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Visualizza Versione Completa : Nessun prefisso Sostituzione scarichi: cosa si rischia



Shining
28/01/2014, 23:26
Vediamo di far chiarezza per l'ennesima volta

Primo consiglio: stampatevi la circolare qui sotto, e tenetela in tasca, da esibire in caso di controllo.
Se vi fermano e avete scarichi omologati aftermarket, in caso di contestazione chiedete di verbalizzare:"tale contestazione è errata, essendo consentita la sostituzione come disposto da Ministero dei Trasporti - Divisione IV
Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997"
Se vi fermano e avete scarichi non omologati, se vi vogliono contestare l'ipotesi più grave dell'art. 78, chiedete d verbalizzare: "tale contestazione è errata, dovendosi al limite applicare l'art. 72 c.d.s., come disposto da Ministero dei Trasporti - Divisione IV
Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997"



Ministero dei Trasporti - Divisione IV
Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997
Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO.
“Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla
problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore.
In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di
polizia nei casi di riscontrata “non originalità” del dispositivo in oggetto, in base all’art. 78
del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285).
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media
del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni
al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo
stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello
installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene
indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato
in base a norme dell’Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende
necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita:
“....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero
ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........”. L’azione di “modifica”
citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla
sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato,
come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche
fisiche e meccaniche dell’intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è
l’unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato,
deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella
carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall’orifizio
di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi
di Polizia mediante un fonometro.
Per facilitare l’individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada,
si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo
dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato
riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche
un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile:
ex 00 0000
Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi
degli stessi.
Il Direttore Centrale
Dr. Ing. Tullio D’ULISSE


Promemoria da copia-incollare in caso di ricorso per impugnare il verbale e chiederne l'annullamento:
entro 60 gg. dall'accertamento è possibile presentare ricorso al Prefetto del luogo dell'infrazione oppure (secondo me con molte più probabilità di accoglimento del ricorso) al giudice di Pace del luogo dell'infrazione, ma entro 30 giorni

Normativa vigente:

L’art. 78 del Codice della Strada, rubricato “Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione”, prevede al primo comma: “I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio”.
Il comma 3 invece recita: “Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682”.
Il successivo comma 4, invece, prevede: “Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”.
Il sopraddetto comma 1 richiama l’art. 72, ai sensi del quale: “I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; (2)
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti”.
Il comma 8 del medesimo art. 72 recita : “I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione”.
Il comma 13, infine, prevede: “Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335”.
Altra norma rilevante è l’art. 79, il cui comma 4 recita: “Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1 del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. La misura della sanzione è da euro 1.174 a euro 11.741 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter”.

Corretta interpretazione della legge
Se le forze dell’ordine sanzionano chi monta scarichi non omologati ai sensi dell’art. 78, tale contestazione è errata: l’art. 78 disciplina le ipotesi in cui è necessaria la visita presso la Motorizzazione, riferendosi alle “modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli”. L’Appendice V al titolo III del Regolamento di Esecuzione del C.D.S. suddivide tali modifiche in differenti gruppi: “Masse, dimensioni ed allestimenti”, “Prestazioni”, “Sicurezza attiva”, “Sicurezza passiva”, “Protezione ambientale”, “Norme per particolari categorie di veicoli”, “Disposizioni fiscali”, “Varie”. Gli scarichi non vengono menzionati in nessuno di tali gruppi, ad eccezione di quello intitolato “Protezione ambientale”, ove si fa espresso riferimento alla “Posizione tubo di scarico”.
Inoltre, malgrado l’art. 78 preveda la necessità della visita qualora si modifichino i dispositivi di cui all’art. 72 (tra i quali anche l’impianto di scarico), anche se si monta un sistema privo di omologazione non si modifica alcunché, ma si sostituisce soltanto un componente con un altro.
Peraltro, anche l’applicazione dell’art. 79 non risulta corretta: il riferimento all’impianto di scarico, infatti, attiene soltanto i casi in cui il dispositivo non funzioni correttamente o non sia regolarmente installato. Anche tale norma, quindi, riguarda soltanto gli scarichi originali, quando non funzionanti o non correttamente installati.
Quindi, quale articolo va applicato?
Quello che disciplina l’ipotesi in cui si circoli con un dispositivo non omologato, ossia l’art. 72. Ai sensi del comma 13, “Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti (ossia quelli che disciplinano le modalità dell’omologazione) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335”.
Conclusioni
Quindi, gli articoli 78, 79 e 72 disciplinano ipotesi differenti:
- Art. 78: modifiche per le quali è necessaria la visita alla Motorizzazione e che, per l’oggetto del nostro discorso, ricorre soltanto con uno scarico originale montato in posizione differente da quella prevista;
- Art. 79: modifiche che comportano un malfunzionamento o un irregolare montaggio dell’impianto originale;
- Art. 72: circolazione con dispositivi non omologati.
Di conseguenza, se si circola con uno scarico privo di omologazione, non andranno applicate le sanzioni previste dagli articoli 78 e 79, ma soltanto quelle di cui all’art. 72.


Considerazioni personali: ovviamente, oltre alle regole di buon senso e di educazione, ricordo sempre che è comunque bene non porsi con atteggiamento di strafottenza nei confronti degli agenti verbalizzanti, perché se si sentono presi in giro intanto vi contestano l'art. 78, e poi son cavoli vostri (magari il Giudice di Pace vi annullerà poi la sanzione, ma intanto restate senza moto e spendete soldi e tempo per tutto l'iter processuale); volendo, possono poi trovare altre infrazioni da contestare (inclinazione targa, o specchietti, frecce e fari che comunque devono essere di tipo omologato).
Un'ultima cosa: tutto quanto scritto sopra vale in caso di controllo durante la circolazione.
In sede di revisione periodica, SE la revisione è seria e non una farsa, la moto "dovrebbe" avere scarichi omologati (e non basta nemmeno quello, perché pur omologati, devono rientrare entro i limiti fonometrici e antiinquinamento di legge)

feltenr
28/01/2014, 23:39
Spero di non averne mai bisogno ma, all'occorrenza, grazie.:oook:

MadMak
28/01/2014, 23:49
Quindi con uno scarico bafflectomizzato? Andrebbe applicato l'Articolo 79?


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk

Shining
29/01/2014, 07:25
Quindi con uno scarico bafflectomizzato? Andrebbe applicato l'Articolo 79?


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk

esatto (comunque la sanzione è identica a quella dell'art. 72)

positivo71
29/01/2014, 08:08
Ottimo, io dal giudice di pace ho ottenuto l'annullamento del verbale, il mio avvocato ha fatto leva sulle stesse questioni, in più non essendo indicato sul libretto di circolazione un codice di omologazione degli scarichi, che invece è riportato sullo scarico stesso in quanto soggetto ad usura e quindi a sostituzione più frequente, non può essere considerata una modifica strutturale, come pneumatici, motore o telaio che sono invece indicati.

drago9
29/01/2014, 08:24
riporto il tuo intervento:
L’Appendice V al titolo III del Regolamento di Esecuzione del C.D.S. suddivide tali modifiche in differenti gruppi: “Masse, dimensioni ed allestimenti”, “Prestazioni”, “Sicurezza attiva”, “Sicurezza passiva”, “Protezione ambientale”, “Norme per particolari categorie di veicoli”, “Disposizioni fiscali”, “Varie”. Gli scarichi non vengono menzionati in nessuno di tali gruppi, ad eccezione di quello intitolato “Protezione ambientale”, ove si fa espresso riferimento alla “Posizione tubo di scarico”.

Si parla anche di rumorosità esterna veicoli a motore,
per cui potrebbero attaccarsi a questo......???!!!

Shining
29/01/2014, 08:38
riporto il tuo intervento:
L’Appendice V al titolo III del Regolamento di Esecuzione del C.D.S. suddivide tali modifiche in differenti gruppi: “Masse, dimensioni ed allestimenti”, “Prestazioni”, “Sicurezza attiva”, “Sicurezza passiva”, “Protezione ambientale”, “Norme per particolari categorie di veicoli”, “Disposizioni fiscali”, “Varie”. Gli scarichi non vengono menzionati in nessuno di tali gruppi, ad eccezione di quello intitolato “Protezione ambientale”, ove si fa espresso riferimento alla “Posizione tubo di scarico”.

Si parla anche di rumorosità esterna veicoli a motore,
per cui potrebbero attaccarsi a questo......???!!!

certo, se lo scarico non è in regola con le emissioni sonore e ambientali (ma gli agenti dovrebbero avere la strumentazione per accertarlo, altrimenti non lo possono fare "ad intuito") scatta la sanzione (e questo, come ho scritto, può succedere anche con uno scarico omologato e perfettamente di serie ma che, perchè vecchio, non rispetta più certi parametri), ma lo scopo principale è ottenere la sanzione minore (art. 72, 84 euro) evitando l'applicazione dell'art. 78 che prevede il ritiro della carta di circolazione

spitjake
29/01/2014, 08:47
grazie ottime informazioni! :oook:

ivanik
29/01/2014, 10:12
scusa ma sono un po duro di comprendonio...quindi io che ho gli scarichi aperti TOR, ovviamente non omologati per la rumorosità, ma fatti da Triumph appositamente per il mio modello di moto potrei usare questa circolare per ottenere la "sola" sanzione dell' art 72?
grazie

keir
29/01/2014, 10:31
grande advocat

Shining
29/01/2014, 11:54
scusa ma sono un po duro di comprendonio...quindi io che ho gli scarichi aperti TOR, ovviamente non omologati per la rumorosità, ma fatti da Triumph appositamente per il mio modello di moto potrei usare questa circolare per ottenere la "sola" sanzione dell' art 72?
grazie

sì, è così, a meno che tu non abbia la sventura di incappare in una di quelle (poche) pattuglie che hanno in dotazione il fonometro e che, posto a 50 cm dall'orifizio (la legge lo chiama proprio così) dello scarico, accertino il superamento dei decibel consentiti; in tal caso hanno validi argomenti per contestarti l'art. 78.
In assenza degli strumenti, è annullabile il verbale, se ti contestano l'art. 78 solo "a orecchio" per i decibel e "a naso" per le emissioni di scarico

folletto_kokopelli
29/01/2014, 11:56
grande..pero'...SGRAAATTT!! :papa:

adochi
29/01/2014, 12:32
ciao, qualcuno sa qual'è il limite dei db di rumorosità consentiti?

grazie

Shining
29/01/2014, 13:04
ciao, qualcuno sa qual'è il limite dei db di rumorosità consentiti?

grazie

non c'è una soglia decibel oggettiva e universale, sul libretto di ogni veicolo c'è il limite a veicolo fermo (lettera U1) e a regime (lettera U2)

Altra cosa importante, in caso di opposizione:
anche se vi hanno contestato l'art. 78 cds con il fonometro, l'accertamento non è valido se non è rispettata rigorosamente la sottostante procedura
(anche di questo vi consiglio di fare copia-incolla in caso di ricorso)
Direttiva 92/97/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992 e seg. mod.
5.2.3.Livello sonoro del veicolo fermo
5.2.3.1.Livello sonoro in prossimità dei veicoli
Per facilitare successivamente il controllo del rumore dei veicoli in circolazione, il livello sonoro deve essere misurato vicino alla imboccatura del dispositivo silenziatore di scarico, conformemente alle seguenti prescrizioni, e il risultato della misurazione deve essere registrato nel verbale di prova redatto per il rilascio del certificato di cui all'allegato III.
5.2.3.2.Strumenti di misura
5.2.3.2.1.Misure acustiche
Per le misurazioni deve essere usato un fonometro di precisione conformemente al paragrafo 5.2.2.2.1.
5.2.3.2.2.Misurazione del regime
Il regime del motore è determinato con un contagiri esterno al veicolo, con tolleranza di ± 3 %. Detto contagiri non piò essere quello del veicolo.
5.2.3.3.Condizioni di misura
5.2.3.3.1.Terreno di prova
Come terreno di prova può essere usata qualsiasi zona libera da forti disturbi acustici. Particolarmente idonee sono le zone piane, rivestite di cemento, asfalto o altro materiale duro che siano altamente riflettenti; sono da evitare le piste in terra battuta.
Il terreno di prova deve avere la forma di un rettangolo i cui lati siano lontani almeno 3 m dai punti più esterni del veicolo. All'interno di detto rettangolo non devono trovarsi grossi ostacoli, per esempio una persona diversa dall'osservatore o dal conducente. Il veicolo è disposto all'interno del suddetto rettangolo in modo che il microfono disti almeno 1 m da eventuali cordoni di pietra.
5.2.3.3.2.Condizioni meteorologiche
Le misurazioni non devono essere eseguite in cattive condizioni atmosferiche. Si deve evitare che i risultati siano falsati da raffiche di vento.
5.2.3.3.3.Rumore di fondo
Le indicazioni dello strumento di misura dovute al rumore di fondo e al vento devono essere inferiori di almeno 10 dB (A) al livello sonoro da misurare. Il microfono può essere munito di un adatto schermo di protezione contro il vento purché si tenga conto della influenza di quest'ultimo sulla sensibilità del microfono stesso.
5.2.3.3.4.Condizioni del veicolo
Prima di procedere alle misurazioni il motore del veicolo deve essere portato alla temperatura normale di funzionamento. Se il veicolo è munito di ventilatori a comando automatico, non si deve intervenire su questo dispositivo durante la misurazione del livello sonoro.
Durante le misurazioni il cambio deve essere in folle.
5.2.3.4.Metodo di misura
5.2.3.4.1.Natura e numero delle misurazioni
Il livello sonoro massimo espresso in decibel (dB) ponderato (A) deve essere misurato durante il periodo di funzionamento descritto al punto 5.2.3.4.3.
In ciascun punto di misura devono essere eseguite almeno tre misurazioni.
5.2.3.4.2.Posizioni del microfono
Il microfono dev'essere collocato all'altezza dell'orifizio di uscita del tubo di scarico, ma comunque a non meno di 0,2 m dalla superficie della pista. La membrana del microfono dev'essere orientata verso l'apertura di scarico dei gas ad una distanza di 0,5 m da detto orifizio. L'asse di sensibilità massima del microfono dev'essere parallelo alla superficie della pista e formare un angolo di 45 ± 10° rispetto al piano verticale in cui si trova la direzione d'uscita dei gas di scarico.
Rispetto a detto piano verticale il microfono dev'essere collocato dal lato in cui si ottiene la massima distanza tra il microfono ed il profilo del veicolo.
Se il sistema di scarico ha più orifizi di uscita i cui centri distino 0,3 m o meno e siano raccordati allo stesso silenziatore, il microfono dev'essere orientato verso l'orifizio d'uscita più vicino al profilo del veicolo o verso quello più alto rispetto alla superficie della pista. Negli altri casi si devono eseguire per ciascun orifizio di uscita misurazioni separate, prendendo come risultato il massimo valore misurato.
Per i veicoli muniti di un orifizio di scarico verticale (ad esempio, veicoli industriali) il microfono dev'essere disposto all'altezza dell'orifizio di scarico, essere orientato verso l'alto e con asse verticale. Esso dev'essere disposto alla distanza di 0,5 m dalla parete laterale del veicolo più vicina all'orifizio di scarico.
Qualora, a causa della struttura del veicolo il microfono non possa essere disposto conformemente alla figura 2 a motivo della presenza di ostacoli facenti parte del veicolo stesso (ad esempio: ruota di scorta, serbatoio di carburante, scatola della batteria), all'atto della misurazione dev'essere fatto un disegno che indichi chiaramente la posizione scelta per il microfono. Per quanto possibile, quest'ultimo deve distare oltre 50 cm dall'ostacolo più vicino ed il suo asse di sensibilità massima dev'essere orientato verso l'orifizio di scarico del gas nel punto meno coperto dai suddetti ostacoli.
5.2.3.4.3. Condizioni di funzionamento del motore
Il motore deve funzionare costantemente a del regime (S) al quale esso sviluppa la sua potenza massima.
Appena stabilizzato il regime, il comando dell'acceleratore deve essere riportato rapidamente nella posizione di «minimo». Il livello sonoro dev'essere misurato per una durata di funzionamento che comprenda un breve periodo a regime stabilizzato e tutta la durata della decelerazione, prendendo come risultato valido l'indicazione massima del fonometro.
5.2.3.5. Risultati (verbale di prova)
5.2.3.5.1. Nel verbale di prova redatto per il rilascio del certificato di cui all'allegato III devono essere annotati tutti i dati necessari, in particolare quelli che sono serviti a misurare il rumore del veicolo fermo.
5.2.3.5.2. I valori letti sullo strumento di misura devono essere arrotondati al decibel più vicino.
Sono presi in considerazione soltanto i valori ottenuti in tre misurazioni consecutive, i cui rispettivi divari non siano superiori a 2 dB (A).
5.2.3.5.3. Il valore preso in considerazione è il risultato più elevato di queste tre misurazioni

_emiliano_
29/01/2014, 13:56
grande....

domandone:
Conviene (educatamente) farglielo presente tutto questo, e provare a dirottarli su un 72 per esempio? O
e' meglio fare gli indiani e muoversi dopo?

Shining
29/01/2014, 16:51
grande....

domandone:
Conviene (educatamente) farglielo presente tutto questo, e provare a dirottarli su un 72 per esempio? O
e' meglio fare gli indiani e muoversi dopo?

boh, sarà che ho una certa età, tutte le volte che mi hanno fermato probabilmente gli ho fatto pena, e non mi hanno mai multato.
Dipende da chi trovi, se c'è quello che odia i motociclisti a prescindere, ti contesta l'art. 78 e non vuol sentire ragioni: in tal caso devi pretendere che venga verbalizzato quanto ho scritto sopra, così in caso di accoglimento del ricorso verrà almeno messo difronte alla propria testardaggine (anche se, solitamente, pur in caso di accoglimento del ricorso, il Giudice di Pace non condanna la Pubblica Amministrazione a rimborsarti le spese di giudizio, e men che mai l'agente verbalizzante ne risponde disciplinarmente).
Se invece trovi quello che è lì di pattuglia e, per far statistica, deve fare un tot di multe, allora conviene educatamente fargli notare, prima che cominci a verbalizzare, che se proprio ti vuol multare, almeno ti contesti solo l'art. 72.

Bond Street
30/01/2014, 09:56
Grazie Shining!

595Abarth
30/01/2014, 11:36
Grazie Shining, salvato tutto!

adochi
30/01/2014, 11:57
non c'è una soglia decibel oggettiva e universale, sul libretto di ogni veicolo c'è il limite a veicolo fermo (lettera U1) e a regime (lettera U2)


Grazie Shining, cavolo... sul mio libretto alla lettera U.1 leggo 91 e U.2 leggo 3700 .... è il numero di giri a cui si riferisce la misurazione???

Shining
30/01/2014, 13:51
Grazie Shining, cavolo... sul mio libretto alla lettera U.1 leggo 91 e U.2 leggo 3700 .... è il numero di giri a cui si riferisce la misurazione???

esatto
vuol dire che la moto non può superare 91 db anche con misurazione effettuata a 3700 giri

ivanik
30/01/2014, 14:49
grazie mille...ottimo ed abbondante:-) spero di non averne mai bisogno...ma nel caso lo tengo con il libretto!