ci gioco le palle...siccome mi sembra una persona a modo.....avrà chiamato un veterinario compiacente che ha fatto un'iniezione al cane...
sicuro che è andata così
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infatti l'articolo non ne parla nello specifico, tuttavia sulla legge, che ora ti allego, il reato è previsto per la crudeltà verso gli animali domestici e non fa alcuna menzione sulla loro commestibilità. No dimmi, come vengono uccisi i conigli?
Legge 189/2004 a tutela e difesa degli animali domestici
Entrata in vigore il 1/8/2004, regola le pene e le sanzioni per l'abbandono degli animali.
Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate
Articolo 1 Modifiche al codice penale. Dopo il titolo IX del libri II del codice penale e' inserito il: Titolo IX-Bis Dei delitti contro il sentimento per gli animali.
Art. 544-bis:
- chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagioni la morte di un animale e' punito con la reclusione da 3 a 18 mesi.
Art. 544-ter:
- Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagioni una lesione ad un animale ovvero lo sottoponga a sevizie, a comportamenti, a fatiche, e a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e' punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno, o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
- La stessa pena si applica a chiunque somministri agli animali sostanze stupefacenti, vietate o li sottoponga a trattamenti che procurino un danno alla salute degli stessi.
- La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo comma derivi la morte dell'animale.
Articolo 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietati):
- Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizzi o promuova spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali, e' punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni, e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
- La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri, ovvero se ne derivi la morte dell'animale.
Articolo 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali):
- Chiunque promuova, organizzi o diriga combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrita' fisica e' punito con la reclusione da 1 a 3 anni, e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
- La pena e' aumentata da un terzo alla meta':
1) se le predette attivita' sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attivita' sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
- Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destini, sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi, alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma, e' punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
- Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizzi o effettui scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni, e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Articolo 544-sexies (Confisca e pene accessorie):
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresi' disposta la sospensione da 3 mesi a 3 anni dell'attivita' di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta e' pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attivita'. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime.
2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, (Uccisione e danneggiamento di animali altrui), dopo le parole: "e' punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca piu' grave reato".
3. L'articolo 727 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Articolo 727. - (Abbandono di animali). Chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
Articolo 2 (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
1. E' vietato utilizzare cani e gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonche' commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con l'arresto da 3 mesi ad 1 anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.
Articolo 6 (Vigilanza):
La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali e' affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.