Frenc
06/12/2012, 22:54
Volendo montare un kit di faretti sulla mia xc, stò cercando in rete, faretti , e notizie al riguardo del loro utilizzo senza essere sanzionati dalle forze dell'ordine, incollo qui ciò che ho trovato su un'illustre sito.
Qui la situazione è molto critica, ma chi ha montato gli originali, triumph ha rilasciato qualche documento per l'omologazione e l'utilizzo.
Art. 151.
Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;
b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
.......
Art. 152.
Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli (1)
......
Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. (2)
(1) Articolo così modificato dalla Legge 29.07.2010 n° 120 (Patente a punti, limiti di velocit, alcool: legge il nuovo codice della strada (http://www.altalex.com/index.php?idnot=11693)).
(2) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010 (Violazioni al Codice della Strada: dal 1° gennaio 2011 le multe aumentano del 2,4% (http://www.altalex.com/index.php?idnot=12731)), in G.U. n. 305 del 31-12-2010
Art. 153.
Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
1. ......
2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1 (2) nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.
3. .....
9. È vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151.
10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. (6)
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. (6)
(1) Questo comma è stato così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (Patente a punti e altre modifiche ed integrazioni al codice della strada (http://www.altalex.com/index.php?idnot=6271)).
(2) Le parole: “nei casi indicati dall’art. 152, comma 1” sono state così sostituite dalle attuali: “nei casi indicati dal comma 1” dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (Patente a punti e altre modifiche ed integrazioni al codice della strada (http://www.altalex.com/index.php?idnot=6271)).
(3) Le parole: “in deroga al comma , punto b)1” sono state così sostituite dalle attuali: “in deroga al comma 1” dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (Patente a punti e altre modifiche ed integrazioni al codice della strada (http://www.altalex.com/index.php?idnot=6271)).
(4) Questo comma è stato così sostituito dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (Patente a punti e altre modifiche ed integrazioni al codice della strada (http://www.altalex.com/index.php?idnot=6271)).
(5) Le parole: “nelle ore e nei casi indicati dall’art. 152, comma 1” sono state così sostituite dalle attuali: “nelle ore e nei casi indicati dal comma 1” dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (Patente a punti e altre modifiche ed integrazioni al codice della strada (http://www.altalex.com/index.php?idnot=6271)).
(6) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010 (Violazioni al Codice della Strada: dal 1° gennaio 2011 le multe aumentano del 2,4% (http://www.altalex.com/index.php?idnot=12731)), in G.U. n. 305 del 31-12-2010.
Qui la situazione è molto critica, ma chi ha montato gli originali, triumph ha rilasciato qualche documento per l'omologazione e l'utilizzo.
Art. 151.
Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;
b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
.......
Art. 152.
Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli (1)
......
Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. (2)
(1) Articolo così modificato dalla Legge 29.07.2010 n° 120 (Patente a punti, limiti di velocit, alcool: legge il nuovo codice della strada (http://www.altalex.com/index.php?idnot=11693)).
(2) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010 (Violazioni al Codice della Strada: dal 1° gennaio 2011 le multe aumentano del 2,4% (http://www.altalex.com/index.php?idnot=12731)), in G.U. n. 305 del 31-12-2010
Art. 153.
Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
1. ......
2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1 (2) nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.
3. .....
9. È vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151.
10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. (6)
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. (6)
(1) Questo comma è stato così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (Patente a punti e altre modifiche ed integrazioni al codice della strada (http://www.altalex.com/index.php?idnot=6271)).
(2) Le parole: “nei casi indicati dall’art. 152, comma 1” sono state così sostituite dalle attuali: “nei casi indicati dal comma 1” dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (Patente a punti e altre modifiche ed integrazioni al codice della strada (http://www.altalex.com/index.php?idnot=6271)).
(3) Le parole: “in deroga al comma , punto b)1” sono state così sostituite dalle attuali: “in deroga al comma 1” dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (Patente a punti e altre modifiche ed integrazioni al codice della strada (http://www.altalex.com/index.php?idnot=6271)).
(4) Questo comma è stato così sostituito dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (Patente a punti e altre modifiche ed integrazioni al codice della strada (http://www.altalex.com/index.php?idnot=6271)).
(5) Le parole: “nelle ore e nei casi indicati dall’art. 152, comma 1” sono state così sostituite dalle attuali: “nelle ore e nei casi indicati dal comma 1” dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (Patente a punti e altre modifiche ed integrazioni al codice della strada (http://www.altalex.com/index.php?idnot=6271)).
(6) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010 (Violazioni al Codice della Strada: dal 1° gennaio 2011 le multe aumentano del 2,4% (http://www.altalex.com/index.php?idnot=12731)), in G.U. n. 305 del 31-12-2010.