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Visualizza Versione Completa : L'Italia reagisce!!! Multe EQUITALIA NULLE... Sentenza storica per gli Italiani.



Andrea35
08/02/2012, 11:34
SENTENZA STORICA.UN GIUDICE HA DICHIARATO NULLE TUTTE LE MULTE INVIATE DA EQUITALIA VIA RACCOMANDATA.RISULTATO:TUTTE LE NOTIFICHE SONO NULLE E NON DOVETE PAGARE NULLA!FINALMENTE LA MAGISTRATURA VIENE INCONTRO AI CITTADINI E LI DIFENDE DALLO STROZZINAGGIO DI STATO! DIFFONDETE LA NOTIZIA, AFFINCHE' TUTTI CONOSCANO LA VERITA'.

Iniziare la giornata con una notizia così penso sia il sogno di ogni cittadino vessato da Equitalia. Andiamo al punto veloce veloce.
Non dovete pagare assolutamente le multe che Equitalia vi ha inviato via raccomandata perchè un giudice le ha dichiarate nulla.Mi pare giusto che almeno la notifica la debbano fare di persona,giusto per rendersi conto del male che stanno facendo o che stanno per fare..
Ora di conseguenza le multe non le dovete pagare..Già magari neanche avevate i soldi per farlo,ma non è questo il punto.Perchè molti cittadini vessati da Equitalia,come quel povero malato di Alzheimer di 63 anni,hanno perso casa e dignità per queste multe via raccomandata non pagate.
E allora mi aspetto giustizia.Perchè se nulla era la notifica,nulle sono anche le conseguenze derivate da un mancato pagamento.
E' logica spiccia,ma sere quanto basta a capire l'importanza della sentenza che tu cittadino vessato da Equitalia devi usare per bloccare quest'infame strozzinaggio di stato.Almeno fino a quando non si riuscirà attraverso un referendum ad abolire Equitalia.Cosa che accadrà grazie alla raccolta firme promossa dal Senatore Pedica dell' Idv ( Italia Dei Valori Sicilia )e sponsorizzata anche da un gruppo Facebook a cui vi invito per un'ampia diffusione dell'iniziativa.54982

Antriple
08/02/2012, 11:40
Grande Andrea portatore di buone notizie!

Andrea35
08/02/2012, 11:44
Spero di cuore di poter aiutare qualcuno con la divulgazione di questa notizia.

triplexperience
08/02/2012, 11:44
Son felice della notizia, è uno spiraglio...Devo però sottolineare che la sentenza di un giudice (che non sia cassazione) non fa giurisprudenza, al massimo può indirizzare altre sentenze (comunque importante). Se poi parecchie sentenze portano a questa conclusione, allora il loro indirizzo si fa sempre più incisivo.

F@bio
08/02/2012, 11:45
mah...e le multe che hanno emesso GIUSTAMENTE???

Shining
08/02/2012, 11:48
sarà meglio precisare che la sentenza ha efficacia solo tra le parti, quindi tra il soggetto che ha fatto il ricorso e equitalia.
Dovrebbero instaurarsi altre cause; nel frattempo potrebbe esser fatta una leggina che sani le inadempienze di equitalia con effetto retroattivo o con norma interpretativa a favore di equitalia (chissa perché ho il presentimento che accadrà proprio così).

Quindi non fate la cazzata di seguire il consiglio del primo post, che invita a non pagare nulla, altrimenti alla fine vi ritrovate la casa pignorata e non sapete chi ringraziare

Andrea35
08/02/2012, 11:56
sarà meglio precisare che la sentenza ha efficacia solo tra le parti, quindi tra il soggetto che ha fatto il ricorso e equitalia.
Dovrebbero instaurarsi altre cause; nel frattempo potrebbe esser fatta una leggina che sani le inadempienze di equitalia con effetto retroattivo o con norma interpretativa a favore di equitalia (chissa perché ho il presentimento che accadrà proprio così).

Quindi non fate la cazzata di seguire il consiglio del primo post, che invita a non pagare nulla, altrimenti alla fine vi ritrovate la casa pignorata e non sapete chi ringraziare

Shining ti ringrazio moltissimo per il chiarimento, io ho solo riportato la notizia, ma non sono assolutamente competente in materia.

triplexperience
08/02/2012, 11:57
sarà meglio precisare che la sentenza ha efficacia solo tra le parti, quindi tra il soggetto che ha fatto il ricorso e equitalia.
Dovrebbero instaurarsi altre cause; nel frattempo potrebbe esser fatta una leggina che sani le inadempienze di equitalia con effetto retroattivo o con norma interpretativa a favore di equitalia (chissa perché ho il presentimento che accadrà proprio così).

Quindi non fate la cazzata di seguire il consiglio del primo post, che invita a non pagare nulla, altrimenti alla fine vi ritrovate la casa pignorata e non sapete chi ringraziare
Quoto.

Shining
08/02/2012, 12:07
per Andrea35: siamo qui per darci una mano, nei limiti del possibile; lo so che tu ti sei limitato a riportare la notizia così come l'hai trovata;)

Andrea35
08/02/2012, 12:15
per Andrea35: siamo qui per darci una mano, nei limiti del possibile; lo so che tu ti sei limitato a riportare la notizia così come l'hai trovata;)

Grazie mille Shining apprezzo sempre lo spirito di questo forum, sono fermamente convinto che la nostra passione ci da una marcia in piu in tutto :-)

MrTiger
08/02/2012, 12:40
domani mattina vado cmq negli uffici loro per avere la certezza...

Mrmc
08/02/2012, 12:44
in un modo o nell'altro ci inxxxxno sempre..

maxsamurai
08/02/2012, 12:46
grazie dell'info

spitjake
08/02/2012, 12:53
non voglio fare il rompiballe ma manca la fonte nel post che hai scritto:wink_:

HAL9000
08/02/2012, 13:09
be'....

equitalia multe nulle - Cerca con Google (http://www.google.it/search?hl=it&client=firefox-a&hs=nZn&rls=org.mozilla:it:official&sa=X&ei=D3IyT5qIMuL54QTx0vGRBQ&ved=0CCUQvwUoAQ&q=equitalia+multe+nulle&spell=1&biw=1669&bih=1060)



in particolare, due paginette in cui la cosa e' un po piu' approfonndita:

EQUITALIA,GIUDICE DICHIARA NULLE TUTTE LE MULTE VIA RACCOMANDATA. - Futurodigitale (http://www.futurodigitale.com/notizie-generali/equitalia-giudice-dichiara-nulle-tutte-le-multe-via-raccomandata.html)

EQUITALIA - GIUDICE DICHIARA NULLE TUTTE LE MULTE VIA RACCOMANDATA? - indebitati.it (http://www.indebitati.it/domanda/equitaliagiudice-dichiara-nulle-tutte-le-multe-via-raccomandata/)



qui il PDF di una sentenza originale:

http://www.adiconsum.it/Adiconsum/upload/docs/sentctpdimilanon75-26-11ipotecaillegittima.pdf


in effetti c'e' pero' chi obietta che:


Credo proprio che la Commissione Tributaria abbia preso un abbaglio.......l'art. 26 del D.P.R. 29-9-1973 n. 602 infatti prevede che


Art. 26 (Notificazione della cartella di pagamento)

La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.

Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

e la Cassazione ha più volte ritenuto che con la parola "anche" il legislatore intendessi dire che il concesisonario può procedere alla notifica non solo tramite i soggetti indicati nel primo periodi ma, appunto, anche a mezzo raccomandata, così come ad esempio indicato in questa sentenza

In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione.

Sez. V, sent. n. 14327 del 19-06-2009


secondo me ne sentiremo ancora parlare...

urasch
08/02/2012, 13:14
che bella notizia.....