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Visualizza Versione Completa : Interpretazione sul reato di omicidio colposo.



Segy
29/10/2007, 18:51
Rispettando l'anima del forum ho ritenuto opportuno scrivere questo post.
Non è sempre configurabile il reato di omicidio colposo, quando per comportamento sanzionatorio, si causa la morte.
I Supremi Giudici annullano una condanna per omicidio colposo avverso un automobilista che, causava la morte di un motociclista. La vittima aveva improvvisamente invaso la corsia opposta dalla quale sopraggiungeva l'automobile dell'imputato che procedeva ad una velocità di 104 Km orari nonostante il limite di 90 Km orari, causando in tal modo l'impatto.
L'applicazione di tale norma, sostengono i Giudici della quarta sezione penale della Corte di cassazione, deve essere valutata volta per volta.
Nel caso di specie, deve essere analizzata l'ipotesi la quale, un differente comportamento dell'imputato, nel rispetto delle regole, avesse evitato l'impatto mortale con la vittima.
Bene, adesso posso andare a casa!! :miaddormento:

paolone74
29/10/2007, 18:53
non ho capito bene...

Nerozz
29/10/2007, 19:00
manco io....





sarà che sono tardo?

paolone74
29/10/2007, 19:15
grazie per l'appoggio morale. almeno i tardi siamo due...

Nerozz
29/10/2007, 19:15
grazie per l'appoggio morale. almeno i tardi siamo due...






:drunks:

paolone74
29/10/2007, 19:23
:drunks:


:botteee::botteee::botteee::botteee::botteee::drunks::drunks::drunks::drunks:

si però anche il segy !!!

bond972
29/10/2007, 19:26
questa informazione donde l'hai presa ? perché è moolto interessante.

Herbie 955
29/10/2007, 19:27
...penso che voglia dire che si esce anche inpuniti pur uccidendo qualcuno....

p.s. io ho fatto l' ISEF, non giusrisprudenza....

Luigi
29/10/2007, 19:28
suggerirei di mixare questa discussione con quella di medoro sulla carta igienuca :laugh2::laugh2::laugh2::tongue:

davi66
29/10/2007, 19:33
grazie per l'appoggio morale. almeno i tardi siamo due...
..in tre:cry:

...penso che voglia dire che si esce anche inpuniti pur uccidendo qualcuno...
mi sembra troppo semplice:wacko:

bond972
29/10/2007, 19:33
...penso che voglia dire che si esce anche inpuniti pur uccidendo qualcuno....

p.s. io ho fatto l' ISEF, non giusrisprudenza....

purtroppo è quanto accaduto, e la cosa scandalosa è che questa bella sentenzina è stata presa dalla corte di cassazione, le cui sentenze se non erro fanno giurisprudenza, ovvero, una strada da poter intraprendere in casi simili.

paolone74
29/10/2007, 19:36
..in tre:cry:

mi sembra troppo semplice:wacko:

i tre tonti :cry::cry::cry::cry: anche a me le interpretazioni proposte mi paiono troppo semplici...:cry::cry:


purtroppo è quanto accaduto, e la cosa scandalosa è che questa bella sentenzina è stata presa dalla corte di cassazione, le cui sentenze se non erro fanno giurisprudenza, ovvero, una strada da poter intraprendere in casi simili.

bondddddddddd allora spiegaci tu. che è successo? e quale è il principio affermato???:cry::cry:

va beh. dai scherzi a parte. il segy ci spiegherà meglio tutto. segyyyyyyyy
un attimo. sul sito Portale Giuffre' (http://www.giuffre.it) ho trovato un articolo sulla sentenza citata dal segy



Omicidio colposo da incidente stradale: il superamento del limite di velocità non sempre integra il reato



di Ennio Buffoli

In un periodo in cui le tematiche inerenti la circolazione stradale in ambito penale sono di straordinaria attualità i giudici della quarta sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza 37606/07 (qui leggibile nei documenti correlati) ribadiscono la necessità di verificare caso per caso l'incidenza eziologica che il superamento del limite di velocità può aver assunto nella causazione di un incidente stradale da cui è conseguita la morte dell'investito.
Osserva infatti la Suprema corte come l'aver superato il limite di velocità da parte dell'investitore a fronte di una contemporanea condotta imprudente della vittima non può di per sé fondare giudizio di colpevolezza, dovendosi piuttosto accertare se, in relazione alle specifiche condizioni di spazio e di tempo, la condotta di guida della vittima fosse prevedibile e se le conseguenze determinatesi a seguito del sinistro fossero evitabili da parte del prevenuto diminuendo la velocità.
La sentenza in commento prende le mosse dal ricorso proposto da R. G. avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che, pur confermando il pronunciamento di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, aveva ridotto la pena in ragione del concorso di colpa della vittima nella causazione dell'incidente.
Secondo l'impostazione recepita dai giudici di merito il sinistro si era verificato poiché la vittima, mentre percorreva una strada statale a bordo di un motoveicolo, aveva improvvisamente invaso la corsia opposta dalla quale sopraggiungeva l'automobile dell'imputato che procedeva ad una velocità di 104 Km orari nonostante il limite di 90 Km orari, causando in tal modo l'impatto.
Pur a fronte di plurimi addebiti colposi ascrivibili alla persona offesa la velocità eccessiva tenuta dal prevenuto avrebbe rappresentato, secondo i giudici d'appello, la violazione della regola cautelare di adeguare la velocità alle condizioni ambientali richiesta per l'integrazione del reato colposo.
Investiti dal ricorso proposto avverso la sentenza d'appello con il quale si è lamentato che, in relazioni alle emergenze probatorie conseguite, non si potesse escludere che, pur a fronte del rispetto del limite di velocità, il sinistro si sarebbe verificato in ogni caso proprio a causa della condotta di guida della vittima, i supremi giudici con la sentenza annotata offrono un prezioso contributo alla sempre attuale tematica della colpa nell'ambito del diritto penale.
In particolare l'aspetto della responsabilità colposa approfondito dalla Corte di cassazione attiene ad un duplice aspetto: da un lato il cosiddetto "criterio del comportamento alternativo lecito", vale a dire l'esclusione di responsabilità allorquando l'evento conseguente alla condotta negligente si sarebbe verificato anche nell'ipotesi in cui l'agente avesse rispettato la cautela doverosa disattesa e dall'altro l'eccesso di velocità quale elemento sempre rappresentativo di una responsabilità colposa.
Muovendo dalla premessa che la problematica dell'incidenza causale rilevante nel caso in esame impone all'interprete di valutare la questione non già sotto l'aspetto della causalità materiale del reato, ascrivendosi al prevenuto una condotta attiva e non già un'omissione, la sentenza ben individua il profilo eziologico da porre in risalto, vale a dire la "causalità della colpa", strumento interpretativo da impiegare per non pervenire a giudizi di responsabilità oggettiva.
È più che evidente l'intento del Supremo collegio di enucleare dal caso sottoposto al loro vaglio quegli elementi dimostrativi del nesso di imputazione soggettivo, distinto rispetto a quello materiale, tra la violazione della regola cautelare e l'evento.
Ed infatti muovendo dal dato letterale dell'art. 43 c.p. laddove precisa che "il delitto è colposo quando l'evento non è voluto e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia" nota doverosamente come la responsabilità colposa non possa estendere a tutti gli eventi conseguenti alla violazione di una norma cautelare ma solo a quelli che la norma di comportamento mira a prevenire.
Ed allora per poter "restringere" lo spettro della responsabilità viene richiamato il criterio della "prevedibilità e della prevedibilità" sì da accertare l'effettiva relazione causale tra le norme di comportamento ed i risultati temuti.
L'agente risponderà solo di quegli eventi che la norma cautelare intende evitare siccome rappresentativi di una concretizzazione del rischio, non potendosi certo attribuire responsabilità per accadimenti che la regola di condotta non ha preveduto come probabili.
Ma vi è di più.
Osserva infatti la sentenza come sia possibile parlare di responsabilità colposa solo quando, unitamente alla violazione della regola cautelare cui consegue uno di quegli eventi che la norma intende prevenire, è possibile individuare anche quella condotta diligente (comportamento alternativo lecito) che, se posta in essere, avrebbe evitato il verificarsi dell'evento.
È pertanto pacifico che andrà esente da responsabilità colui che abbia violato una regola cautelare prevista per evitare un determinato evento quando, pur a fronte di una condotta rispettosa del precetto da parte dell'agente, l'evento si sarebbe realizzato ugualmente.
Conseguentemente, per poter risolvere le censure svolte con l'atto di impugnazione, il Collegio ribadisce come il parametro della prevedibilità e della prevedibilità dell'evento dovrà sempre essere impiegato per pervenire ad un giudizio di imputazione soggettiva della condotta colposa in capo all'agente.
Non è pertanto possibile far discendere automaticamente la penale responsabilità dall'avere il soggetto superato i limiti di velocità dovendosi piuttosto accertare caso per caso se l'agente modello a fronte delle condizioni spazio temporali presenti al momento dell'incidente avesse la possibilità di prevedere la pericolosità della propria condotta.
Richiamando un orientamento consolidato la quarta sezione penale della Corte di cassazione ribadisce come la velocità tenuta dall'investitore sia un concetto relativo rispetto alle situazioni contingenti, trattandosi di un elemento utilizzato per valutare il comportamento dell'imputato in chiave causale e non certo per accertare la violazione della norma contravvenzionale che prescrive precisi limiti di velocità (Corte Cassazione, sezione IV, 9.05.1983, Togliardi).
Ciò che rileva quindi, a fronte di un comportamento imprudente della vittima del sinistro, è la possibilità per l'agente modello di prevedere siffatta incauta condotta e quindi di poter adeguare la propria velocità a tale situazione.
Evidentemente ove tale previsione non sia praticabile l'aver l'investitore superato i limiti di velocità non può di per sé essere rappresentativo di una condotta colposa fino a quando, per le condizioni ambientali e di traffico, serbando tale condotta si possa prevedere la verificazione di un preciso evento illecito.
È per tali ragioni che, rilevando un difetto motivazionale, i supremi giudici rimettono la valutazione al giudice di merito civile - essendo il reato prescritto e dovendosi quindi valutare le sole statuizioni civili - affinché possa stabilire se, rispetto alle condizioni spazio - temporali presenti al momento del sinistro ivi compresa la condotta di guida della vittima, l'evento illecito fosse prevedibile e per l'effetto prevenibile con una condotta di guida più prudente.
Va da sé che, una volta superata la disamina relativa alla prevedibilità dell'evento, per confermare il giudizio di penale responsabilità dovrà in ogni caso dimostrarsi come la condotta di guida della vittima non fosse talmente imprudente e pericolosa da determinare l'impatto anche a fronte di una condotta del prevenuto rispettosa delle norme cautelari.

bond972
29/10/2007, 20:20
a bello paolone, nun me chiede de legge na sentenza ti prego, quanto scritto da segy e chiaro, una sentenza della corte di cassazione, fa giurisprudenza, basta pensare alla sentense sui velox, ha stabilito nel caso specifico che non si può imputare l'automobilista di omocidio colposo, diciamo che si potrebbe parlare di un 50% e 50% per gli interessati.
comunque na letta l'ho data e per come sono andati i fatti, penso diversamente da come detto in mio post precedente, beh in questo caso credo che l'automobilista che se andava per la sua strada non avesse realmente alcuna colpa, se andava per la sua strada; poi per il motociclista morto non credo che i 14 kmh di differenza tra limite imposto e velocità dell'auto avrebbero fatto una grande differenza.

Matt
29/10/2007, 20:23
Non lo so dal punto di vista legale..e sono uno dei confusi :blink:pero'....se il motociclista ha invaso l'altra corsia la sua colpa ce l'ha ...se l'altro andava a 104 su 90 ( dai tutti andiamo a 104 almeno...su 90 ) ed ha almeno fatto il possibile per evitare l'impatto ....che vogliamo fare impiccarlo ...?:wacko:

JL.
29/10/2007, 20:27
...penso che voglia dire che si esce anche inpuniti pur uccidendo qualcuno....

p.s. io ho fatto l' ISEF, non giusrisprudenza....
io ho fatto giurisprudenza ma il concetto non è ben chiaro neanche a me...

bond972
29/10/2007, 20:28
beh allora 50 e 50, almeno in questo caso, in fin dei conti, oggettivamente, un impatto tra moto a 140 ed auto a 90, una frazione di secondo, una cosa imprevedibile, difficile porvi fronte con manovre "evasive", beh un impatto così avrebbe comunque potuto causare la morte del motociclista, cui va il maxmo rispetto, però dai.

pensiamo poi alle capacità medie di chi guida veicoli a 4 ruote, basta vedere cosa facciamo noi, quanti di noi di fronte al pericolo, ostacolo improvviso, frenano e basta ? e quanti scalano marce ?

bastard inside
29/10/2007, 20:36
se uno decide di suicidarsi la colpa è solo sua, non credo che se fosse andato a 90 avrebbe evitato l'impatto, e non penso neanche che 10 km/h possano fare qualche differenza in questo caso

certo se invece in una zona pedonale con limite di 30 uno va a 80 all'ora e investe un bambino che improvvisamente attraversa la strada allora direi che in questo caso la colpa ce l'ha eccome

bond972
29/10/2007, 20:43
se uno decide di suicidarsi la colpa è solo sua, non credo che se fosse andato a 90 avrebbe evitato l'impatto, e non penso neanche che 10 km/h possano fare qualche differenza in questo caso

certo se invece in una zona pedonale con limite di 30 uno va a 80 all'ora e investe un bambino che improvvisamente attraversa la strada allora direi che in questo caso la colpa ce l'ha eccome

ecco, appunto, come la penZo io, però, c'è un però, se ti attraversa un bambino all'improvviso, mamma mia è la cosa peggiore che potrebbe accadere...

Bobo76
29/10/2007, 22:08
50 e 50 ma uno dei 2 e defunto!!!!!!!!!!!! certo che l'automobilista che poteva fare??!!!??............smaterializzarsi!!!!!!!!!!!!!:dry:

everts76™
29/10/2007, 22:16
Rispettando l'anima del forum ho ritenuto opportuno scrivere questo post.
Non è sempre configurabile il reato di omicidio colposo, quando per comportamento sanzionatorio, si causa la morte.
I Supremi Giudici annullano una condanna per omicidio colposo avverso un automobilista che, causava la morte di un motociclista. La vittima aveva improvvisamente invaso la corsia opposta dalla quale sopraggiungeva l'automobile dell'imputato che procedeva ad una velocità di 104 Km orari nonostante il limite di 90 Km orari, causando in tal modo l'impatto.
L'applicazione di tale norma, sostengono i Giudici della quarta sezione penale della Corte di cassazione, deve essere valutata volta per volta.
Nel caso di specie, deve essere analizzata l'ipotesi la quale, un differente comportamento dell'imputato, nel rispetto delle regole, avesse evitato l'impatto mortale con la vittima.
Bene, adesso posso andare a casa!! :miaddormento:


non ho capito bene...


manco io....





sarà che sono tardo?


io ho fatto giurisprudenza ma il concetto non è ben chiaro neanche a me...


io ho capito benissimo...segy vuole farci riflettere su come sia labile e a volte assurdo il limbo tra omicidio colposo e morte accidentale...e come la legge sia "vuota" in casi come quello assurdo descritto da lui...tutto qui...
no segy?? :wink_::tongue::biggrin3::coool:

Segy
29/10/2007, 23:05
certo se invece in una zona pedonale con limite di 30 uno va a 80 all'ora e investe un bambino che improvvisamente attraversa la strada allora direi che in questo caso la colpa ce l'ha eccome[/QUOTE]

Questo è un ottimo spunto per inserire nella discussione una contrapposizione alla vicenda da me citata e per aiutare ad interpretare il pensiero del Supremo giudizio.

Riepilogando, entrambi gli episodi hanno due analogie:
- una vittima da impatto.
- un automobilista che non rispetta il regolamento stradale.

Gli ermellini suggeriscono che, non può integrarsi il reato di omicidio colposo avverso un automobilista che, solo per aver avuto un atteggiamento sanzionatorio, uccide una persona. Per raggiungere un corretto giudizio, deve compiersi una lettura dell'elemento psicologico del reato e porsi una domanda "se l'automobilista avesse rispettato il regolamento stradale, impatto sarebbe potuto evitarsi, o sarebbe stato meno gravoso da evitare il decesso"?

Nella fattispecie descritta da il bastardo, il giudice dovrà chiedersi "l'automobilista anzichè percorrere il tratto di strada ad 80 km orari, fosse stato rispettoso del regolamento, percorrendo il tratto di strada a 30 km orari, avrebbe potuto evitare l'impatto con il bambino"?


io ho capito benissimo...segy vuole farci riflettere su come sia labile e a volte assurdo il limbo tra omicidio colposo e morte accidentale...e come la legge sia "vuota" in casi come quello assurdo descritto da lui...tutto qui...
no segy?? :wink_::tongue::biggrin3::coool:

Everts se vogliamo trovare una morale, oppure muovere una critica alla magistratura, dobbiamo chiederci se, un cittadino per raggiungere un giudizio garantista, deve approdare alla Corte di cassazione.
Mentre per venire incontro alla critica da te mossa, possiamo dedurre quanto la discrezionalità dei Giudici sia vasta. Tutto questo porta ad aprire un principio di disuguaglianza: " la legge è uguale per tutti " se puoi permetterti un GRANDE difensore .

ANGELOSPEED
30/10/2007, 01:00
anche se bisognerebbe conoscere meglio la dinamica dell'accaduto, mi sento di condividere la decisione della Suprema Corte.

Muttley
30/10/2007, 07:07
Non lo so dal punto di vista legale..e sono uno dei confusi :blink:pero'....se il motociclista ha invaso l'altra corsia la sua colpa ce l'ha ...se l'altro andava a 104 su 90 ( dai tutti andiamo a 104 almeno...su 90 ) ed ha almeno fatto il possibile per evitare l'impatto ....che vogliamo fare impiccarlo ...?:wacko:


quoto !

everts76™
30/10/2007, 09:12
Everts se vogliamo trovare una morale, oppure muovere una critica alla magistratura, dobbiamo chiederci se, un cittadino per raggiungere un giudizio garantista, deve approdare alla Corte di cassazione.
Mentre per venire incontro alla critica da te mossa, possiamo dedurre quanto la discrezionalità dei Giudici sia vasta. Tutto questo porta ad aprire un principio di disuguaglianza: " la legge è uguale per tutti " se puoi permetterti un GRANDE difensore .


questo e' risaputo....io ormai nn faccio piu' affidamento sulla giustizia....prego solo che nn mi capiti nulla.... :wink_: e che io nn debba a che farci (anke xke' si tratta solo di un magna magna x avvocati... :biggrin3:

paolone74
30/10/2007, 09:19
questo e' risaputo....io ormai nn faccio piu' affidamento sulla giustizia....prego solo che nn mi capiti nulla.... :wink_: e che io nn debba a che farci (anke xke' si tratta solo di un magna magna x avvocati... :biggrin3:


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