Visualizza Versione Completa : Porta targa laterale
nuevavida
12/03/2012, 10:44
Ciao, vorrei mettere sul mio thunderbird 1600 il porta targa laterale sul lato sx, a filo della ruota in modo che la targa comunque si veda.
Mi chiedo è fuori legge?
Qualcuno sa qualcosa in merito, esistono delle disposizioni di legge, chi dice che si può basta che sia a filo ruota chi dice di no...non si capisce nulla!
legend78
12/03/2012, 16:34
si il nostro codice non preve tale posizione, da codice la targa non può stare a filo ruota, deve essere l'ultima appendice visibile. però visto che ad altre custom non rompono le balle, non vedo perchè non metterlo
nuevavida
12/03/2012, 21:49
ho parlato con un vigile che viene in palestra, e mi ha detto che l'asse di mezzeria della targa può essere spostata di 30 rispetto alla mezzeria del veicolo, quindi si potrebbe. In settimana mi ha detto che mi procura tutta la regola, cosi poi magari la mette qui.
legend78
13/03/2012, 09:37
uhmmm occhio, perchè allora mi sa che la dovresti montare a destra. loro valutano la visibilità.
Brandhauer
13/03/2012, 10:50
uhmmm occhio, perchè allora mi sa che la dovresti montare a destra. loro valutano la visibilità.
questa sì sarebbe una notiiza drammatrica. a destra fà veramente schifo!
59141
Brandhauer
13/03/2012, 11:16
ma basta targhe!
ma come, non ci riconoscete?
nuevavida
14/03/2012, 14:19
A destra mai e poi mai. Comunque appena so qualcosa di certo e magari con carte alla mano lo allego qui. So che è vietato dal lato sinistro se la targa è rientrata rispetto la ruota posteriore, ma se è a filo non dovrebbero esserci problema sempre chè non sia inclinata più di 30 gradi e che sia visibile dal lato destro con almeno un angolo di 15 gradi mi sembra. Io ho provato con un cartone e mettendomi dal lato destro con 15 gradi circa si vede completamente. Comunque aggiorno il tutto quando ho il responso della fonte certa.
Daytona812
29/03/2012, 23:19
Sfrucugliando in giro io ho trovato queste informazioni, che riporto così come sono. Da questo documento mi sembra che la targa possa stare
1) lateralmente: da metà a tutto sinistra
2) longitudinalmente: posizione libera purché sia garantita la visibilità posteriore con angolo 30° da DX e da SX
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Art. 259 Regolamento di attuazione - Art. 100 CdS
Modalità di installazione delle targhe:
1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
A). posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
B). posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;
C). posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
D). posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più 1,20 m;
E). altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
F). condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);
G). determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.
2. E' ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. E' vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà vetroriflettenti. E' vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente.
Ammesso che vengano rispettati i vincoli stabiliti dai punti A,B,C,D,E,F,G dettagliati nell'articolo D.P.R. 16.12.1992. n.495. di seguito riportato, non può essere applicato l'art.78 del codice della strada in quanto il sistema portatarga non costituisce parte strutturale del telaio. Per le parti strutturali veicolo, quindi tutte le parti dove vi riportato un codice di omologazione come telaio, motore, viene identificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo. Questo articolo non deve tuttavia costituire giustificazione su cui avvalersi se non vengono rispettati tali criteri di montaggio stabiliti sopra. Art. 259 (D.P.R. 16.12.1992. n.495 - regolamento al nuovo codice della strada) (Art.100 Codice della strada).
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