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Visualizza Versione Completa : Se siete tra i furbetti che circolano con targa straniera (modificato CdS)



Shining
02/01/2019, 12:05
Se siete tra i furbetti che circolano con mega suv o altri veicoli, con targa estera (solitamente della Romania o repubblica Ceca) al fine di scansare multe, bolli ecc., sappiate che l'art. 93 cds è stato modificato.
Lo riporto sotto con in neretto le parti che più possono interessare
Art. 93. Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE

Art. 93. Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso la Direzione generale della M.C.T.C.
1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, e' vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni,* circolare con un veicolo immatricolato all'estero.
1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o* in* locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro* Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo* che* non ha stabilito in Italia una sede secondaria o* altra* sede* effettiva, nonche' nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato* a* un* soggetto residente* in* Italia* e* legato* da* un* rapporto* di* lavoro* o* di collaborazione con un'impresa costituita in* un* altro* Stato* membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che* non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra* sede* effettiva, nel* rispetto* delle* disposizioni* contenute* nel* codice* *doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un* documento, sottoscritto* dall'intestatario* e* recante* data* certa,* dal* quale risultino il titolo e la durata della disponibilita' del veicolo.* In mancanza* di* tale* documento,* la* disponibilita'* del* veicolo* *si considera in capo al conducente.
1-quater. Nell'ipotesi di cui* al* comma* 1-bis* e* ferma* restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non e' immatricolato in Italia, l'intestatario chiede* al* competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di* condurre il* veicolo* oltre* *i* *transiti* *di* *confine.* *L'ufficio* *della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe* e* del documento di circolazione alle competenti autorita' dello* Stato* che li ha rilasciati.

2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.

3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.

4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.

5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. I tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.

6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.

7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419*a euro 1.682. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
7-bis. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma* 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una* somma* da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile* competente* per territorio, ordina* l'immediata* cessazione* della* circolazione* del veicolo e il suo* trasporto* e* deposito* in* luogo* non* soggetto* a pubblico* passaggio.* Si* applicano,* in* *quanto* *compatibili,* *le disposizioni* dell'articolo* 213.* Qualora,* entro* il* *termine* *di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione* accessoria* *della* *confisca* *amministrativa* *ai* *sensi dell'articolo 213.
7-ter. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma* 1-ter, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di* contestazione* e' imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al* comma* 1-ter entro il termine di trenta giorni.* Il* veicolo* e'* sottoposto* alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le* disposizioni dell'articolo 214, in* quanto* compatibili,* ed* e'* riconsegnato* al conducente, al* proprietario* o* al* legittimo* detentore,* ovvero* a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta* giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento,* l'organo* accertatore* provvede* all'applicazione* *della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei* termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per* la presentazione dei documenti.

8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro*84 a euro 335.

9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168*a euro 674. La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.

11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.

12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici di livello provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. e del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento.

Rebel County
02/01/2019, 12:21
ma questo vale anche per le societa' spero.

messi@
02/01/2019, 13:01
E nel caso in cui(come spesso ho sentito) un amico bulgaro si compra auto in bulgaria con targa bulgara assicurazione in Bulgaria e la “presta” all’amico italiano residente in Italia?



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Shining
02/01/2019, 13:10
ma questo vale anche per le societa' spero.

Per ora non si applicano le modifiche se l’auto con targa estera in leasing o a noleggio è di una società straniera che non ha sede e filiali in Italia. Mi risulta che ci sia una proposta di legge per rimediare anche a questa stortura


E nel caso in cui(come spesso ho sentito) un amico bulgaro si compra auto in bulgaria con targa bulgara assicurazione in Bulgaria e la “presta” all’amico italiano residente in Italia?



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Può circolare in Italia al massimo per 12 mesi (art. 132 cds), poi scattano le sanzioni amministrative con l'immediato sequestro, e la confisca se nei sei mesi successivi non si provvede alla reimmatricolazione o al definitivo espatrio

Rebel County
02/01/2019, 13:22
Per ora non si applicano le modifiche se l’auto con targa estera in leasing o a noleggio è di una società straniera che non ha sede e filiali in Italia. Mi risulta che ci sia una proposta di legge per rimediare anche a questa stortura


Può circolare in Italia al massimo per 12 mesi (art. 132 cds), poi scattano le sanzioni amministrative con l'immediato sequestro, e la confisca se nei sei mesi successivi non si provvede alla reimmatricolazione o al definitivo espatrio


bah senti, io farei in modo ancora piu restrittivo, qua in Irlanda funziona che se non hai il biglietto del traghetto dimostrando la temporaneita' e circoli con auto a targa estera, possono obbligarti alla reimmatricolazione entro 30gg dall'arrivo, se non lo fai e ti fermano, vieni accompagnato al bancomat e ti chiedono il 10% del valore di mercato dell'auto, se non hai i soldi fanno il sequestro e le impound fees sono 85 euro al giorno.

il fatto che in italia circolino auto con targhe dell'est, Ucraine,Bosniache etc. e' una cosa che non capisco come sia possibile

marmass
02/01/2019, 13:49
Per ora non si applicano le modifiche se l’auto con targa estera in leasing o a noleggio è di una società straniera che non ha sede e filiali in Italia. Mi risulta che ci sia una proposta di legge per rimediare anche a questa stortura


Può circolare in Italia al massimo per 12 mesi (art. 132 cds), poi scattano le sanzioni amministrative con l'immediato sequestro, e la confisca se nei sei mesi successivi non si provvede alla reimmatricolazione o al definitivo espatrio

Purtroppo è una norma inapplicata ed inapplicabile all'interno della Comunità Europea: non ci sono documenti di importazione, dichiarazioni doganali o altro che certifichino la data di ingresso della vettura in Italia. Forse il deterrrente vero è che ora legano il divieto a circolare con targa estera alla residenza del conducente, facilmente accertabile

Mi resta sempre il dubbio dell'assicurazione: auto con targa estera, le FdO semplicemente non possono nè accertare nè contestare la mancanza di assicurazione

https://www.quattroruote.it/news/multe/2017/04/14/targhe_bulgare_niente_multa_se_non_sono_assicurate.html

Auto in comodato da ditta straniera a dipendente/collaboratore residente in Italia, se la società concedente semplicemente non sottoscrive un'assicurazione?

Rebel County
02/01/2019, 14:15
Purtroppo è una norma inapplicata ed inapplicabile all'interno della Comunità Europea: non ci sono documenti di importazione, dichiarazioni doganali o altro che certifichino la data di ingresso della vettura in Italia. Forse il deterrrente vero è che ora legano il divieto a circolare con targa estera alla residenza del conducente, facilmente accertabile

Mi resta sempre il dubbio dell'assicurazione: auto con targa estera, le FdO semplicemente non possono nè accertare nè contestare la mancanza di assicurazione

https://www.quattroruote.it/news/multe/2017/04/14/targhe_bulgare_niente_multa_se_non_sono_assicurate.html

Auto in comodato da ditta straniera a dipendente/collaboratore residente in Italia, se la società concedente semplicemente non sottoscrive un'assicurazione?

dissento fortemente anche afronte di gente italica/germanica/ispanica che viveva e lavorava qua ma s'e' vista confiscare la macchina dopo manco 4 mesi

Lo scrofo
02/01/2019, 14:41
Una volta questa menata era stata sistemata per chi circolava con targhe tedesche .... Ora quelle rumene o ceche... A quando quelle cinesi?

Finito il giro del mondo pero' basta eh.

marmass
02/01/2019, 14:54
dissento fortemente anche afronte di gente italica/germanica/ispanica che viveva e lavorava qua ma s'e' vista confiscare la macchina dopo manco 4 mesi

Sei ancora alle prese col dopoveglione....:lingua:
da voi vige il regime della residenza conducente, da noi introdotto solo ora col Decreto Sicurezza, l'ho scritto!
Ma, essendo tu un San Tommaso, ti agevolo i testi a confronto

http://www.anvu.it/wp-content/uploads/2018/11/Modifiche-CdS-Decreto-Sicurezza-1.pdf

Rebel County
02/01/2019, 15:28
Sei ancora alle prese col dopoveglione....:lingua:
da voi vige il regime della residenza conducente, da noi introdotto solo ora col Decreto Sicurezza, l'ho scritto!
Ma, essendo tu un San Tommaso, ti agevolo i testi a confronto

http://www.anvu.it/wp-content/uploads/2018/11/Modifiche-CdS-Decreto-Sicurezza-1.pdf

e che cazzo ne so che in italia state dietro come le palle del toro oh :biggrin3:
e comunque qua vige la regola del paga e zitto poi si vede

IACH
02/01/2019, 17:11
poi sono anche scattati gli aumenti biennali delle sanzioni del CdS, del 2,2 %

poi cambia qualcosa anche per i cialtroni che circolano senza RC ( e ovviamente anche per quelli poco cialtroni ma molto sbadati che lo fanno involontariamente... )

https://www.asaps.it/65546-_di_luigi_altamura*_obbligo_assicurazione_rc_auto__le_nuove_severe_norme_in_arri.html

macheamico6
02/01/2019, 19:27
io sono cardinale quindi c'ho la Porsche targata CV