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Visualizza Versione Completa : quale larghezza massima della moto?



sanzves
04/07/2007, 22:42
nel post su sw-motech (il link http://www.forumtriumphchepassione.com/forum/tiger-sprint-st/25890-tiger-1050-foto-supporti-laterali-sw-motech.html?highlight=sw-motech) si era parlato di un limite di legge di 1 metro per la larghezza massima delle moto ma, leggendo la comparativa maxienduro scopro che 3 moto (con borse originali e non aftermarket) superano abbondantemente tale soglia:
aprilia caponord 1050mm
ktm 990 adventure 1060mm
honda varadero 1080mm

da parte della rivista nessun accenno al problema: ma allora il codice della strada cosa prevede?

gglm
05/07/2007, 09:03
nel post su sw-motech (il link http://www.forumtriumphchepassione.com/forum/tiger-sprint-st/25890-tiger-1050-foto-supporti-laterali-sw-motech.html?highlight=sw-motech) si era parlato di un limite di legge di 1 metro per la larghezza massima delle moto ma, leggendo la comparativa maxienduro scopro che 3 moto (con borse originali e non aftermarket) superano abbondantemente tale soglia:
aprilia caponord 1050mm
ktm 990 adventure 1060mm
honda varadero 1080mm

da parte della rivista nessun accenno al problema: ma allora il codice della strada cosa prevede?

Ciao Sanzves, ti mando il contenuto dell'art. 170 del codice della strada. Come vedrai il massimo della larghezza prevista è di 50 cm rispetto all'asse longitudinale e quindi 1 metro se le borse sono simmetriche. Della questione si è anche occupata la rivista Due Ruote ed è merso che la maggir parte delle borse laterali oggi in commercio sono fuori legge!!

Art. 170
(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote (1)

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
2. (4) Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l’aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.
3. Sui veicoli di cui al comma 1 (5) l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
4. E’ vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. (2) Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00 (5).
7. (3) Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.