Visualizzazione Stampabile
-
ATTENZIONE!!!! sono andato a fare qualche ricerca sulla rete e..... nel caso di scarichi non omologati si parla di infrazione agli art. 72 e 155 del codice della strada,che prevedono sanzioni che vanno da 34,98 sino a 311 euro.
per la precisione per l'art 72 da 78 a 311 e per l'art 155 da 34,98 a 143,19.
Quindi,visto che normalmente viene applicato il minimo, la sanzione suppongo dovrebbe essere di 78 euro.... e non si parla di revisioni ecc. ecc.!!!!!attendo maggiori info dai numerosi avvocati iscritti a questo forum!!!!:wink_::wink_::wink_:
-
Alura....
Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
comma 13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311
Art. 155. Limitazioni dei rumori
Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui e' sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.
Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilita' fissati dal regolamento.
I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora solo ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1ø marzo 1991
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 .
però... va interpretato anche questo...
Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
comma 3 Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 .
comma 4 Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Perchè comunque sia sul certificato di omologazione penso ci sia riportato anche l'omologazione dello scarico o no?
io non sarei così " festoso"... :rolleyes:
-
:cry::cry::cry::cry: in effetti ho trovato anche questo...
Le violazioni relative al dispositivo silenziatore comportano la segnalazione alla motorizzazione civile per revisione straordinaria ai sensi dell' art.80 comma 5 del codice della strada.
Ragazzi.... mi sa che la festa è rimandata!!!!!!:sick::sick::sick::sick:
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
fitzcarraldo
:cry::cry::cry::cry: in effetti ho trovato anche questo...
Le violazioni relative al dispositivo silenziatore comportano la segnalazione alla motorizzazione civile per revisione straordinaria ai sensi dell' art.80 comma 5 del codice della strada.
Ragazzi.... mi sa che la festa è rimandata!!!!!!:sick::sick::sick::sick:
però qui si parla di modifiche alla legge e anche abbastanza recenti,bisogna trovare qualcuno che ne sappia...intanto incrociamo le dita
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
595Abarth
però... va interpretato anche questo...
Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
comma 3 Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 .
comma 4 Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Perchè comunque sia sul certificato di omologazione penso ci sia riportato anche l'omologazione dello scarico o no?
io non sarei così " festoso"... :rolleyes:
Quoto, l'art.78 è in agguato:wink_:
Citazione:
Originariamente Scritto da
maxsamurai
adirittura mi diceva che i clienti di un conce harley di genova,girano con questa legge in tasca vidimata dall'avvocato della concessionaria stessa
...e chi è quest'avvocato??? Il Ministro della Giustizia???
:biggrin3:
Il valore che può avere la firma di un avvocato su un foglio qualsiasi con qualcosa di scritto è pari alla mia.
L'avvocato non è un ufficiale pubblico capace di dare forza di legge ad una dichiarazione con la sola apposizione di una firma.
Se questa "dichiarazione vidimata" dovesse esistere prego chi ce l'ha di produrla.
:rolleyes:
Aggiungo che dalla recente riforma del C.d.S questa cosa non era mai emersa quindi credo che non sia molto vera...
-
-
Il punto è capire se si applica l'art 71-72, con relativa sanzione, oppure si rientri nell'ipotesi dell'art 78
Fatto sta che la disciplina sembra confusionaria, e che cambiare uno scarico rientra in entrambe le ipotesi ovvero sia
- dispositivo di scarico non omologato ----> art 72
- modifiche alle caratteristiche indicate dalla carta di circolazione e certificato di omologazione ---- art 78
E qui purtroppo mi sa che non c'è niente da fare, se non si riesce a trovare il confine tra le due norme, le forze dell'ordine potranno applicare sia l'uno che l'altro.:rolleyes:
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
Pepito
Quoto, l'art.78 è in agguato:wink_:
...e chi è quest'avvocato??? Il Ministro della Giustizia???
:biggrin3:
Il valore che può avere la firma di un avvocato su un foglio qualsiasi con qualcosa di scritto è pari alla mia.
L'avvocato non è un ufficiale pubblico capace di dare forza di legge ad una dichiarazione con la sola apposizione di una firma.
Se questa "dichiarazione vidimata" dovesse esistere prego chi ce l'ha di produrla.
:rolleyes:
Aggiungo che dalla recente riforma del C.d.S questa cosa non era mai emersa quindi credo che non sia molto vera...
ma io non ce l'ho,io dò una informazione che mi è stata data,sperando che qualcuno ne sappia di più,poi cmq penso che un avvocato non metta le firme a cazzo di cane su qualsiasi pezzo di carta
-
seeeee e te ascolta pure un harleysta... uno che si uno che spende tutti sti soldi per una moto che è lunga 3 metri, 1 disco freno, 1800cc e 80 cv, che gira solo con chi ha la sua stessa moto e molto spesso non saluta avrà sicuramente ragione.
il fatto poi che esista un avvocato per la concessionaria che sc rive lettere per i clienti è anacronistico e antimotociclistico
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
maxsamurai
ma io non ce l'ho,io dò una informazione che mi è stata data,sperando che qualcuno ne sappia di più,poi cmq penso che un avvocato non metta le firme a cazzo di cane su qualsiasi pezzo di carta
Guarda, io dubito proprio che un avvocato firmi un pezzo di carta...anzi no.
Può anche metterle a cazzo, la sostanza non cambia.
Che sia come dice il tuo amico che non c'è sequestro per gli scarichi, sia che il sequestro ci sia io dubito che esista un pezzo di carta "vidimato".
Se dovesse esistere ha cmq il valore del 2 di picche davanti alle F.d.O: il fatto che un avv. firmi non è garanzia di verità.
Se non ci dovesse essere sequestro per sopravvenuta modifica dell'art.78 questo è valido anche senza giustificazioni scritte di chi che sia.
Nel caso l'art.78 è modificato e uno zelante operatore ti dovesse sequestrare la carta di circolazione bisogna andare dal giudice in qualunque caso...