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paolone74
02/01/2008, 16:34
sei io ricevo una multa ad esempio di 150 euro, non la pago, nei termini di 60 gg. faccio ricorso al prefetto ed il ricorso viene rigettato devo poi pagare il doppio della multa (cioè 300 euro) o soltanto la multa che mi era stata inizialmente data (cioè 150 euro)? :blink: vi è mai capitato? ne sapete qualche cosa?
se i termini per pagarla sono scaduti c'è una penale da aggiungere ma non so a quanto ammonta...adesso pesco una vecchia multa e lo cerco...
allora se nei 60 gg. non è stato presentato ricorso, se questo viene rigettato e non perviene il pagamento, la multa assume la valenza di titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale.
ho telefonato a papà...;)
Ciao Paolo, non so se devi pagare il doppio (facile qua da noi) ma di sicuro devi pagare di più che quella iniziale mi sa...
il ricorso lo devi presentare entro 60 giorni dalla notifica della multa
e non paghi nulla,poi il giudice di pace decide,se perdi paghi il doppio della multa più le spese
io ho lasciato perdere x quelllo
il ricorso lo devi presentare entro 60 giorni dalla notifica della multa
e non paghi nulla,poi il giudice di pace decide,se perdi paghi il doppio della multa più le spese
io ho lasciato perdere x quelllo
Ziochen... :ph34r:
paolone74
02/01/2008, 16:47
e se pago al quarantesimo giorno e poi al cinquantesimo faccio il ricorso
chiedendo l'annullamento della multa la restituzione dei soldi?
e se pago al quarantesimo giorno e poi al cinquantesimo faccio il ricorso
chiedendo l'annullamento della multa la restituzione dei soldi?
pensano che sei taccagno...
e se pago al quarantesimo giorno e poi al cinquantesimo faccio il ricorso
chiedendo l'annullamento della multa la restituzione dei soldi?
non lo so credo che se devi fare ricorso non devi pagare,non mi ricordo,avevo tutte le cose da fare nel foglio allegato alla multa ma lo buttato dopo che ho pagato
paolone74
02/01/2008, 16:52
ART. 204 DEL CODICE DELLA STRADA
Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore nonch‚ il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese e la noti fica data all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento,il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne da notizia ai ricorrenti.
Moderatori potete ahimè chiudere. ho trovato la triste risposta
ART. 204 DEL CODICE DELLA STRADA
Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore nonch‚ il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese e la noti fica data all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento,il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne da notizia ai ricorrenti.
Moderatori potete ahimè chiudere. ho trovato la triste risposta
perchè non ti fidavi di me????:dry::dry::dry:
non scrivo solo cazzate
ilgianlu
02/01/2008, 16:58
se fai ricorso non paghi.
fai ricorso al gdp non al prefetto che è meglio (almenochè il prefeto non sia tuo parente).
se perdi il ricorso decide il gdp quanto devi pagare, ma al 99% ti fa pagare la stessa cifra della multa
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