Fa bene a prenderli per il culo. La Lamorgese ha preso almeno 1000 punti co sta supercazzola a regola d'arte. :D
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È passata la quota 102 (38 anni di contributi e 64 anni di età) per il solo anno 2022.
Meglio che niente…
Molta soddisfazione da parte mia per la bocciatura del DDL Zan, che (soprattutto) Letta non ha voluto discutere con gli altri capi politici per “arrotondare qualche spigolo”.
Il decreto nascondeva (ma senza troppi veli) una santa inquisizione contro il pensiero libero, le opinioni personali, i dubbi, eccetera eccetera.
Avevano “condito” una giusta legge contro le fobie (sessuali e non) con imposizioni da regime autoritario dei tempi bui, e ben gli sta che non sia passato.
Per ora non siamo ancora Coreani del Nord o Cubani, per ora…
:lingua:
È passata quota 102: non serve a nulla e rinvia solo il problema della riforma delle pensioni di un anno. Riguarda poche migliaia di persone ed è solo un contentino.
Nessuna soddisfazione da parte mia per la vergognosa tagliola sul ddl Zan e tutto il mio biasimo per chi sguaiatamente ne gongola in aula. Nutro disprezzo per il gruppetto di voltagabbana (fondamentalmente renziani) che si nascondono dietro il voto segreto, molto “opportunamente” ammesso dalla Casellati.
Il testo era già stato discusso alla camera e opportunamente emendato approvato con apparente soddisfazione anche di IV.
Non c’era nessun condimento nascosto e nessun rischio di dittatura coreana, al solito paventato dai sostenitori del complotto gender.
Basta andarsi a leggere la proposta di legge e non ripetere pappardelle precotte.
Si trattava solo di tutelare in maniera esplicita diritti che possono riguardare tutti e la cui negazione, in casi selezionati, veniva considerata una aggravante.
Avrei preferito una legge magari imperfetta, alla sua assenza.
Tutto questo ovviamente imho e nella legittimità di opinioni diverse.
l Ddl Zan contro l’omotransfobia è un disegno di legge per la «prevenzione e il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità» (qui il testo completo).
L’articolo 1 del Ddl Zan e l’identità di genere
L’articolo 1 del Ddl Zan definisce i termini usati per descrivere le categorie che subiscono violenza e discriminazione in virtù di quello che sono (e non di quello che fanno) e che per questo devono essere protette. È stato introdotto grazie all’emendamento Annibali (così chiamato dalla parlamentare iv Lucia Annibali che lo ha firmato), dopo che la Commissione Affari Costituzionali e il Comitato per la Legislazione avevano chiesto di definire in modo rigoroso le nozioni utilizzate nel disegno di legge.
Art. 1. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge:
a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;
b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
d) per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.
Una delle obiezioni che sono state fatte contro il Ddl Zan è che queste definizioni introducano un concetto nuovo nell’ordinamento giuridico italiano, quello di identità di genere. Ma il termine è già stato usato dalla stessa Corte costituzionale , l’organo che ha tra l’altro il compito di giudicare se le leggi rispettano la Costituzione: sei anni fa nella sentenza 221 del 2015 la Corte costituzionale ha stabilito che l’identità di genere è un «elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona». Inoltre il concetto di identità di genere è presente nella Raccomandazione sulle misure per combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o l’identità di genere del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa e nella Raccomandazione 15/2015 della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (entrambe adottate dall’Italia) e in leggi regionali come quella sull’Ordinamento penitenziario del 2016 della Regione Piemonte.
Inoltre la formula «ai fini della presente legge» limita la validità delle definizioni elencate all’articolo 1 esclusivamente al ddl Zan e fa sì che non possano essere usate per cambiare l’interpretazione di norme già esistenti. In generale il riferimento all’identità di genere nel ddl Zan non modifica in nessun modo la legge esistente sul cambio di genere sui documenti (la cosiddetta legge sul transessualismo del 1982), che prevede si possa modificare il sesso all’anagrafe solo dopo un lungo processo che include la psicoterapia e solo con l’autorizzazione di un giudice. «Non è vero che il disegno di legge Zan autorizzerebbe a cambiare la propria appartenenza di sesso solo con un’autodichiarazione. Tantomeno autorizzerebbe interventi medici intesi a rallentare lo sviluppo sessuale di bambine/i che manifestano un’incertezza sulla propria identità sessuale. O ancora non offre una soluzione alla questione se le atlete transessuali che da uomini sono diventate, anche legalmente, donne possano concorrere con atlete che sono state sempre donne, vista la diversa conformazione dell’apparato muscolare» come ha spiegato la sociologa Chiara Saraceno in intervento sulla Stampa .
L’articolo 2 del Ddl Zan e il codice penale
L’articolo 2 del Ddl Zan aggiorna l’articolo 604-bis del codice penale. Si tratta di uno degli articoli che regolano i «delitti contro l’eguaglianza» e prevede che sia «punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».
L’articolo 604-bis del codice penale stabilisce inoltre che «è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale».
Il Ddl Zan interviene su questo articolo già esistente del codice penale trasformando la formula «istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi» in «istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità».
Propaganda e istigazione
Come si può vedere questa modifica non vale per la propaganda ma solo per l’istigazione. È una distinzione fondamentale, che è al centro di tutto il ddl Zan. La propaganda è, secondo la definizione della Cassazione, qualsiasi «divulgazione di opinioni finalizzata a influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico ed a raccogliere adesioni». Mentre l’istigazione è — sempre secondo la definizione della Cassazione — un «reato di pericolo concreto» e richiede che le affermazioni sanzionate determinino un concreto pericolo di comportamenti discriminatori o violenti, e non si limitino ad esprimere una mera e generica antipatia o odio. Ciò comporta, ad esempio, che una stessa dichiarazione di ostilità e pregiudizio non sia perseguibile se pronunciata tra amici al bar ma lo diventi solo se a proferirla è un politico durante un comizio. Il Ddl Zan dunque non modifica la parte dell’articolo 604-bis del codice penale sulla propaganda (che rimarrebbe come adesso perseguibile solo quando riguarda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico), ma quella che riguarda l’istigazione a discriminare o compiere violenza sulle persone Lgbt+, le donne o i disabili. «In questo senso il Ddl Zan tutela la libertà di espressione in misura molto maggiore della maggior parte delle leggi straniere che reprimono penalmente l’omotransfobia. Per esempio l’articolo 510 del codice penale spagnolo e l’articolo 137d del codice penale olandese puniscono anche soltanto l’incitamento all’odio, mentre secondo la proposta di legge italiana questa non basta. Ci deve essere un pericolo concreto di discriminazione e violenza» dice Mia Caielli, professoressa di Diritto pubblico comparato dell’Università di Torino.
L’articolo 3 del Ddl Zan
L’articolo 3 del Ddl Zan introduce le stesse modifiche previste nell’articolo 2 all’articolo 604-ter de codice penale. Attualmente questo articolo prevede che: «Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà». Con l’approvazione del Ddl Zan la formula dell’articolo 604-ter diventerebbe dunque «per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità» (il resto rimarrebbe uguale).
L’articolo 4 del Ddl Zan e la libertà di espressione
L’articolo 4 del Ddl Zan specifica che «ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti». È la cosiddetta «clausola salva-idee».
«In particolare grazie a questa formula non è in alcun modo perseguibile per esempio chi, per motivi religiosi o ideologici, manifesti idee contrarie al matrimonio tra persone dello stesso sesso, o all’adozione omogenitoriale o che affermi che l’omosessualità è un peccato» spiega ancora la professoressa Caielli. Si tratta della già citata distinzione tra propaganda (permessa) e istigazione alla discriminazione o alla violenza (vietata): è presupposta da tutto l’impianto del ddl, ma il testo della nuova legge lo specifica esplicitamente per sottolineare che la legge garantisce la libertà di espressione.
L’articolo 5 del Ddl Zan e la legge Mancino
L’articolo 5 del Ddl Zan contiene una serie di disposizioni tecniche che servono a coordinare la legge contro l’omotransfobia con le norme già vigenti che perseguono i delitti contro l’eguaglianza (come appunto la legge Mancino).
L’articolo 6 del Ddl Zan e le cautele
L’articolo 6 del Ddl Zan prevede che si applichino anche alle persone discriminate i virtù del loro sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere o disabilità le norme previste per le «vittime particolarmente vulnerabili» (come stabilisce l’articolo 90-quater del codice di procedura penale). Si tratta di quelle forme di cautela nella raccolta della denuncia, testimonianza e simili che servono a evitare traumi e violenze a chi ne ha già subiti (per esempio alle vittime di stupro).
L’articolo 7 del Ddl Zan e la giornata di riflessione contro l’omotransfobia
L’articolo 7 del Ddl Zan istituisce la «Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia» specificando che non è una vacanza ma un’occasione di commemorazione, informazione e riflessione. Il Ddl Zan prevede che in questa occasione le scuole, «nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa» e le «altre amministrazioni pubbliche» organizzino «cerimonie, incontri» e altre iniziative di sensibilizzazione contro i pregiudizi omotransfobici «compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», cioè a costo zero. Si tratta di iniziative di commemorazione sul modello della Giornata della Memoria contro la persecuzione degli ebrei e delle altre vittime del nazionalsocialismo. Il Ddl Zan invece non contiene nessuna indicazione su identità «alias» per gli studenti transgender (cioè la possibilità di usare in classe un nome corrispondente al genere in cui si identificano) né contiene indicazioni sull’organizzazione dei bagni nelle scuole.
L’articolo 8 del Ddl Zan e l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
L’articolo 8 del Ddl Zan stabilisce che ai compiti dell’Unar, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, si aggiungono quelli relativi alla «prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere» e che questo deve essere fatto «compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» (cioè senza costi aggiuntivi per l’erario).
L’articolo 9 del Ddl Zan e le case accoglienza
L’articolo 9 del Ddl Zan chiarisce meglio (in base al’articolo 604-bis del codice penale riformulato dal disegno di legge) chi può usufruire delle case accoglienza o dei centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. Si tratta di centri già istituiti dal decreto legge 34 del 2020, poi convertito in legge, finalizzati a proteggere e sostenere le vittime lgbt+ di violenza, anche domestica. Per esempio gli adolescenti malmenati perché gay, lesbiche, bisessuali o transgender oppure coloro che per gli stessi motivi vengono allontanati o minacciati dalla famiglia (come successo a Malika, la ragazza di Castelfiorentino cacciata da casa dalla famiglia perché lesbica). Non è vero, come sostiene chi vi si oppone, che il ddl Zan permetterà «agli uomini che si definiscono donne» di avere accesso ai centri antiviolenza che aiutano le donne vittime di maltrattamenti. Intanto perché in Italia la modifica del genere anagrafico sui documenti è subordinata a una psicoterapia e all’approvazione di un giudice (non basta dunque l’auto-definizione). E poi perché l’ingresso nei centri per le donne vittime di maltrattamento è subordinato all’approvazione delle associazioni che lottano contro la violenza di genere e che ne valutano l’opportunità caso per caso.
L’articolo 10 del Ddl Zan e i dati
L’articolo 10 del Ddl Zan, infine, affida all’Istituto nazionale di statistica e all’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori di raccogliere dati sulle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.
adesso, Sabba, per cortesia, mi spieghi dove si celerebbe il tentativo di trasformarci in nord corea o cuba o imposizioni da regime autoritario da tempi bui in quanto scritto sopra, perchè io fatico a comprenderlo
allego testo completo
https://www.senato.it/service/PDF/PD.../DF/356433.pdf
No, è un segreto di stato…
:biggrin3:
P.S. Non si sarebbe potuto più dire frocierie elettroniche:laugh2:
Quanto piace buttare il sasso e nascondere la mano, ritrattare, buttare in caciara…che amarezza :madoo:
Non ho voglia e non ho il tempo di scrivere o di rispondere a tutte le vostre filippiche.
Proprio non me la sento piu.
Se non siete d'accordo sui miei pensieri non mi interessa.
Sto bene lo stesso, anzi benissimo, ma posso dire giusto una cosa (tra le tante) che non mi piaceva del DDL, ad esempio l'istruzione/formazione a scuola mirata a far conoscere "nuovi orrizzonti" ai bambini, che ai tempi nostri era compito esclusivo dei genitori.
Zan non si è nemmeno immaginato che i bambini sono come spugne, e non considerano diversità le "diversità".
In pratica non serve a nulla, proprio perchè i bambini sono superiori "di default" su certe cose.
Tutto ciò che implica direttive, discriminazioni e restrizioni che anche marginalmente minano la libertà individuale (anche di espressione) concorre a creare una direzione che non mi piace.
E con questo chiudo e vado a mettere via le moto.
Le moto, forse non ve lo ricordate più, sono mezzi a due ruote che danno tanto dvertimento e tolgono tanti pensieri.
Invece che polemizzare 23 ore e mezza al giorno, provate a scendere in garage e fare un bel giro (se avete ancora una moto, o qualcosa che abbia un motore e due ruote).
Ho il sospetto che non abbiate nemmeno più la bicicletta...
:laugh2:
Bravo riposati. Ti ricordo che per anni hai chiamato Jorge Lorenzo Lorenza, facendo intendere con derisione una sorta di liason con Marc Marquez. Battute da caserma.
@Sabba. Sul coinvolgimento delle scuole hai scritto l’ennesima farloccata interpretazione di chi non ha avuto nemmeno la voglia di informarsi o quantomeno di leggere il testo.
Ti è stato chiesto cosa ci trovi di dittatoriale e ovviamente non rispondi perché non hai voglia o non hai tempo (però ci regali perle di saggezza in ogni topic).
Non sarà che invece ti mancano gli argomenti al punto di dover poi fare a chi è ‘più motociclista’?
Poi, come sempre, palla in tribuna e tutto va in caciara….a no, tu vai in moto!
ma secondo voi ...perché c è tanto bisogno di fare una legge quando il paese reale è più avanti di chi fa le leggi?
Divertitevi
mic, lo sai che ho sempre considerazione per cio che esprimi...ma secondo me zoppica questo che scrivi....
ma nn tanto per un discorso di etica...
ma per cio che si andrebbe a creare nel voler specificare il tipo di offesa...
come si fara a stabilire il sottile confine?
come farà un giudice ad appurare una discriminazione se questa verrà utilizzata per altri fini?
secondo te all atto pratico , nn finirebbe per ingolfare e incasinare il bordello gia esistente?
nn sarebbe meglio invece definire un reato e una discriminazione per il solo fatto che sia compiuta e nn per il motivo?
se ti offendo ti offendo....perché ci deve essere un aggravante ?
l aggravante ha funzione limitativa ed educativa secondo te?
nn bisognerebbe agire a monte e nn a valle?
“Perché l’orientamento sessuale (o la disabilità, aggiungo io) sono spesso occasione di discriminazione e, talvolta, di istigazione alla violenza: come l’etnia e la religione, che infatti godono nella nostra legislazione di attenzione particolare.”(cit. B. Severgnini)
Perchè secondo me anche nelle offese ci sono aggravanti. Se io dico ad uno: stronzo! lo offendo.
Ma se è nero e gli dico stronzo di un nero lo offendo doppiamente perchè unisco alla prima offesa un'altra offesa derivata dal suo colore della pelle. Si potrebbe obiettare che effettivamente ha la pelle nera e che quindi dargli del nero è formalmente corretto, tuttavia è evidente che la sua particolarità cromatica viene sfruttata per recare offesa più ingiuriosa.
E' compito del giudice valutare queste aggravanti, che del resto sono contemplate in quasi tutte le situazioni. Per esempio il vilipendio di cadavere; si potrebbe dire che essendo un cadavere non può sentire dolore, e invece proprioio perchè inerme subisce una violenza più esecrabile.
te lo spiego con un esempio che forse anche tu puoi capire, e ho detto anche e non perfino...
e te lo spiego con una domanda, che è una tattica che a te piace tanto:
per te sarebbe lo stesso tirare un sonoro ceffone a conor mc gregor o a bebe vio ?
o semplicemente offenderli o minacciarli per la strada?
ho usato personaggi famosi per semplificare la comprensione e anche la spiegazione
E chi sgarra? 25 flessioni! :D
https://youtu.be/Tz-sZVvCAVE
Questa è da capire in 10 fottuti secondi!!! Non uno di più! :w00t:
So' ragazzi... non colgono. :D
Posso dire che mi sono stancato di dover rispondere ad ogni domanda?
Troppa insistenza.
Ho comunque risposto, e non aggiungo altro.
Tanto è inutile che lo faccia, continuerebbe all’infinito la solita tiritera di polemiche.
Fine.
ok, vedo che hai inquadrato il problema.
e secondo te, un giudice, in un ipotetica situazione, supponendo che io , trans, per ritorsione verso di te per un qualche motivo ,( ipotesi una la lite condominiale oppure per un parcheggio) mi inventi che mi hai offeso dandomi del travestito di merda ......il fatto che appunto io sia effettivamente un travestito, ma che magari abbia torto in quanto la situazione l ho provocata io con un mio comportamento scorretto.....come farà il giudice ad appurare, in quanto la mia apparenza di travestito avvalorerebbe già l offesa e il resto sarebbe la mia parola contro la tua?
ho capito..... io non mi fermo ai semafori
Vabbè...mi sembra che vai ad ipotizzare situazioni paradosso. Col paradosso tutto diventa assurdo. In ogni situazione che implica il giudizio c'è sempre la possibilità di inganno. Io giro con una macchina tutta ammaccata , mi faccio urtare da qualcuno e pretendo di riaverla nuova fiammante. Sta al giudice valutare la situazione con evidenti possibilità di errore nel giudizio come sovente purtroppo avviene. Ma le leggi servono anche a stabilire dei princìpi, e il principio è che nessuno deve essere insultato per le sue peculiarità. Più semplice di così.....
questo è chiaro...
ma quello che volevo indicare, che tu chiami paradosso, vedrai che sarà più frequente di cio che pensi....
e finira per creare ancora più attriti....
per questo scrivevo di agire a monte e nn a valle...
insegnando il rispetto reciproco già da piccoli, ma nn annullando le differenze, ma insegnando e facendo capire queste
no, temo, per essere cortesi e per mettere a frutto diversi corsi sulla comunicazione, di non essermi spiegato io
ma purtroppo non so proprio come farlo in maniera più semplice
...appunto...e perchè?
perchè le persone oggetto del disegno di legge sono considerate deboli e fragili...di paradossi e di casi particolari questo paese sta morendo, perchè i casi particolari sono spesso un alibi per non agire
parlane con sabba
a me pareva di aver capito che queste differenze volessero annullarle....che volessero insegnare l annullamento del genere....sarÃ* per colpa magari della propaganda, della politica che utilizza questo tema come un altro , come " merce" di scambio nell ottenimento di elementi finalizzati al " loro " contesto.....
secondo me le differenze ci sono, eccome se ci sono.....e ciò che va insegnato a rispettare è proprio la differenza.... e non a voler rendere tt uguali quando invece nn lo si è.....
ho capito , stai tranq che avevo capito....e che mi diverto a fare il piciu🤣
a me sembra che voi vogliate appositamente equivocare le sue parole...
hai capito male
ti assicuro di no
almeno per quanto mi riguarda
infatti ho postato in sua risposta sia il testo della legge che il commento
quello che penso io è che sabba si sia fermato, prima di commentare, a quello che quelli che secondo lui hanno buon senso , hanno commentato
e abbia riportato qualcosa di poco sostenibile.
non ci sarebbe nulla di male, se non magari un invito a un maggior "possibilismo" se non si è completamente padroni della materia, cosa anche normale, tanto è vero che gli ho chiesto dove ritenesse che quel disegno di legge ci portasse verso uno stato totalitario e coreano
perchè non lo avevo compreso
e perchè mi interessava il suo punto di vista
ma ha ritenuto , legittimamente, di non rispondere
a me pare evidentissimo che le pene ci sono quando l'altro non funziona, no?!?
e tu pensi che inasprendo le pene l altro conuncera a funzionare?
L'ottenere " penso quello ma non lo dico perché mi possono denunciare "per te è una conquista?
Non pensi invece che tutto il processo si debba svolgere agendo sulla sensibilizzazione culturale e del rispetto reciproco?
https://youtu.be/H6VtgPADpDE
Sarebbe auspicabile ma richiede tempi troppo lunghi e dal risultato assai incerto, per non dire sicuramente fallimentare. È la vecchia idea degli utopisti dell' Ottocento, da cui nacque il filone anarchico non violento. La natura umana è troppo variabile individualmente ed è per questo che gli stati moderni si sono dati dei codici che contengono le leggi, che possono cambiare a seconda della sensibilità collettiva di quel determinato periodo storico.
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Ahahah dio ce ne scampi. Quello che auspicano è di spegnere un incendio buttandoci su benzina. Non caveranno un ragno dal buco. :D
Falso, andare a tappare le bocche e reprimere non fa altro che sortire l'effetto contrario... guarda il caso dei green pass etc... è come se a un adolescente gli dici di non fumare una sigaretta, quello appena può si compra un pacchetto magari anche solo per il gusto di trasgredire.
I manganelli invece non portano nulla di buono, reprimi reprimi fin quando non ti scoppia il bubbone di mano e finisce in guerre civili sanguinose. La libertà d'espressione e sacra, e oltretutto permette a chi di dovere di monitorare la situazione.
personalmente mi sono rotto i coglioni di quelli che , non avendo intenzione assolutamente di acculturarsi, lamentano la mancanza di occasioni di acculturamento
le occasioni ci sono, ma se la cultura non basta, come non basta in questo paese per qualsiasi gesto di convivenza civile, dal buttare le carte a terra o differenziare l'immondizia, al pagare le tasse, a rispettare il codice della strada a....ne possiamo scrivere quante ne vuoi...la legge aiuta a una convivenza più civile
e smettiamola di dire stupidaggini: se non fosse per legge le tasse le pagherebbero in quanti?
e mi sono anche un pochino rotto i coglioni di quelli politicamente scorretti che criticano quelli politicamente corretti...ma questo è il paese dove si prende in giro quello bravo a scuola, quello che paga le tasse, quello che fa la differenziata, quello che guida secondo il codice...lo so che a te , anzi a voi piace così, a me no
ti ammiro e ti ringrazio...io non ce la faccio più:)
tutto perfetto, salvo che nessuno, se non chi vuole portare acqua al mulino del non fare un cazzo, legge o educazione, ha detto che una cosa esclude l'altra...
Quando parli di educazione, abbi almeno la creanza di non mettermi in bocca parole che non ho mai sostenuto, lo trovo davvero molto poco elegante. La storia è piena di esempi, basta solo imparare da essa, gli intelligenti trovano soluzioni, i cretini invece trovano colpevoli. :D