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aiuto!! targa
oggi 5 aprile mentre andavo con la mia compagna in moto per una scampagnata verso il monferrato sono stato fermato dalla polizia municipale di un piccolo paese e mi hanno dato una batosta da rovinarmi la giornata. una multa di euro 389 con relativo sequesro di libretto di circolazione e rimandato in revisione . per aver violato secondo l'agente l'articolo 78. in poche parole per aver modificato il portatarga senza aver aggiornato il libretto di circolazione per l'omologazione. allego le foto della mia targa e vi lascio giudicare a voi.....
http://img704.imageshack.us/img704/7...speed2003m.jpg
http://img704.imageshack.us/img704/6...eed2005mmm.jpg
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nemmeno io sono un povero operaio che si è comprato una speed con sacrificio e finanziamento.
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NON SO COSA DIRE... MI DISPIACE,
NON MI SEMBRA UNA COSA OLTREMODO FUORILEGGE PERò SAPPIAMO CHE QUANDO VOGLIONO BASTONARE LO FANNO E PESATEMENTE...
CHE DIRE, SEI STATO SFORTUNATO
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Trghe
Purtroppo solito problema che si ripete con certi agenti .... Mi dispiace , questo credo ti sia utile per eventuale ricorso ciao .. TARGHE
Si vedono spesso motociclisti che, per sfuggire alla polizia e agli autovelox, sfrecciano con la targa alzata. Gli agenti del traffico, se riescono a individuare e fermare i soggetti, possono multarli per avere reso illeggibile la targa (art. 100 del CDS): la sanzione minima è di 78 euro.
Non è invece possibile una sanzione nel caso il centauro abbia installato un supporto porta targa di quelli in vendita nei negozi specializzati, giacché non è applicabile l’art. 78 che regolamenta le modifiche alle caratteristiche tecniche e costruttive dei veicoli.
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 26/11/2009 (prot.102075/23.30).
Alloggiamento - installazione targa di immatricolazione su veicoli a due e tre ruote. Quesito
Con la nota suindicata, è stato chiesto parere in ordine alla possibilità di applicare le disposizioni di cui all'art. 78 del Codice della Strada (C.d.S.) nei diversi casi in cui, a seguito di controllo su strada, si verifica che l'alloggiamento della targa non è conforme ai requisiti previsti dalle norme vigenti, ovvero risulti in posizione diversa da quella prevista in fase di omologazione del veicolo.
Nel merito della questione e, limitatamente agli aspetti riconducibili alle competenze di quest'Amministrazione, si osserva, preliminarmente, quanto segue.
L'alloggiamento targa dei veicoli in argomento è regolamentata dalla direttiva 1993/94/CEE e successive modifiche ed integrazioni, costituente una delle prescrizioni tecniche contenute nella direttiva 2002/24/CE, concernente l'omologazione dei veicoli a due e tre ruote.
La citata direttive 1993/94/CEE specifica le caratteristiche dimensionali dell'alloggiamento della targa, nonché le relative specifiche di posizione affinché sia garantita la visibilità della targa stessa. Nulla specifica circa le modalità di fissaggio della targa, né vieta l'uso di un eventuale porta targa.
Analogamente, le norme contenute nel C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione sulle modalità di installazione delle targhe, da ritenersi superate nelle parti disciplinate dalla sopra richiamata norma comunitaria, non contengono disposizioni sulle specifiche di fissaggio della targa.
Altre osservazioni, pertinenti alla questione sollevata, riguardano l'ambito di applicazione dell'art. 78 del C.d.S.
Codesto Ufficio osserva che alloggiamento targa è citato tra le disposizioni fiscali (lettera G) dell'appendice V al titolo III, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada e, come tale, soggetto alla disciplina del più volte richiamato articolo 78 del C.d.S.
Nel merito, occorre precisare quanto segue.
Com'è noto la rubrica del citato articolo 78 concerne "modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione". L'ambito di applicazione dell'articolo 78 del C.d.S. va definito correlando i contenuti dello stesso con quelli dell'articolo 236 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada. La lettura congiunta dei due articoli rileva che l'eventuale assoggettamento alla disciplina dell'articolo 78 è subordinato, fatto salvo i casi espressamente previsti, alla contestualità delle due seguenti condizioni:
1) la modifica deve riguardare una caratteristica costruttiva indicata all'appendice V, al titolo III del Regolamento di esecuzione del C.d.S.;
2) la caratteristica deve essere stata individuata con provvedimento di questa Amministrazione.
Si evidenzia, in relazione a quest'ultimo punto, che non si rilevano provvedimenti atti ad individuare, tra le caratteristiche costruttive da sottoporre ad eventuale aggiornamento della carta di circolazione a seguito di modifica, l'alloggiamento targa.
Tutto ciò premesso, si ritiene, per quanto argomentato, che l'eventuale modifica dell'alloggiamento targa non debba essere oggetto di aggiornamento della carta di circolazione.
Infine, per quanto riguarda le altre questioni sollevate, ritenendo che riguardino sostanzialmente profili sanzionatori, è opportuno che le stesse siano rappresentate alle competenti Amministrazioni.
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Citazione:
Originariamente Scritto da
zio lele
nemmeno io sono un povero operaio che si è comprato una speed con sacrificio e finanziamento.
guarda io con lo stesso porta targa ne ho presi 200, non riesco a capire una cosa, il porta targa è una parte non integrante al telaio, e dove c'è scritto sul libretto con che portatarga esce dalla fabbrica!!! s'è l inclinazione è corretta cosa rompono i coglioni, la prossima volta staccala mettila nello zaino e se ti fermano dici che l hai persa x strda . cmq ti capisco e mi dispiace.
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Fai ricorso al giudice di pace, secondo me lo vinci di sicuro. Non c'erano gli estremi neanche per applicare l'art.100.
In futuro non portarti la carta di circolazione dietro, meglio una multa di 38 euro....poi per l'esibizione del documento gli mandi la fotocopia del libretto per posta :w00t:
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... complimenti... bella prevenzione che fanno...maledetti.
Mi spiace veramente tanto...
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