Visualizza Versione Completa : domanda per triumphisti e centauri sanmarinesi
parlando con un mio amico ci siamo chiesti se le moto immatricolate a san marino pagano o meno il bollo come noi dueruotisti italici.
in teoria, essendo loro cittadini non italiani, non dovrebbero pagare la tassa di proprietà allo stato italiano, ma in realtà?
c'è qualche cavillo che li obbliga anche loro a pagare il bollo?
un saluto a tutti gli immatricolati sanmarinesi che ci invadono regolarmente il passo di via maggio
:smoke_:
Senti D@lin se non erro lui è di San Marino !!
EIKONTRIPLE
30/03/2007, 07:59
kent3 lavora a sanmarino.
dott_speed
30/03/2007, 08:03
anche Filomao .....
Telefona allo 0549887100 (San marino) e ti passano un altro settore (motorizzazione)
Comunque si va per cavalli fiscali e non per kilowatt.
Un esempio: 17 cavalli fiscali sono 71,00 euro all'anno, pagabili anche in due semestri (39,00 euro a semestre).
dott_speed
30/03/2007, 08:13
Telefona allo 0549887100 (San marino) e ti passano un altro settore (motorizzazione)
Comunque si va per cavalli fiscali e non per kilowatt.
Un esempio: 17 cavalli fiscali sono 71,00 euro all'anno, pagabili anche in due semestri (39,00 euro a semestre).
azz ... ekko la parte che preferisco del nostro carrisimo MODERATORE ..... :wink_: :wink_:
p.s. vabè dai oggi te lo rsiparmio il giornaliero vaf***
azz ... ekko la parte che preferisco del nostro carrisimo MODERATORE ..... :wink_: :wink_:
p.s. vabè dai oggi te lo rsiparmio il giornaliero vaf***
:sick: :tongue:
Non puoi immatricolare una moto o intestarla a te stesso (e quindi con le caratteristiche sammarinesi) se non sei un cittadino sanmarinese. Quindi l'unica cosa che puoi fare e' farla comprare ed intestare a qualcuno che e' residente e cittadino a san marino o ad un'azienda che abbia sede giuridica nel territorio sanmarinese.
dott_speed
30/03/2007, 08:42
tanto vi dovevo ...... Sir Filomao .... :):):)
tanto vi dovevo ...... Sir Filomao .... :):):)
:laugh2: :laugh2: :laugh2:
Non puoi immatricolare una moto o intestarla a te stesso (e quindi con le caratteristiche sammarinesi) se non sei un cittadino sanmarinese. Quindi l'unica cosa che puoi fare e' farla comprare ed intestare a qualcuno che e' residente e cittadino a san marino o ad un'azienda che abbia sede giuridica nel territorio sanmarinese.
ok, grazie, ma tornando alla vexata quaestio, il bollo i sanmarinesi lo pagano o no?
Senti D@lin se non erro lui è di San Marino !!
eh caro il mio ghino purtroppo non è cosi'.La macchina è intestata alla ditta che è di San Marino :wink_: mentre io sono italiano a tutti gli effetti..:wacko:
Non puoi immatricolare una moto o intestarla a te stesso (e quindi con le caratteristiche sammarinesi) se non sei un cittadino sanmarinese. Quindi l'unica cosa che puoi fare e' farla comprare ed intestare a qualcuno che e' residente e cittadino a san marino o ad un'azienda che abbia sede giuridica nel territorio sanmarinese.
quello che dice filo è vero ma quello che ho sottolineato no..questo discorso si puo' fare solo con le aziende e devi comunque circolare con un foglio che ti permette di guidare la macchina per te straniera visto che non sei sanmarinese altrimenti multa..
ok, grazie, ma tornando alla vexata quaestio, il bollo i sanmarinesi lo pagano o no?
NO
NO
http://www.botoliringhiosi.it/public/download/grazie.gif
e continuo a scassarti:
ma se è possibile andare in spagna o in germania e comprare una macchina senza avere la residenza in quei paesi, perchè non posso venire nello stato del tritone (o qlc del genere) e comprare una moto pur non essendo residente in SM?
la motivazione non la so pero' l'unica maniera è quella nel mio post sopra
Telefona allo 0549887100 (San marino) e ti passano un altro settore (motorizzazione)
Comunque si va per cavalli fiscali e non per kilowatt.
Un esempio: 17 cavalli fiscali sono 71,00 euro all'anno, pagabili anche in due semestri (39,00 euro a semestre).
ok, grazie, ma tornando alla vexata quaestio, il bollo i sanmarinesi lo pagano o no?
Mi pare che, se leggi, trovi la risposta alla "vexata quaestio".
Mi pare che, se leggi, trovi la risposta alla "vexata quaestio".
odio il telefono..è così impersonale...
odio il telefono..è così impersonale...
Leggere, dicevo, non telefonare (l'ho già fatto io).
Si paga e ti ho riportato un esempio.
NO
allora lui è un pò ca@@aro..:biggrin3:
Leggere, dicevo, non telefonare (l'ho già fatto io).
Si paga e ti ho riportato un esempio.
ok, credevo fosse un esempio 'standard'.
allora lo pagano anche loro...mi immagino al sig. Marino...ma meglio nn approfondire!!:fisch:
allora lui è un pò ca@@aro..:biggrin3:
ok, credevo fosse un esempio 'standard'.
allora lo pagano anche loro...mi immagino al sig. Marino...ma meglio nn approfondire!!:fisch:
Tra il dire e il fare c'e' sempre di mezzo il mare....prima cosa non sono un cazzaro, ci lavoro a san marino quindi credo di saperle le cose, che dici? San marino non e' uno stato come gli altri (spagna o germania come dicevi tu), ci sono delle agevolazioni fiscali talmente tali che e' da accomunare a stati come le Cayman o il Lussemburgo. Noi abbiamo 25 auto aziendali e il bollo non lo paghiamo, o meglio, paghiamo una una tantum alla motorizzazione sammarinese, poi in effetti per le moto non te lo posso garantire al 100%.
Si possono intestare anche a persone fisiche che hanno CITTADINANZA Sammarinese, te lo garantisco, parte delle nostre macchine aziendali sono intestate solo all'amministratore delegato.
Telefona allo 0549887100 (San marino) e ti passano un altro settore (motorizzazione)
Comunque si va per cavalli fiscali e non per kilowatt.
Un esempio: 17 cavalli fiscali sono 71,00 euro all'anno, pagabili anche in due semestri (39,00 euro a semestre).
Leggere, dicevo, non telefonare (l'ho già fatto io).
Si paga e ti ho riportato un esempio.
...e (ovviamente) viene emanato il decreto di aggiornamento annuale degli importi, con relative (ovvie) fattispecie in regime di esenzione.
DECRETO 20 novembre 1998 n.108
REPUBBLICA DI SAN MARINO
MODIFICHE ALLA LEGGE 20 FEBBRAIO 1991 N° 27
(Tassa di circolazione per i veicoli)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l’articolo 11 della Legge 20 febbraio 1991 n.27;
Viste la delibera del Congresso di Stato in data 16 novembre 1998 n.18;
ValendoCi delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:
Art.1
A decorrere dal 1° Gennaio 1999, la tassa di circolazione per i veicoli è determinata dalle allegate tabelle (A, B, C, D, E, F,) che abrogano le tabelle allegate al Decreto 30 Maggio 1997 n. 54.
Art.2
L’art.3 della Legge n.27 del 20 Febbraio 1991 è così modificato:
"La tassa di circolazione è stabilita per periodi di sei o di dodici mesi secondo le modalità previste dall’apposito Decreto e deve essere corrisposta a decorrere dall’inizio del mese in cui avviene l’immatricolazione o il rinnovo della tassa medesima. La tassa è altresì stabilita per il periodo di un mese, con un importo minimo di £. 15.000, nel caso di veicoli nuovi immatricolati e immediatamente cancellati per esportazione.
Il pagamento per i veicoli ai quali viene rilasciata la prima autorizzazione alla circolazione deve essere effettuato presso l’Ufficio Registro Automezzi all’atto del rilascio della Carta di Circolazione o del Permesso Provvisorio.
Per i veicoli già circolanti il pagamento, che deve avvenire entro la data di scadenza, viene effettuato presso gli Uffici Postali e presso gli Istituti di Credito appositamente delegati.
L’Ufficio Registro Automezzi trasmette ad ogni interessato (proprietario o utilizzatore) apposito bollettino compilato con l’importo della tassa relativa al periodo di dodici mesi. Qualora l’interessato intenda corrispondere la tassa di circolazione per un periodo di sei mesi, oppure il bollettino sia stato smarrito o non recapitato, il pagamento deve essere effettuato presso gli Uffici Postali e gli Istituti di Credito utilizzando il modulo di versamento predisposto dall’Ufficio Registro Automezzi, che dovrà essere compilato in tutte le sue parti.
Se il pagamento della tassa di circolazione non viene effettuato per l’esatto ammontare l’interessato è tenuto a corrispondere la differenza.
Il bollettino non viene trasmesso ai proprietari dei veicoli per i quali è stato richiesto l’annotamento della dichiarazione di cessazione dalla circolazione.
Il mancato recapito o lo smarrimento del bollettino non esonera l’interessato dall’obbligo di pagamento entro i termini previsti dalla legge."
Art.3
L’art.4 della Legge n.27 del 20 Febbraio 1991è così modificato:
"I veicoli che hanno subito modifiche all’impianto di alimentazione ovvero i veicoli che vengono successivamente destinati ad uso diverso da quello originario sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione come dalle tabelle allegate."
Art.4
L’art.5 della Legge n.27 del 20 Febbraio 1991 è così modificato:
"All’atto del pagamento l’Ufficio che provvede all’esazione restituisce il tagliando-contrassegno ed il tagliando-quietanza, munito del timbro comprovante l’avvenuto pagamento.
Il contrassegno deve essere esposto sulla parte anteriore del veicolo mentre la quietanza deve essere conservata a bordo del veicolo unitamente alla carta di circolazione.
In caso di smarrimento, furto o deterioramento del contrassegno o della quietanza l’Ufficio Registro Automezzi provvede, previa istanza al rilascio di un duplicato."
Art.5
L’art.9 della Legge n.27 del 20 Febbraio 1991 è così modificato:
"L’accertamento delle infrazioni previste dall’articolo precedente compete alla Polizia Civile alla Gendarmeria e al Corpo Guardia di Rocca.
La contestazione delle infrazioni, l’applicazione e la riscossione delle sanzioni, i relativi ricorsi, e la facoltà di oblazione sono disciplinati dagli artt.33, 34 e 35 della Legge 28 Giugno 1989 n.68."
Art.6
Per i veicoli considerati "bene strumentale", per quelli destinati ad "autonoleggio" e per quelli immatricolati in locazione finanziaria si presume la circolazione se non sono stati espletati gli adempimenti prescritti dall’Ufficio Registro Automezzi.
In caso di mancato pagamento della tassa di circolazione relativamente ai veicoli di cui al comma precedente, è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 100 % del valore annuale della tassa di circolazione stessa.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 novembre 1998/1698 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Pietro Berti – Paolo Bollini
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Antonio Lazzaro Volpinari
Organo competente alla riscossione della tassa di circolazione nei casi previsti (http://www.finanze.sm/index.php?id=52)
Organo competente alla riscossione della tassa di circolazione nei casi previsti (http://www.finanze.sm/index.php?id=52)
+ post precedente (troppo lungo da citare)
=
http://www.immacolata.com/reginapacis/images/P036-prostrazione.jpg
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.