Visualizza Versione Completa : pizzicato da un velox...multa lacunosa?
Dunque, stamattina mi é arrivata la classica bustozza verde che nessun possessore di veicoli a motore vorrebbe mai vedere. Come prevedevo, la giornata non é iniziata nel migliore dei modi. +12 km/h e -160 euro (in preventivo), e -5 punti sulla patente (ormai prossima allo 0 :cry:).
La multa mi lascia un po' perplesso tuttavia.
L'infrazione é accaduta sulla Padana superiore, Variante di Lonato. Ora io a Lonato e dintorni non mi pare proprio di esserci mai stato, tantomeno il 3 novembre 2007.
Inoltre, manca qualsiasi indicazione rispetto al tipo di veicolo (moto, macchina etc.), marca, modello, colore etc. Tutto ciò che c'é é la targa (che in effetti corrisponde alla mia Daytona).
Per di più, nella "causale mancata contestazione immediata" c'é scritto: "l'accertamento dell'infrazione é stato completato con l'esatto rilievo della targa, solo dopo l'esame del fotogramma ottenuto successivamente". Che significa? Perché avevano bisogno della mia targa prima di sapere se avevo commesso un infrazione?
A questo punto, non vorrei che avessero "ricostruito" male questa targa, e fosse venuta fuori la mia. Premesso che difficilmente troverò il tempo di visionare quel benedetto fotogramma (abito a milano, e loro specificano di andare lì i giori feriali tra le 10 e le 12), come mi conviene agire? Posso farmene mandare una copia via e-mail? Conviene tentare ricorso?
Grazie dell'attenzione ;)
Dunque, stamattina mi é arrivata la classica bustozza verde che nessun possessore di veicoli a motore vorrebbe mai vedere. Come prevedevo, la giornata non é iniziata nel migliore dei modi. +12 km/h e -160 euro (in preventivo), e -5 punti sulla patente (ormai prossima allo 0 :cry:).
La multa mi lascia un po' perplesso tuttavia.
L'infrazione é accaduta sulla Padana superiore, Variante di Lonato. Ora io a Lonato e dintorni non mi pare proprio di esserci mai stato, tantomeno il 3 novembre 2007.
Inoltre, manca qualsiasi indicazione rispetto al tipo di veicolo (moto, macchina etc.), marca, modello, colore etc. Tutto ciò che c'é é la targa (che in effetti corrisponde alla mia Daytona).
Per di più, nella "causale mancata contestazione immediata" c'é scritto: "l'accertamento dell'infrazione é stato completato con l'esatto rilievo della targa, solo dopo l'esame del fotogramma ottenuto successivamente". Che significa? Perché avevano bisogno della mia targa prima di sapere se avevo commesso un infrazione?
A questo punto, non vorrei che avessero "ricostruito" male questa targa, e fosse venuta fuori la mia. Premesso che difficilmente troverò il tempo di visionare quel benedetto fotogramma (abito a milano, e loro specificano di andare lì i giori feriali tra le 10 e le 12), come mi conviene agire? Posso farmene mandare una copia via e-mail? Conviene tentare ricorso?
Grazie dell'attenzione ;)
Mi sembra che tu possa richiedere l'invio a casa della foto, naturalmente tutto a carico tuo.
japkiller
13/02/2008, 18:30
chiedi la foto, e se mancano i dati del veicolo fai ricorso, inoltre se non c'era un cartello 4 km prima e senza intersezioni stradali in mezzo la multa non è valida...
Davide sei sicuro dei 4 km? Mi sembra troppo....
chiedi la foto, e se mancano i dati del veicolo fai ricorso, inoltre se non c'era un cartello 4 km prima e senza intersezioni stradali in mezzo la multa non è valida...
Eh chi lo sà se c'era, io proprio non rammento di essere mai passato da quella strada (a parte che di solito ho mille occhi aperti, per quanto io non ami andare veloce in strada). Cmq grazie dei consigli, domani chiamo e chiedo se mi inviano la foto...
ecco qualche informazione:
Pubblicato il DM che individua la segnaletica da utilizzarsi per la segnalazioni delle postazioni destinate al controllo della velocità
DECRETO 15 Agosto 2007 Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) deldecreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione(G.U. n. 195 del 23 agosto 2007)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,che disciplina i limiti di velocità;
Visto l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada, le cui modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
Visti gli articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplinano rispettivamente i segnali verticali e i segnali luminosi;
Visti gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che regolamentano la segnaletica verticale e i segnali luminosi particolari;
Considerato che l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità stazionate lungo la rete stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità;
Decreta:
Art. 1.
1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate:
a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,
c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.
2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocità" ovvero "rilevamento elettronico della velocità", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo.
3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2.
4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo velocità" ovvero "rilevamento velocità".
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 2.
1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.
2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di indicazione di "fine".
Art. 3.
1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero "ad inseguimento".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 agosto 2007
Il Ministro dei trasporti
Bianchi
Il Ministro dell'interno
spero possa essere utile a qualcuno, comunque allo stato attuale, come riferitomi da amici della PS, cosa importante, essenziale, da fare è controllare l'effettiva visibilità della postazione di controllo, non devono essere nascosti ma ben visibili, gli operatori devono essere, almeno uno, impeganti nel conbtrollo dell'autovelox, cioè non possono piazzarlo li ed andarsene a sedere in macchina, almeno uno deve essere li accando all'apparecchio, poi le postazioni fisse, ma interessanompiù le mobili, devono essere sempre precedute da sti cartelli messi appositamente, se ci sonop anomalie rispetto a quanto sopra fare foto ed allegare al ricorso.
insomma tocca girare con la macchina digitale a portata di clic e gli occhi sempre apreti !!!
japkiller
13/02/2008, 19:13
Davide sei sicuro dei 4 km? Mi sembra troppo....
ALMENO 4 KM PRIMA, CIOè SE IL CARTELLO è A 4,1 KM NON VALE... POI DAI 4 IN POI VA BENE, FINO A 250 MT. DALLA POSTAZIONE
enricopale
13/02/2008, 19:14
Non richiedere la foto se non sei piu' che certo di non essere mai passato di li', poiche' se per caso quella moto e' la tua , perdi sicuramente 5 punti, mentre se non richiedi nulla , pagherai un altra multa di pari importo, ma non ti saranno sottratti punti.(ovviamente dopo aver dichiarato che non puoi sapere chi guidava .)
Rebel County
13/02/2008, 19:19
Dunque, stamattina mi é arrivata la classica bustozza verde che nessun possessore di veicoli a motore vorrebbe mai vedere. Come prevedevo, la giornata non é iniziata nel migliore dei modi. +12 km/h e -160 euro (in preventivo), e -5 punti sulla patente (ormai prossima allo 0 :cry:).
La multa mi lascia un po' perplesso tuttavia.
L'infrazione é accaduta sulla Padana superiore, Variante di Lonato. Ora io a Lonato e dintorni non mi pare proprio di esserci mai stato, tantomeno il 3 novembre 2007.
Inoltre, manca qualsiasi indicazione rispetto al tipo di veicolo (moto, macchina etc.), marca, modello, colore etc. Tutto ciò che c'é é la targa (che in effetti corrisponde alla mia Daytona).
Per di più, nella "causale mancata contestazione immediata" c'é scritto: "l'accertamento dell'infrazione é stato completato con l'esatto rilievo della targa, solo dopo l'esame del fotogramma ottenuto successivamente". Che significa? Perché avevano bisogno della mia targa prima di sapere se avevo commesso un infrazione?
A questo punto, non vorrei che avessero "ricostruito" male questa targa, e fosse venuta fuori la mia. Premesso che difficilmente troverò il tempo di visionare quel benedetto fotogramma (abito a milano, e loro specificano di andare lì i giori feriali tra le 10 e le 12), come mi conviene agire? Posso farmene mandare una copia via e-mail? Conviene tentare ricorso?
Grazie dell'attenzione ;)
devi verificare che il velox utilizzato sia stato tarato e verificato negli ultimi 12 mesi, e che la multa ti venga notificata DIRETTAMENTE dal comminante non da terzi(il comune e non una societa' delegata) e che vi si indicato a pie di notifica la modalita ed i tempi di contestazione
se la multa e' notificata da terzi e' ANNULLABILE VEDERE RECENTE SENTENZA TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE (SA)
se non riporta tempi e modalita di ricorso e' NULLA perche deve essere indicato a termini di legge
a me capito nel 2006 6 multe di fila nella stessa settimana e tutte non riportavano tempi e modalita ed ho vinto iol ricorso che si fa al PREFETTO non al GIUDICE DI PACE
ALMENO 4 KM PRIMA, CIOè SE IL CARTELLO è A 4,1 KM NON VALE... POI DAI 4 IN POI VA BENE, FINO A 250 MT. DALLA POSTAZIONE
si ma chi te lo mette 4kmetri prima ? solo per le postazioni fisse, e comunque i 250 metri non sono menzionati dalla circolare del ministero, infatti:
Art. 2.
1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.
ed io ho visto segnali posti anche meno di 250m in anticipo, per ciularti fanno di tutto, l'unica arma oggi è andare piano, al max 10 kmh di contakm oltre il limite imposto ed avere occhi anche sulle chieppe e macchina fptografica dietrio.
devi verificare che il velox utilizzato sia stato tarato e verificato negli ultimi 12 mesi, e che la multa ti venga notificata DIRETTAMENTE dal comminante non da terzi(il comune e non una societa' delegata) e che vi si indicato a pie di notifica la modalita ed i tempi di contestazione
se la multa e' notificata da terzi e' ANNULLABILE VEDERE RECENTE SENTENZA TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE (SA)
se non riporta tempi e modalita di ricorso e' NULLA perche deve essere indicato a termini di legge
a me capito nel 2006 6 multe di fila nella stessa settimana e tutte non riportavano tempi e modalita ed ho vinto iol ricorso che si fa al PREFETTO non al GIUDICE DI PACE
Quelle ci sono tutte mi sà...a me interessava a questo punto capire se posso appoggiarmi al fatto che non c'é indicazione né del tipo di veicolo, ne della marca e modello... Grazie comunque ;). Cmq é vero, la prossima volta andrò più piano, (o farò più attenzione:ph34r:)
Non richiedere la foto se non sei piu' che certo di non essere mai passato di li', poiche' se per caso quella moto e' la tua , perdi sicuramente 5 punti, mentre se non richiedi nulla , pagherai un altra multa di pari importo, ma non ti saranno sottratti punti.(ovviamente dopo aver dichiarato che non puoi sapere chi guidava .)
what???
mica se richiedi la foto ti tolgono i punti, dove sta scritto ? i punti si perdono solo se:
1) contestazione immediata delle vioalazione...cioè ti palettano e vefrbalizzano con te sul posto;
2) contestazione successiva, ovvero, si rileva l'infrazione, la si accerta, poi si redige il verbale di contestazione, lo si invia all'intestatario della targa e questi comunica i dati identificativi del conducente e della sua patente al momento della commessa infrazione.
ma comunicare i dati del trasgressore non è "obbligatorio", infatti, se non li si fa entro 60 gg dalla notifica del verbale, d'Ufficio, viene redatto altro verbale per un importo di euri 250...in poche parole...pagando si fa come si vuole è la solota legge all'Italianomaniera.
comunque per chiarire ecco l'articolo:
Articolo 126 bis del Codice della Strada (http://www.patente.it/codice/126bis.htm)
in particolare al comma 2°.
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