighTech - YouTube (http://youtu.be/lakwzClrmCw)
ma mi domando: vi costa così tanto andare in giro in regola, visto che l'essere motociclista è facilmente perseguibile? :blink::dry:
innanzitutto esordisco col dire (anche se so di essere impopolare qui dentro!): ERA ORA!!!!!!!!!!!!
lo scarico oltre che omologato deve rispettare i db riportati sul libretto; quindi le forze dell'ordine possono mandarti tranquillamente presso la motorizzazione per verificare tale indicazione nel momento in cui non hanno con se un fonometro
http://youtu.be/nnqLzoI_iPM
per il portatarga qui ci sono tutte le indicazioni:
Porta targa LighTech - YouTube (http://youtu.be/lakwzClrmCw)
ma mi domando: vi costa così tanto andare in giro in regola, visto che l'essere motociclista è facilmente perseguibile? :blink::dry:
Mi domando;ma a te che ne viene? Tu giri in regola e di questo ti devi accontentare;se noi modifichiamo e poi ci multano a te che te ne importa? Non è tuo il forum che intasiamo di proteste contro le fdo...siamo noi a piangere per le "ingiustizie"che subiamo.
Mr Smith
22/01/2012, 08:48
forse si hanno meno sanzioni senza avere con sè il libretto? :blink:
nonostante ho lo scarico aperto, due volte mi hanno fermato dicendomi che la targa non aveva l'inclinazione giusta a 30 gradi. Anche se è opinabile, visto che la misurano ad occhio.. Non mi hanno fatto cmq niente..
secondo me è meglio avere un portatarga fisso, non regolabile
e per lo scarico... amen, basta andare piano..:senzaundente:
forse si hanno meno sanzioni senza avere con sè il libretto? :blink:
nonostante ho lo scarico aperto, due volte mi hanno fermato dicendomi che la targa non aveva l'inclinazione giusta a 30 gradi. Anche se è opinabile, visto che la misurano ad occhio.. Non mi hanno fatto cmq niente..
secondo me è meglio avere un portatarga fisso, non regolabile
e per lo scarico... amen, basta andare piano..:senzaundente:
O via tutto originale o stai alla sorte ed agl'umori di chi ti ferma,dato che cmq,cambiando anche 2 viti,sei passibile di multa.
Il portatarga regolabile a volte li fa arrabbiare parecchio,come se tu lo potessi inclinare di più in caso di bisogno.
portarga fisso,catarifrangente,inclinazione corretta e dita incrociate(perchè cmq hai modificato la moto).
Mi domando;ma a te che ne viene? Tu giri in regola e di questo ti devi accontentare;se noi modifichiamo e poi ci multano a te che te ne importa? Non è tuo il forum che intasiamo di proteste contro le fdo...siamo noi a piangere per le "ingiustizie"che subiamo.
io che mi accontento? :risate2:
semplicemente ti rispondo che non mi capacito poi dei vari 3D (non tuoi, tu se hai preso multe non ti sei mai lamentato) del lamentarsi quando le forze dell'ordine danno un giro di vita, come se questo atteggiamento è discriminante per il motociclista!
a me quando vedo fermo un motociclista che cerca di sistemare la targa con le mani ed io sfilo tranquillo mi viene solo da ridere, stile Muttley
http://img16.imageshack.us/img16/948/muttleyu.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/16/muttleyu.jpg/)
visto che vi è comunicazione in quello che si rischia, ma stranamente in alcune regioni l'applicazioni delle leggi arrivano sempre in secondi tempi :ph34r:
comunque ti ricordo che neppure è tuo il forum, di conseguenza scrivo le mie considerazioni :wink_:
tormento
22/01/2012, 09:02
invece di uno scarico compratevi un fonometro...cazzo!:senzaundente:
invece di uno scarico compratevi un fonometro...cazzo!:senzaundente:
... o un manometro... :ph34r:
tormento
22/01/2012, 09:10
... o un manometro... :ph34r:
.....con eventuale compressorino portatile......
io che mi accontento? :risate2:
semplicemente ti rispondo che non mi capacito poi dei vari 3D (non tuoi, tu se hai preso multe non ti sei mai lamentato) del lamentarsi quando le forze dell'ordine danno un giro di vita, come se questo atteggiamento è discriminante per il motociclista!
a me quando vedo fermo un motociclista che cerca di sistemare la targa con le mani ed io sfilo tranquillo mi viene solo da ridere, stile Muttley
http://img16.imageshack.us/img16/948/muttleyu.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/16/muttleyu.jpg/)
visto che vi è comunicazione in quello che si rischia, ma stranamente in alcune regioni l'applicazioni delle leggi arrivano sempre in secondi tempi :ph34r:
comunque ti ricordo che neppure è tuo il forum, di conseguenza scrivo le mie considerazioni :wink_:
Infatti nessuno ti ha detto di non scriverle...visto che sei a prova di fdo,che interesse hai su questo argomento?
Augurasi "era l'ora"poi mi pare un tantinello fuori luogo,giusto per il gusto della polemica....la moto è da sempre fonte di personalizzazioni;la legge italiana è stupida ,ma quelli dalla parte del otrto siamo noi.Tu puoi continuare a sorridere mentre vedi quello che smadonna sulla targa :oook:
Infatti nessuno ti ha detto di non scriverle...visto che sei a prova di fdo,che interesse hai su questo argomento?
Augurasi "era l'ora"poi mi pare un tantinello fuori luogo,giusto per il gusto della polemica....la moto è da sempre fonte di personalizzazioni;la legge italiana è stupida ,ma quelli dalla parte del otrto siamo noi.Tu puoi continuare a sorridere mentre vedi quello che smadonna sulla targa :oook:
rispondo chiudendola qui perchè non vi è nessuna polemica da parte mia, sia perchè sono per la libertà degli individui ed inoltre non sono un agente delle forze dell'ordine :wink_:
il mio interesse in relazione all'interrogativo sollevato dall'utente è stato aggiungendo dei link ufficiali della Polizia di Stato, quindi, a mio avviso, un intervento mirato a togliere qualsiasi dubbio!
il mio "ERA ORA!" era riferito al fatto che si iniziano a far rispettare le regole (che non ho scritto io) visto che a me da sui nervi chi ad esempio entra nei paesi facendo casino ecc; ad esempio non mi pare corretto che la gente giri senza casco in alcune parti d'Italia, quindi se leggessi che hanno iniziato a fare controlli severi, inizierei a ballare la samba :w00t:
sei tu che come mi vedi scrivere, pensi subito alla polemica....e la monti ad arte come hai fatto!
del resto non hai minimamente scritto nel 3D con risposte mirate alle domande in prima pagina, ma solo "accuse" nei miei confronti...
altra cosa: la moto la si può personalizzare, basta seguire le regole. A me pare molto semplice.
rispondo chiudendola qui perchè non vi è nessuna polemica da parte mia, sia perchè sono per la libertà degli individui ed inoltre non sono un agente delle forze dell'ordine :wink_:
il mio interesse in relazione all'interrogativo sollevato dall'utente è stato aggiungendo dei link ufficiali della Polizia di Stato, quindi, a mio avviso, un intervento mirato a togliere qualsiasi dubbio!
il mio "ERA ORA!" era riferito al fatto che si iniziano a far rispettare le regole (che non ho scritto io) visto che a me da sui nervi chi ad esempio entra nei paesi facendo casino ecc; ad esempio non mi pare corretto che la gente giri senza casco in alcune parti d'Italia, quindi se leggessi che hanno iniziato a fare controlli severi, inizierei a ballare la samba :w00t:
sei tu che come mi vedi scrivere, pensi subito alla polemica....e la monti ad arte come hai fatto!
del resto non hai minimamente scritto nel 3D con risposte mirate alle domande in prima pagina, ma solo "accuse" nei miei confronti...
altra cosa: la moto la si può personalizzare, basta seguire le regole. A me pare molto semplice.
Ma quali regole? Non c'è chiarezza su nulla;scarico omologato ok,ma ci vuole l'aggiornamento a libretto? pare di no,forse si,boh.....portatarga omologato? Si ,lo vendono come omologato,ma se lo monti e ci circoli su strada ti multano.....
Miglioro i miei freni? Sto alla sorte.....
Non vedo proprio come modificare rispettando le regole.
Del resto non parlo perchè non merita.
Se monti il sottocodone di Jin74 dovresti farcela, oppure fai come i tanti che con il sottocodone e faro originale tengono l'unghia posteriore e cambiano solo il portatarga, l'alternativa è rimettere tutto come l'originale:sick:
Oppure c'è il portatarga tipo Diavel della BL italia che personalmente non mi entusiasma
Io ho il sottocoda di Jin e la targa che mette lui nel kit.
Quindi potrei metterla a 30° senza distruggerla con la gomma posteriore?
Cesare-Skabry
22/01/2012, 09:57
belle parole, quello che mi infastidisce molto ,
è il fatto che per colpa di qualche " irresponsabile " si debba andare di mezzo chi di colpe non ne à
poi si sà, siamo tutti dei SANTARELLI. :oook:
Io noto che le direttive delle forze dell'ordine vanno ad ondate...oggi sono molto piu tolleranti nei confronti degli scarichi, ormai la maggior parte degli utenti ha recepito che deve girare con lo scarico omologato e con db killer, e devi davvero farti beccare fuori norma per essere multato.
Al contrario adesso sono molto incazzati con la questione targhe inclinate, ed è meglio stare in campana perchè pestano forte...poi che siano fisse o regolabili non ha alcuna importanza ai loro occhi...ormai riconoscono al volo chi cerca di fare il furbo
"L’art. 78 del C.d.S. (Codice della Strada) è la bestia nera di tutti noi motociclisti, infatti spesso viene applicato iniquamente dalle forze dell’ordine in seguito alle modifiche fatte alle nostre “belle”. La maggior parte dei verbali riguardano i sistemi di scarico. Per conoscere l’elenco delle caratteristiche costruttive del veicolo che sono passibili di aggiornamento, lo stesso art.78 ci rimanda all’art. 236 del regolamento in cui i dispositivi di scarico non sono menzionati se non come inquinamento acustico.
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata inferiore rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice, oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell’Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
Il già citato art. 78 prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: “quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli artt 71 e 72“. L’azione di “modifica” citata in detto art. 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell’intero sistema di scarico.
Tale ultima circostanza è l’unica per la quale “si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.“. Anche se si gira con gli scarichi racing non deve essere applicato l’art. 78 (con relativo sequestro e ritiro del libretto), bensì l’art. 72, il quale recita che i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con precisi dispositivi, aggiungendo al comma 13: “Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 a 262 euro“.
Se acquistate uno scarico omologato, siete perfettamente in regola con le norme di legge: lo scarico riporta sempre sul corpo la marchiatura di omologazione e nell’imballo trovate oltre a questa spiegazione anche la dichiarazione di omologazione e 2 circolari del Ministero. Se ne deduce che il ritiro della carta di circolazione, e la sanzione prevista deve essere applicata (per quanto riguarda il silenziatore di scarico) solo nel caso in cui venga cambiata la posizione di uscita del terminale stesso, ad esempio da laterale a centrale.
L’art. 79 invece regolamenta il corretto funzionamento del terminale di scarico, che non deve essere modificato, quindi tagliato, accorciato bucato oppure non montato correttamente, pena 78 euro di multa. Infine l’art. 72 precisa che il terminale di scarico deve essere conforme e specifico per il veicolo su cui è montato, ed è il caso di un terminale originale o di uno omologato, quindi se si viene sorpresi con un terminale non conforme e non omologato, o omologato per un altro veicolo, si viola inevitabilemente suddetto articolo, rischiando una sanzione di 72 euro.
Riepilogando. Il codice della strada vieta di montare silenziatori non omologati per circolare su strade aperte al traffico. Il motivo della norma è chiaro: il controllo delle emissioni inquinanti e sonore. Può capitare, tuttavia, che una moto usata venga consegnata a vostra insaputa con lo scarico non in regola, o che un rivenditore poco serio possa vendervi per omologato uno scarico che in realtà non lo è. Come sempre, ignorantia legis non excusat: se vi fermano le forze dell’ordine, “potreste” rischiare una sanzione amministrativa di 328 euro e il ritiro della carta di circolazione, con il conseguente obbligo di affrontare un nuovo collaudo.
Il condizionale è d’obbligo perché in realtà il ritiro ritiro del libretto a volte è basato su un’errata interpretazione della normativa. Un errore che può portare a ingiuste vessazioni. Dunque il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm dall’orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.
Consigli. In teoria nulla impedisce alle forze dell’ordine di multare comunque anche una moto appena uscita dal concessionario senza nessuna modifica. Se proprio volessero multarvi comunque, al momento della fomalizzazione del verbale, e naturalmente prima di firmarlo, assicurarvi che nelle note vengano aggiunte le seguenti indicazioni:
Lo scarico riporta l’omologazione ben visibile sul corpo del silenziatore
Siete in possesso di dichiarazione di omologazione da parte della casa produttrice.
Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti che attesta che gli scarichi omologati sono sostitutivi dell’originale e quindi sono in regola a tutti gli effetti.
Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti in cui si attesta che gli scarichi omologati non devono procedere all’aggiornamento della carta di circolazione.
Far presente che l’articolo di riferimento è il 72 in quanto i silenziatori rientrano nei dispositivi specificati nel comma 2 dell’articolo 72.
Se la sanzione si riferisce all’art. 78 e prevede anche il ritiro del libretto, far presente che l’art.72 comma 13 prevede la sanzione amministrativa e non il ritiro del libretto nel caso in cui si circoli addirittura senza il silenziatore."
Fonte ---> un blog :ph34r:
cmq stando a quel che si dice ai tuoi amici le FdO hanno applicato art.78 (sbagliando...forse..) invece di applicare l'art. 72...
penso che in questi casi bisogna "armarsi" di pazienza e di cercare di arrivare ad un accordo con le FdO...limitando i danni...alla fine questi art. vanno tutti ad interpretazione :wacko: ed infine non presentare mai il libretto originale (almeno non te lo sequestrano) e via di fotocopie... :ph34r:
questo me lo son salvato. me lo stampo e ce lo infilo nel libretto, assieme a tutti gli altri doc di omologazione, del ministero dei trasporti, ecc ecc...
non si sa mai... :D
questo me lo son salvato. me lo stampo e ce lo infilo nel libretto, assieme a tutti gli altri doc di omologazione, del ministero dei trasporti, ecc ecc...
non si sa mai... :D
Se vuoi salvarti ti lascio pure questo...era un po lungino quindi nn lo avevo postato...però meglio avere le idee chiare...poi così se vuoi te lo alleghi a tutto il resto...fai rilegare e alla prima volta che ti fermano gli consegni il tema...vedrai poi che bei voti alla fine...:ph34r:
cmq...ho trovato tutta sta pappardella in un blog di harleysti... :ph34r:
"Mi è arrivata questa mail da un amico particolare.
Carissimi,
ultimamente si è verificato che alcuni amici/conoscenti sono stati fermati dalla Polizia Municipale e multati per scarichi non omologati installati sulla loro Harley. Comprendo che in tali casi i Vigili hanno sanzionato i guidatori con una multa, salvo errore, di € 370, ritirando la carta di circolazione e disponendo il collaudo, applicando pertanto l´articolo 78 del Codice della Strada (CDS).
In realtà l´articolo 78 del CDS si riferisce alle modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli tra cui non rientrano gli scarichi. Le caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo di cui agli articoli 71 e 78 del CDS sono quelle indicate nel certificato di omologazione o approvazione e nella carta di circolazione, mentre gli scarichi sono uno dei dispositivi di equipaggiamento del veicolo previsti dall´articolo 72 del CDS che prevede, in caso di non conformità del dispositivo alle disposizioni (quindi in caso di non omologazione), semplicemente una sanzione amministrativa da € 74 a € 296 (vedi anche l´articolo 79 del CDS). La sanzione pecuniaria per la modifica alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o approvazione e nella carta di circolazione è invece da € 370 a € 1.485.
Il problema degli scarichi Harley after-market o screamin eagle tuttavia non si riduce alla semplice mancanza di omologazione, infrazione per la quale si applica l´articolo 79 del CDS e NON il precedente articolo 78, come presumo abbiano fatto i vigili nei casi a nostra conoscenza, ma, spesso e volentieri, include la rumorosità esterna. Inoltre è notorio che uno scarico aperto fornisce qualche cavallo in più aumentando così, seppure di poco, la potenza. Ciò comporta una modifica alle caratteristiche costruttive e rende conseguentemente applicabile le sanzioni di cui all´articolo 78 del CDS (multa da € 370 a € 1.485, ritiro della carta di circolazione e collaudo). Le caratteristiche costruttive e funzionali sono, infatti, indicate nella appendice V al titolo III del Regolamento al CDS. Tra tali caratteristiche vi sono anche la rumorosità esterna dei veicoli a motore, la determinazione della velocità calcolata e massima, la potenza e coppia massima del motore, la posizione del tubo di scarico e tante altre cose che spesso non consideriamo.
Conclusione. In linea di principio bisogna contestare la multa di € 370 e il sequestro del libretto eccependo che lo scarico non fa parte delle caratteristiche costruttive del veicolo di cui agli articoli 71 e 78 del CDS, bensì è un mero dispositivo di equipaggiamento così come risulta dall´articolo 72 del CDS, rilevando che la sanzione è di € 74 senza ritiro della carta di circolazione.
Per Vostro riferimento Vi accludo l´estratto degli articoli rilevanti del Codice della Strada e del Regolamento con la Appendice V. Ho evidenziato in giallo le parti che ci possono interessare.
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18 maggio, n. 114). - Nuovo codice della strada.
TITOLO III
SEZIONE I
NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE (1)
Articolo 71
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi (1).
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati (2).
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento (2).
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (2).
5. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza (2) (3).
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74 a Euro 296. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da Euro 148 a Euro 594 (4) (5).
Articolo 72
Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi (1).
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con (2):
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (3);
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006 (4).
2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (5).
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento (3).
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto (3).
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione (6).
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (3).
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo (3).
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74 a Euro 296 (7).
Articolo 78
Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali (1).
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370 a Euro 1.485 (2) (3).
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 79
Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74 a Euro 296.La misura della sanzione è da euro 1.036 a euro 10.360 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter(1) (2).
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 28 dicembre, n. 303). - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (1) (2) (3) (4).
TITOLO III
DEI VEICOLI
CAPO III
VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
SEZIONE I
NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE
Paragrafo I
§ 1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, DI EQUIPAGGIAMENTO E DI IDENTIFICAZIONE - (ARTT. 71-74 CODICE DELLA STRADA)
Articolo 227
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi (art. 71 C.s.).
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell'appendice V
al presente titolo. Nell'ambito di tali caratteristiche il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli (1).
2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 71, comma 3, del codice, i provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. riguardanti le prescrizioni tecniche, comprese quelle eventualmente dettate in via sperimentale relative alle caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano anche le modalità per la richiesta e l'esecuzione dei relativi accertamenti. I medesimi provvedimenti stabiliscono, altresì, le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche escluse dall'accertamento nel caso in cui, in luogo dell'omologazione del tipo, venga richiesta l'approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alla protezione ambientale di cui al punto E della citata appendice sono stabilite sulla base dei limiti massimi d'accettabilità delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti fissati ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro della sanità (1).
3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., di concerto con gli altri Ministeri, quando interessati, può, in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione dell'ambiente, stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali in aggiunta a quelle elencate nei commi precedenti (1).
Articolo 236
Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione (art. 78 C.s.).
1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge (1).
2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta (1).
3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.
4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici (2).
APPENDICE V
ART. 227 (CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEI VEICOLI A MOTORE E LORO
RIMORCHI)
A - Masse, dimensioni ed allestimenti
a) Massa in ordine di marcia (tara).
b) Massa massima tecnicamente ammissibile.
c) Masse massime sugli assi.
d) Dimensioni massime di ingombro.
e) Numero assi ed interassi.
f) Carreggiate.
g) Sbalzi massimi.
h) Fascia di ingombro.
i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti.
l) Tipo della struttura portante.
m) Carrozzeria.
n) Attrezzature particolari.
B - Prestazioni
a) Determinazione velocità calcolata.
b) Verifica della velocità massima.
c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile.
d) Determinazione consumo combustibile.
e) Prova di accelerazione in piano.
f) Spunto in salita.
g) Rapporto potenza/massa.
h) Massa rimorchiabile.
i) Tipo della trasmissione e rapporti.
C - Sicurezza attiva
a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
b) Impianto elettrico.
c) Avvisatori acustici.
d) Tergiproiettori.
e) Frenatura, sistema frenante ed elementi costitutivi.
f) Specchi retrovisori.
g) Sbrinamento e disappannamento del parabrezza.
h) Riscaldamento abitacolo.
i) Serbatoi carburante e prevenzione incendi.
l) Porte (serrature e cerniere - pedane).
m) Campo di visibilità del conducente.
n) Tergilavacristallo parabrezza.
o) Cerchi e ruote.
p) Pneumatici e sospensioni.
q) Sistemazione dei pedali di comando.
D - Sicurezza passiva
a) Urti e ribaltamento.
b) Antifurto.
c) Vetri di sicurezza.
d) Ancoraggi delle cinture di sicurezza.
e) Paraurti per autovetture.
f) Protezione posteriore anti incuneamento.
g) Protezione contro lo spostamento del carico (2).
h) Protezione laterale.
i) Parafanghi.
l) Calzatoie.
m) Sterzo.
n) Sistemazione interna e rumorosità, resistenza dei sedili e loro ancoraggi.
o) Cinture di sicurezza.
p) Sistemi di ritenuta bambini.
q) Appoggiatesta.
r) Sporgenze esterne.
s) Limitazione all'impiego di determinati materiali.
t) Resistenza cabine.
u) Identificazione veicoli lunghi e/o pesanti.
v) Paraspruzzi.
z) Recipienti semplici a pressione.
E - Protezione ambientale
a) Antidisturbi radio.
b) Rumorosità esterna veicoli a motore.
c) Emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione spontanea o ad accensione comandata.
d) Posizione tubo di scarico.
e) Durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico.
F - Norme per particolari categorie di veicoli
a) Caratteristiche delle autoambulanze.
b) Caratteristiche dei veicoli di interesse storico o collezionistico.
c) Caratteristiche degli autobus.
d) Caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto merci.
e) Caratteristiche delle autocaravan.
f) Caratteristiche dei veicoli per trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente o in servizio di piazza.
g) Caratteristiche dei veicoli blindati e/o adibiti a servizi di polizia.
h) Caratteristiche dei ciclomotori.
i) Caratteristiche dei quadricicli a motore.
l) Equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi.
m) Caratteristiche dei filoveicoli.
G - Disposizioni fiscali
a) Alloggiamento targa.
b) Potenza fiscale.
c) Potenza fiscale dei motori elettrici.
d) Targhette e iscrizioni.
e) Marcatura di identificazione del motore.
f) (Omissis).
H - Varie
a) Tachimetro.
b) Cronotachigrafo.
c) Retromarcia.
d) Organi di aggancio e di traino degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati.
e) Abbinamento per tipi o classi delle motrici con rimorchi/semirimorchi.
f) Dispositivo di rimorchio dei veicoli in avaria od in rimozione.
g) Identificazione comandi, spie, indicatori.
h) Portabagagli.
i) Portasci.
l) Antenna radio o radiotelefonica.
Spero di farvi cosa gradita."
Che dire...forse ora ci si chiarisce di più le idee sul fatto che sia tutto un gran casino... :dry:
Spero non ci sia un limite di scrittura...altrimenti vengo bannato...:ph34r:
Molto semplice il tutto
1-2) Multa 357 euro, ritiro libretto e collaudo in motorizzazione
3) Non tocca sulla gomma posteriore se, come prevede la legge, e' l'ultimo elemento della moto. D'altronde nella moto che esce dal concessionario mi pare che la targa sia parecchio lontana dalla gomma....
questo ovviamente se chi hai davanti non ha ricevuto l'ordine di fare cassa, in caso contrario qualcosa per cui multarti lo trova certamente e tutte le parole sono buttate al vento....
Molto semplice il tutto
1-2) Multa 357 euro, ritiro libretto e collaudo in motorizzazione
3) Non tocca sulla gomma posteriore se, come prevede la legge, e' l'ultimo elemento della moto. D'altronde nella moto che esce dal concessionario mi pare che la targa sia parecchio lontana dalla gomma....
questo ovviamente se chi hai davanti non ha ricevuto l'ordine di fare cassa, in caso contrario qualcosa per cui multarti lo trova certamente e tutte le parole sono buttate al vento....
Quindi praticamente per lo scarico anche se omologato e ha il dbkiller mi massacrano e lo stesso con il portatarga?
Ok...e con il portatarga non originale...come si puo mettere a 30°?
Quindi praticamente per lo scarico anche se omologato e ha il dbkiller mi massacrano e lo stesso con il portatarga?
Ok...e con il portatarga non originale...come si puo mettere a 30°?
Se lo scarico e' omologato PER LA TUA MOTO, ha il dbkiller e le emissioni sonore rientrano in quanto previsto sul fogli odi omologazione sei perfettamente a norma.
Il portatarga anche se non originale basta comprarlo omologato e regolabile e poi metterlo a 30 gradi.
Se lo scarico e' omologato PER LA TUA MOTO, ha il dbkiller e le emissioni sonore rientrano in quanto previsto sul fogli odi omologazione sei perfettamente a norma.
Il portatarga anche se non originale basta comprarlo omologato e regolabile e poi metterlo a 30 gradi.
Ho il foglio di omologazione dove c'è scritto il modello "Speed triple 1050 '07" e il timbro del ministero dei trasporti
OMAR TETTAMANTI
22/01/2012, 16:09
L'ANNO SCORSO A MILANO UN AUTISTA DI 80 ANNI AL SEMAFORO E' PARTITO E MI HA URTATO LA RUOTA POSTERIORE FACENDOMI CADERE ED INVESTIRE DA UN AUTO CHE SOPRAGGIUNGEVA SULL'ALTRA CARREGGIATA. OVVIAMENTE I PROFESSIONISTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE NON SOLO MI HANNO DATO TORTO DOPO I RILIEVI, MA HO PRESO 360 EURO DI MULTA PERCHE' LO SCARICO ZARD PORTAVA INDICAZIONI DI OMOLOGAZIONE IN INGLESE...... LA RISPOSTA E' STATA CHE NON SONO TENUTI A SAPERE ALTRE LINGUE.... HO SCRITTO ANCHE A STRISCIA LA NOTIZIA....
Ho il foglio di omologazione dove c'è scritto il modello "Speed triple 1050 '07" e il timbro del ministero dei trasporti
Allora sei a posto per quello che riguarda lo scarico.
LA RISPOSTA E' STATA CHE NON SONO TENUTI A SAPERE ALTRE LINGUE
Come volevasi dimostrare.
Scrivi in minuscolo per favore, maiuscolo significa urlare.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.