fabiomugello
15/05/2012, 10:58
INFATTI MOLTI DI VOI / NOI NON FA ALTRO CHE PARLARE DI OMOLOGAT SI O NO,
fate una prova, è disponibile gratis su web e iPad....
rimarrete sconcertati da quante cose credevate sbagliate....
per le auto per esempio è obbligatorio solo lo specchietto centrale.... e poi... PER VOI :dubbio: MOTOCICLISTI CASINISTI PIU O MENO LEGALI ( non come me ) vi allego questo articolo.....
Articolo 155 - CdS
<< Articolo 154 - CdSArticolo 156 - CdS >>
Art. 155.
Limitazioni dei rumori
1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento.
4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora solo ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159.
TRATTO DA
PATENTE.it - Articolo 155 - CdS (http://www.patente.it/normativa/articolo-155-cds)
QUESTO GIUSTO PER DIRE CHE SE VIAGGIATE IN PRIMA, CON UNA MOTO ORIGINALE IN CITTA', POSTRESTE ESSER MULTATI ANCHE PER ECCESSO DI RUMORE...
PS, OVVIAMENTE LE LEGGI SONO ELASTICHE......MA LE FORSE DELL'ORDINE, CHI SONO PER GIUDICARE L'ALTERAZIONE DI UNO SCARICO?
:oook::incaz::dubbio::dry::cool::cry::sad::laugh2::sick::biggrin3::ph34r::w00t::lingua:
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per le auto per esempio è obbligatorio solo lo specchietto centrale.... e poi... PER VOI :dubbio: MOTOCICLISTI CASINISTI PIU O MENO LEGALI ( non come me ) vi allego questo articolo.....
Articolo 155 - CdS
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Art. 155.
Limitazioni dei rumori
1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento.
4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora solo ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159.
TRATTO DA
PATENTE.it - Articolo 155 - CdS (http://www.patente.it/normativa/articolo-155-cds)
QUESTO GIUSTO PER DIRE CHE SE VIAGGIATE IN PRIMA, CON UNA MOTO ORIGINALE IN CITTA', POSTRESTE ESSER MULTATI ANCHE PER ECCESSO DI RUMORE...
PS, OVVIAMENTE LE LEGGI SONO ELASTICHE......MA LE FORSE DELL'ORDINE, CHI SONO PER GIUDICARE L'ALTERAZIONE DI UNO SCARICO?
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