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SpeedyFra
13/04/2008, 13:03
1. GUIDA SENZA PATENTE

LE NUOVE REGOLE
· E’ tornato ad essere reato guidare senza aver conseguito la patente ovvero quando la patente è stata revocata o non è stata rinnovata per mancanza di requisiti.
· Per il reato è prevista una sanzione pecuniaria (ammenda da euro 2.257,00 a euro 9.032,00) e il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.
· Se il reato è commesso per più di una volta in biennio, si applica una pena detentiva (arresto fino ad un anno) e la confisca del veicolo.
· Competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica.
· Il veicolo condotto dalla persona sprovvista di patente o con patente revocata o non rinnovata può essere sequestrato dagli operatori di polizia che hanno accertato il reato (2).

COSA E’ CAMBIATO

- il fatto da illecito amministrativo è stato trasformato di nuovo in reato come era prima del 1999; la competenza a giudicare è stata attribuita al Tribunale (mentre prima del 1999 eradel Giudice di Pace);
- le sanzioni accessorie (fermo del veicolo o, in caso di reiterazione, la confisca) sono disposte dal giudice con la sentenza di condanna. Non si applicano perciò le disposizioni procedurali dell’art. 214 CDS relative alla possibilità, per l’operatore di Polizia, di sottoporre a fermo il veicolo al momento dell’accertamento (3).

Note:
(2) Al momento dell’accertamento del reato, si procede, ove ricorrano le condizioni ed i presupposti, al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art. 321 CPP. Il sequestro preventivo, che è finalizzato ad impedire che il
comportamento costituente reato (guida senza patente) sia ulteriormente protratto nel tempo, non è necessario se il veicolo può essere affidato ad altra persona idonea (munita di patente) che sia prontamente reperibile subito dopo l’accertamento ovvero nel caso in cui il contravventore faccia intervenire, a proprie spese, un mezzo di soccorso o di trasporto, al conducente del quale il veicolo è affidato con l’incarico di trasportarlo nel luogo di residenza o di abituale stazionamento.
(3) Le disposizioni dell’art. 214 CDS sono infatti collocate nel capo I, sezione I, del titolo VI, che si riferisce unicamente agli illeciti amministrativi. Del resto, la procedura di applicazione del fermo amministrativo del veicolo prevista dalle citate disposizioni non è compatibile con l’accertamento del reato che compete al giudice ed al quale, solo con la sentenza di condanna, spetta il compito di disporre l’applicazione di pene e di sanzioni accessorie.

2. LIMITI DI GUIDA PER NEOPATENTATI

LE NUOVE REGOLE
· Per i primi due anni dal conseguimento della patente A non si possono condurre motocicli di prestazioni elevate (4). La limitazione non si applica se il titolare di patente ha superato un esame specifico con un motociclo di elevate prestazioni (5).
(4) Non si possono guidare motocicli che superano i seguenti limiti: potenza effettiva: 25 kW (kilowatt), oppure potenza specifica: 0,16 kW/kg (kilowatt per chilogrammo di tara).
La potenza effettiva è riportata sulla carta di circolazione. La potenza specifica può essere calcolata dividendo la potenza in kW per la tara (espressa in kg).

Esempi:
- veicolo di 22,8 kW e di 90 kg: potenza specifica 22,8/90 = 0,253 kW/kg NON può essere guidato;
- veicolo di 22,8 kW e di 145 kg: potenza specifica 22,8/145 = 0,157 kW kg PUO’ essere guidato.
(5) Le limitazioni sono riportate mediante specifica annotazione sulla patente di guida.

· I titolari di patente di categoria B rilasciata dall’1° luglio 2008 (6), per il primo anno dal conseguimento della patente stessa, non potranno condurre veicoli di elevate prestazioni (rapporto potenza-tara superiore a 50 kW/t)(7); le limitazioni non operano per i veicoli di soggetti diversamente abili (8).
· Nel contempo, permane per i primi tre anni l’obbligo di rispettare il limite di velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali.
· Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (da euro 148,00 a euro 594,00) per il titolare
di patente italiana (9) che:
- nei primi due anni dal conseguimento della patente A, guida motocicli di potenza superiore a quella consentita;
- nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, guida autovetture ad una velocità superiore a 90 km/h sulle strade extraurbane principali e 100 Km/h sulle autostrade;
- nel primo anno dal conseguimento guida autovetture con potenza superiore a quella consentita (10).
· Alla violazione consegue anche la sospensione della patente di guida da 2 ad 8 mesi.

COSA E’ CAMBIATO
- Aumento dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie (prima era da euro 74,00 a euro 296,00);
- introduzione di nuove limitazioni per la guida di autovetture (che, tuttavia, entrano in vigore solo per chi consegue la patente dall’1.7.2008);
- non è più richiesto che il titolare di patente abbia comunque superato i 20 anni per guidare motocicli con prestazioni elevate.
(6) La disposizione del comma 2 bis dell’art. 117 CDS si applica ai titolari di patente B rilasciata dal 1° luglio 2008. Le limitazioni sono automatiche e non richiedono particolari annotazioni sulla patente.
(7) Per il calcolo della potenza specifica (PS) si deve dividere la potenza espressa in kw per la tara del veicolo espresso in tonnellate (dati ricavabili dalla carta di circolazione).
Esempi:
• autovettura di 46 kW e tara 900 kg - si ha PS = 46/0,9 = 51,1 kW/t NON si può guidare perché superiore a 50 kW/t
• autovettura di 70 kw e tara 1500 kg - si ha PS = 70/1,5 = 46,6 kW/t SI può guidare perché inferiore a 50 kW/t.
(8) Non si applicano limitazioni ai veicoli, autorizzati ai sensi dell’art. 188 CDS, adibiti al servizio di persona invalida, purché la stessa persona sia presente sul veicolo (come conducente o come passeggero).
(9) Nonostante le limitazioni di guida per i motocicli operino per tutte le patenti europee, per espressa previsione della stessa norma dell’art 117 C.d.S., possono essere oggetto di sanzione solo i titolari di patente italiana.
(10) In quest’ultimo caso la sanzione si applica solo a chi consegue la patente B dall’1.7.2008.

3 ECCESSO DI VELOCITA’

LE NUOVE REGOLE
3.1 La segnalazione dei dispositivi di misura della velocità ·
Le postazioni di controllo sistemate sulla sede stradale (11) devono essere rese ben visibili e preventivamente segnalate attraverso l’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.
In particolare:
o i cartelli e i dispositivi di segnalazione luminosa devono essere costruiti e collocati in
modo conforme alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice;
o le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di
concerto con il Ministro dell’Interno(12).

COSA E’ CAMBIATO
- È stata precisata la possibilità di impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto di strada predeterminato, come, peraltro, già accade con gli strumenti di controllo collocati in ambito autostradale;

- l’obbligo di segnalare la presenza delle postazioni di controllo della velocità, che in precedenza era previsto solo per i dispositivi di controllo remoto delle violazioni senza la presenza dell’operatore di polizia (v. L. 168/2002), è stato esteso a tutti i tipi di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale.

Note :
(11) I dispositivi di misura della velocità a bordo di veicoli che possono funzionare in modo dinamico, misurando la velocità in movimento, sono esclusi dall’obbligo di segnalazione. Infatti, l’art. 3,comma 1, lettera b), del
decreto legge 3 agosto 2007, n.117, convertito in legge con legge 2.10.2007, n.160, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità stazionate lungo la rete stradale; pertanto, le disposizioni in argomento non si applicano ai dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità che sono installati a bordo di veicoli che, in nessun caso, possono essere definiti come “postazioni di controllo”.
(12) Secondo le disposizioni del decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno del 15.8.2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23.8.2007, le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, segnali stradali luminosi a messaggio variabile, dispositivi di segnalazione luminosi installati a bordo di veicoli.

Caratteristiche dei segnali
a) segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti: sono realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l’iscrizione “CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ” ovvero “RILEVAMENTO
ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ”, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo;
b) segnali stradali luminosi a messaggio variabile: possono essere utilizzati quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che abbiano una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al punto a);
c) dispositivi di segnalazione luminosi installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità: attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui alla lettera a). Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: “CONTROLLO VELOCITÀ” ovvero “RILEVAMENTO VELOCITÀ”.
Modalità di collocazione dei segnali
I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati:
a) con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità;
b) in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante;
c) la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le
stesse, e comunque non superiore a km 4.
I segnali stradali o i dispositivi non necessitano di ripetizione né di indicazione di “FINE”.


3.2 Sanzioni per eccesso di velocità

· Sono previste 4 fasce di sanzioni,di entità crescente in relazione al superamento del limite imposto:
- fino a 10 Km/h oltre il limite, pagamento di una somma da euro 36,00 a euro 148,00;
- oltre 10 e fino a 40 Km/h oltre il limite, pagamento di una somma da euro 148,00 a euro
594,00 e decurtazione di 5 punti dalla patente;
- oltre 40 e fino a 60 Km/h oltre il limite, pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00, sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida, nonché la decurtazione di 10 punti dalla patente; in caso di recidiva in un biennio la sospensione della patente è da 8 a 18 mesi;
- oltre 60 Km/h rispetto al limite pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00, sospensione della patente da 6 a 12 mesi e decurtazione di 10 punti dalla patente; in caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente.
· Le sanzioni pecuniarie e quelle accessorie della sospensione della patente sono raddoppiate se l’eccesso di velocità è commesso con veicoli pesanti o con complessi di veicoli (13).
· Quando un veicolo munito di limitatore di velocità supera i limiti di regolazione
dell’apparecchio di limitazione, al conducente si applica anche la sanzione (solo pecuniaria) prevista per chi circola con il limitatore non funzionante (da euro 829,00 a euro 3.315,00) (14).
In tal caso, l’operatore di polizia che accerta l’eccesso di velocità può sempre disporre l’accompagnamento del veicolo presso un’officina autorizzata alla verifica del limitatore di velocità, dove, a spese del proprietario, il veicolo è sottoposto ad un controllo tecnico.

COSA E’ CAMBIATO
- Si è prevista la completa rimodulazione delle fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito; infatti, dalle attuali 3 fasce, si passa a 4 fasce, con sanzioni più pesanti per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite imposto;
- per la violazione del comma 8 (da 10 a 40 Km/h oltre il limite) ora si decurtano 5 punti dalla patente anziché 2. Resta invariata la sanzione pecuniaria;
- l’art 142, comma 9, si applica ora per eccesso di velocità superiore a 40 km/h ma inferiore a 60 Km/h; la sanzione amministrativa pecuniaria è di euro 370,00 nel minimo e di euro 1.458,00 nel massimo; la sospensione della patente è di 1 mese nel minimo e 3 mesi nel massimo con l’aggiunta dell’inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle
ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida;
in caso di recidiva nel biennio la sospensione della patente è da 8 a 18 mesi; sono decurtati 10 punti;
- l’art.142, comma 9-bis, introduce una nuova fascia sanzionatoria per violazioni oltre 60 Km/h rispetto al limite con sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00, sospensione
della patente da 6 a 12 mesi e decurtazione di 10 punti dalla patente; in caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente;
- per i neopatentati che commettono violazioni dei limiti oltre 40 Km/h (dunque, sanzionati ai sensi dei nuovi commi 9 e 9 bis) non sono più previste misure accessorie specifiche (prima la durata della sospensione della patente era raddoppiata);
- per l’eccesso di velocità commesso alla guida dei veicoli pesanti indicati al comma 3, lettere b, e, f, g, h, i e l, dell’art.142 è precisato che il raddoppio della sanzione riguarda anche quella accessoria e non solo la pecuniaria, come in passato;
- la possibilità di disporre l’accompagnamento coattivo presso un’officina autorizzata per la verifica dell’efficienza del limitatore di velocità era subordinata alla dimostrazione da parte dell’operatore di polizia che il dispositivo non funzionasse o fosse alterato; oggi l’inefficienza dell’apparecchiatura è presunta in dipendenza dell’avvenuto superamento del
limite di velocità.

Note :

(13) Si tratta dei veicoli indicati al comma 3, lettere b, e, f, g, h, i e l, dell’art. 142 CDS.
(14) Non è richiesto che sia effettivamente provata l’inefficienza del limitatore che, in caso di superamento della velocità, è perciò “presunta”. Si tratta di un illecito nuovo e diverso da quello dell’art. 179, commi 2-bis e 3, CDS che può, perciò, concorrere con essi quando non solo sia provato l’eccesso di velocità ma sia anche dimostrato effettivamente, attraverso l’intervento di un’officina specializzata, che il limitatore non era funzionante o era alterato. In tale ultimo caso si applica la sanzione dell’art 179 comma 2 bis in misura
doppia.

4. USO DEL TELEFONO CELLULARE

· Chi utilizza impropriamente il telefono cellulare durante la guida, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 148,00 a euro 594,00 e con la decurtazione di 5 punti dalla
patente.
· In caso di recidiva biennale, viene applicata anche la sospensione della patente di guida da 1 a 3
mesi.
COSA E’ CAMBIATO
Sono state incrementate le sanzioni amministrative pecuniarie (prima era da euro 70,00 a euro
285,00) da euro 148,00 a euro 594,00 per il caso specifico dell’uso illecito del telefono cellulare.
Inoltre è stata prevista la misura della sospensione della patente da uno a tre mesi in caso di
ulteriore violazione nel corso di un biennio. Rimane invariata la decurtazione di 5 punti dalla
patente.

5. GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOOLICA
LE NUOVE REGOLE
· Chiunque guida in stato di ebbrezza alcolica commette un reato che è punito con le seguenti sanzioni:
a) con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l: ammenda da euro 500,00 a euro 2.000,00; sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
b) con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l: ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00; arresto fino a 3 mesi; sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno;
c) con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro; arresto fino a 6 mesi; sospensione della patente da 1 a 2 anni.
· Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
· Competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica.
· Il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo, e ove non sia possibile provvedere diversamente, può essere sequestrato (15).
· Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio, o quando la violazione è commessa da conducente di autobus, o di veicolo di massa complessiva superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli, la patente viene revocata ed è perciò subito ritirata e trasmessa entro 10 giorni al prefetto (16).
· Se la guida in stato di ebbrezza è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, si procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca (17).
· In ogni caso, il prefetto ordina al conducente che ha guidato in stato di ebbrezza di sottoporsi ad una visita medica di revisione della patente presso la Commissione medica provinciale entro il termine di 60 giorni. Tale visita, in molte strutture sanitarie, consiste in una serie di esami clinici, con visite a distanza di tempo l’una dall’altra, finalizzate alla verifica dell’idoneità fisica
alla guida. In tali casi, la validità della patente di guida è corrispondentemente ridotta (18).
Se è stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l, la patente di guida è sospesa, oltre che in ragione dell’applicazione della sanzione accessoria (da 1 a 2 anni), fino all’esito positivo dell’esame medico (19).

17
- L’intervento normativo ha adeguato le sanzioni penali alla reale gravità del fenomeno, aumentando la durata delle pene detentive e l’entità di quelle pecuniarie;
- sono state introdotte 3 diverse fasce di sanzioni penali, di entità crescente in relazione alla gravità dello stato di ebbrezza, punendo in modo più pesante chi è sorpreso a circolare con un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l.
Guida in stato di ebbrezza ed incidenti stradali
· Quando una persona in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale (20), le sanzioni di cui sopra sono raddoppiate; il giudice, con la sentenza di condanna, impone la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni (salvo che appartenga a persona estranea al reato) (21): all’atto dell’accertamento l’operatore può procedere al sequestro del veicolo.
· Se dall’incidente provocato dal conducente in stato di ebbrezza derivano lesioni alla persone o la morte di una o più persone, le pene per lesioni colpose ovvero per omicidio colposo sono aggravate (22).

COSA E’ CAMBIATO
- L’intervento normativo introduce sanzioni specifiche nel caso in cui dalla guida in stato di ebbrezza derivi un incidente stradale (in precedenza, non c’era aumento di pena per chi determinava un incidente guidando in stato di ebbrezza);
- viene introdotta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, applicata dalgiudice con la sentenza di condanna.
Rifiuto di sottoporsi all’accertamento
· Chi senza giustificato motivo, si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti preliminari non invasivi ovvero al controllo con l’etilometro commette un illecito amministrativo. In particolare, si applicano le seguenti sanzioni:
o sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 10.000,00 (aumentata se il rifiuto è opposto in caso di incidente in cui il conducente è rimasto comunque coinvolto (23)da euro 3.000,00 a euro 12.000,00); o sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni (e la revoca in caso di
recidiva in un biennio);o fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all’illecito (24).
· Con l’ordinanza di sospensione il prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la Commissione medica provinciale.
· Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
· È ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni (il minimo previsto per l’illecito).

· L’illecito amministrativo può concorrere, ove la sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione psico-fisica, con il reato di guida in stato di ebbrezza soprattutto quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l’ausilio di strumenti o accertamenti sanitari.

COSA E’ CAMBIATO
- È stato depenalizzato il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento finalizzato alla verifica dell’eventuale stato di ebbrezza;
- anche in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti vige ora l’obbligo di sottoporsi a visita medica di revisione della patente.

Note :

(15) Si tratta di sequestro preventivo che si attua con la procedura dell’art. 321 CPP. Il sequestro preventivo, che è finalizzato ad impedire che il comportamento costituente reato (guida in stato di ebbrezza) sia ulteriormente protratto nel tempo, non è necessario se il veicolo può essere affidato ad altra persona idonea (munita di patente, se necessario) che sia prontamente reperibile subito dopo l’accertamento ovvero nel caso in cui il
contravventore faccia intervenire, a proprie spese, un mezzo di soccorso o di trasporto, al conducente del quale il veicolo è affidato con l’incarico di trasportarlo nel luogo di residenza o di abituale stazionamento.
(16) Per il ritiro della patente si applica la procedura dell’art. 223 CDS.
(17) La misura è disposta ai sensi dell’art.213, comma 6-sexies, CDS introdotto dalla legge 168/2005; è previsto l’affidamento obbligatorio a depositeria autorizzata.
(18) Se il conducente risulta ubriaco abituale, la patente può essere sospesa fino a quando egli non abbia compiuto un percorso riabilitativo.
(19) Se il conducente risulta ubriaco abituale, la patente può essere sospesa fino a quando egli non abbia compiuto un percorso riabilitativo.
(20) L’aggravamento di pena, peraltro, è previsto anche nel caso in cui dall’incidente non siano derivate conseguenze per le persone poiché, spesso, a fronte di una così pericolosa condotta di guida, non si verificano gravi conseguenze per le persone solo per il concomitante effetto di altri fattori che, tuttavia, non sono assolutamente collegati al comportamento del conducente.
(21) Nel caso in esame non si può applicare la procedura di cui all’art. 214 CDS. Si procede, perciò, ove ne ricorrano i presupposti e la necessità, al sequestro preventivo ai sensi dell’art.321 CPP.
(22) Come previsto dalla legge 102/2006, se dall’incidente provocato dal conducente in stato di ebbrezza derivano lesioni alla persona o la morte, le pene previste per il reato di lesioni colpose (art.590 CP) ovvero per omicidio colposo (art.589 CP) sono aggravate (da 3 mesi ad 1 anno di reclusione per lesioni gravi, da 1 a 3 anni di reclusione per lesioni gravissime e da 2 a 5 anni di reclusione per omicidio colposo).
(23) La sanzione si applica per il solo fatto che il conducente sia rimasto coinvolto in incidente stradale, anche senza feriti, senza alcuna valutazione circa le responsabilità dei soggetti coinvolti.
(24) Il veicolo non può essere affidato in custodia al conducente quando sia manifesto il suo stato di alterazione psico-fisica. In tali casi, infatti, egli non ha la possibilità di assumere gli obblighi derivanti dall’affidamento in
custodia del mezzo. In tali casi, il veicolo deve essere fatto trasportare presso un soggetto autorizzato alla custodia ai sensi dell’art. 214 bis CDS.

SpeedyFra
13/04/2008, 13:24
8. GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

LE NUOVE REGOLE
· Guidare in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti è reato. È prevista l’ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.000,00, l’arresto fino a tre mesi e la sospensione della patente di guida per un periodo da 2 mesi a 2 anni.
· La violazione non comporta la decurtazione di punti dalla patente (25).
· Competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica.
· Il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di alterazione, per cui se non è disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo presso il luogo indicato dall’interessato e ove non sia possibile provvedere diversamente, può essere sequestrato (26).
· Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio, o quando la violazione è commessa da conducente di autobus, o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli, la patente viene revocata ed è perciò subito ritirata e trasmessa entro 10 giorni al prefetto (27).
· Se la guida in stato di alterazione è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, si procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca (28).
· È previsto il raddoppio delle pene se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale (analogamente a quanto previsto per la guida in stato di ebbrezza alcolica).

COSA E’ CAMBIATO
- Sono state aumentate le sanzioni penali per chi guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti;
- è stato previsto un aggravamento di pena in caso d’incidente.
Rifiuto di sottoporsi all’accertamento
· Chi senza giustificato motivo, rifiuta di sottoporsi agli accertamenti preliminari non invasivi ovvero al controllo sanitario (visita medica e prelievo liquidi biologici) commette un illecito amministrativo. In particolare, si applicano le seguenti sanzioni:
o sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 10.000,00 (aumentata se il rifiuto è opposto in caso di incidente in cui il conducente è rimasto comunque coinvolto da euro 3.000,00 a euro 12.000,00);
o sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni (e la revoca in caso di recidiva in un biennio);
o fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all’illecito (29).
· Con l’ordinanza di sospensione il prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida. La patente resta sospesa per i periodo indicato dal prefetto e, comunque, fino a quando il conducente non sia stato giudicato idoneo da una Commissione medica provinciale.
· Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
· L’illecito amministrativo può concorrere, ove la sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione psico-fisica, con il reato di guida in stato di alterazione sotto l’effetto di stupefacenti, soprattutto quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l’ausilio di strumenti o accertamenti sanitari.

COSA E’ CAMBIATO
- È stato depenalizzato il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento finalizzato alla verifica dell’eventuale stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- anche in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti vige ora l’obbligo di sottoporsi a visita medica di revisione della patente.

Note

(25) Essendo stato introdotto un nuovo comma che punisce espressamente questa violazione (il comma 1 dell’art 187 CDS), non si applica decurtazione di punteggio perché la tabella di cui all’art 126 bis CDS non è stata aggiornata in modo corrispondente.
(26) Si tratta di sequestro preventivo che si attua con la procedura dell’art. 321 CPP. Il sequestro preventivo, che è finalizzato ad impedire che il comportamento costituente reato (guida in stato di alterazione sotto
l’effetto di stupefacenti) sia ulteriormente protratto nel tempo, non è necessario se il veicolo può essere affidato ad altra persona idonea (munita di patente, se necessario) che sia prontamente reperibile subito dopo l’accertamento ovvero nel caso in cui il contravventore faccia intervenire, a proprie spese, un mezzo di soccorso o di trasporto al conducente del quale il veicolo è affidato con l’incarico di trasportarlo nel luogo di residenza o di abituale stazionamento.
(27) Per il ritiro della patente si applica la procedura dell’art. 223 CDS.
(28) La misura è disposta ai sensi dell’art.213, comma 6-sexies, CDS introdotto dalla legge 168/2005; è previsto l’affidamento obbligatorio a depositeria autorizzata.
(29) Il veicolo non può essere affidato in custodia al conducente quando sia manifesto il suo stato di alterazione psico-fisica: infatti, egli non ha la possibilità di assumere gli obblighi derivanti dall’affidamento in custodia del
mezzo. In tali casi, il veicolo deve essere fatto trasportare presso un soggetto autorizzato alla custodia ai sensi dell’art. 214 bis CDS.

votalele
13/04/2008, 13:33
Ottimo post
sono cose che tutti dovremmo sapere.
:wink_:

SpeedyFra
13/04/2008, 13:34
Infatti è per tutti ..... del resto sono le infrazioni che + frequentemente commettiamo!!!!!!

armageddon
13/04/2008, 13:36
ma se uno supera i limiti diciamo nella prima fascia quindi fino a 10 km orari ,in base a quale criterio ti affibbiano l'importo della multa visto che è previsto un minimo e un massimo?

Andrea35
13/04/2008, 13:39
cavolo, sinceramente lo leggerò attentamente,

SpeedyFra
13/04/2008, 13:40
ti applicano la sanzione minima....il max di solito potrebbe applicarlo il prefetto o giudice di pace

Rici
13/04/2008, 13:54
vecchio! ovvio nell'ultimo periodo nessuno l'ha modificato.
E' dal 4 di Agosto che é in vigore.

Carletto
13/04/2008, 14:52
Si ma non possono cambiare il CDS ogni anno, sia per noi cittadini che per chi deve fare i controlli:ph34r:

SpeedyFra
13/04/2008, 15:44
vecchio! ovvio nell'ultimo periodo nessuno l'ha modificato.
E' dal 4 di Agosto che é in vigore.

questo aggiornamento è di gennaio 2008

Rici
13/04/2008, 17:08
questo aggiornamento è di gennaio 2008

non credo proprio almeno per quel che riguarda i limiti di velocità e le sanzioni

valentinorossi
13/04/2008, 17:12
Cose buone e utili da sapere, ottimo post.

seven
13/04/2008, 18:11
...
5. GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOOLICA
...
· Se la guida in stato di ebbrezza è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, si procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca (17).
...
solo una domanda: perché se si guida l'auto non c'è la confisca e se si guida la moto sì?
Il legislatore in base a cosa ha deciso questa differenza? :blink:

frattazio
13/04/2008, 19:08
vecchio! ovvio nell'ultimo periodo nessuno l'ha modificato.
E' dal 4 di Agosto che é in vigore.

confermo quanto detto da rici......è già un bel pò che sono in vigore , l'unica novità sono le limitazioni per i neo patentati

MikiFF
13/04/2008, 19:13
solo una domanda: perché se si guida l'auto non c'è la confisca e se si guida la moto sì?
Il legislatore in base a cosa ha deciso questa differenza? :blink:

Il motivo è semplice, sono stronzi, e la moto è un bene di lusso mentre la macchina serve alle famiglie, comunisti malefici...

:dry:

frattazio
13/04/2008, 19:18
solo una domanda: perché se si guida l'auto non c'è la confisca e se si guida la moto sì?
Il legislatore in base a cosa ha deciso questa differenza? :blink:

perchè ogni tanto i legislatori sembra che si siano fumati l'impossibile!!!....infatti la confisca è prevista solo per i ciclomotori ed i motocicli solo se si compiono dei reati alla loro guida e ciliegina sulla torta se vengono fatte delle impennate!!!! (guida con una solo ruota) non vi dico cazzate ragazzi ma è così....più che altro sembra che abbiano messo la confisca per eliminare i numerosi scippi che ci sono al sud (da questo deriva il fatto che se tu scippi io ti confisco il motorino o la moto....e allora hanno dovuto far rientrare anche tutti gli altri reati come la guida in stato d'ebbrezza etc.)

tormento
13/04/2008, 20:05
Ottimo post
sono cose che tutti dovremmo sapere.
:wink_:
Si ma è meglio far finta di non saperle,senò la moto è meglio venderla,parlo per quanto riguarda la velocità.
Chi di voi con strade extraurbane con limite 50 non è mai andato a 100-110 o anche di più?:w00t:

corra
13/04/2008, 20:28
Si ma è meglio far finta di non saperle,senò la moto è meglio venderla,parlo per quanto riguarda la velocità.
Chi di voi con strade extraurbane con limite 50 non è mai andato a 100-110 o anche di più?:w00t:

IO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CI SEI SABATO COI TNE?

SpeedyFra
14/04/2008, 16:31
Ragazzi...purtroppo questa è l'italia....sono delle regole spesso e volentieri assurde....ma dobbiamo a nostro malincuore accettarle e rispettarle...