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Visualizza Versione Completa : Avvocati... un consiglio, please!



Albe78
16/04/2012, 14:11
Ciao a tutti!
Sto trattando la vendita di un locale commerciale al cui interno c'era un'attività di piccola ristorazione. Questa attività ha avuto problemi e ai suoi danni c'è uno sfratto esecutivo.
Chi acquisterà i muri ha intenzione di aprire un'attività identica, la mia domanda è:
se i nuovi proprietari dei muri, invece di richiedere una nuova licenza (cosa che comporterebbe più tempo per l'apertura a causa delle domande da fare in Comune ecc.), si accordassero con la vecchia gestione per acquistare la loro licenza potrebbero avere problemi nel caso di debiti con i fornitori dei vecchi titolari? I debiti seguirebbero la licenza?
Grazie in anticipo :dubbio:

Shining
16/04/2012, 14:46
Ciao a tutti!
Sto trattando la vendita di un locale commerciale al cui interno c'era un'attività di piccola ristorazione. Questa attività ha avuto problemi e ai suoi danni c'è uno sfratto esecutivo.
Chi acquisterà i muri ha intenzione di aprire un'attività identica, la mia domanda è:
se i nuovi proprietari dei muri, invece di richiedere una nuova licenza (cosa che comporterebbe più tempo per l'apertura a causa delle domande da fare in Comune ecc.), si accordassero con la vecchia gestione per acquistare la loro licenza potrebbero avere problemi nel caso di debiti con i fornitori dei vecchi titolari? I debiti seguirebbero la licenza?
Grazie in anticipo :dubbio:

Certo, è previsto dall'art. 2560 comma II Codice Civile, e ribadito recentemente dalla Cassazione

L’acquirente dell'azienda risponde, in via solidale, della cessione dei debiti aziendali ceduti. (Cass. Civ., Sez. I, n. 20153 del 3 ottobre 2011)
La previsione della solidarietà dell’acquirente (art. 2560, comma II, c.c.) dell’azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell’azienda ceduta è posta a tutela dei creditori, e non dell’alienante e pertanto essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l’acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell’azienda, mentre il cedente che abbia pagato il debito non può rivalersi nei confronti dell’eventuale coobbligato in solido.

Albe78
16/04/2012, 14:48
Grazie mille, come immaginavo!
Nuova licenza e via ;-)