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Caro Desmonio
il mio parere no e mio, e la legge che parla chiaro...
Primola EUROPA e la EUROPA e la ITALIA e la ITALIA qua in Italia le cose sono diverse le legge assicurative sono diverse
Primo che tutto dobbiamo capire cosa e un terreno privato giustamente lo dice la parola e PRIVATO DIACCESSO di entrare qualsiasi persona, attraverso di IMPEDIMENTO FISICO,, recisioni di tutti tipi (parete, filo spinato, sbarre ecc. ) allora e privato,,, e dire no può entrare NESSUNA PERSONA ne anche un BASTARDO con tutta la voglia di fare LA MULTA.
si tratta di aree in cui è possibile anche sostare, ma a cui non è consentito l’accesso al pubblico. Zone in cui le compagnie assicurative non sono tenute a garantire la copertura assicurativa e, in caso di incidenti, saranno i soggetti a risarcire/coprire i danni causati.
La proprietà privata si puo entrare qualsiasi persona LASCIA DI ESSERE PRIVATO,, Esempio il cortile condominiale, il parcheggio del supermercato, una strada no transennata, ( come il caso di qui se parla in questo post ) un parcheggio sotterraneo di un palazzo ( pensate si se prende fuoco e bruciano 50 macchine e risulta SENZA RC ),oppure di zone nelle quali si effettuano operazioni di carico e scarico merci. in questo caso la macchina NON PUO ESSERE PRIVA DI RC AUTO.
Infatti, sono soggetti alle norme del codice della strada e all’articolo2054 del Codice Civile, oltre all’assicurazione obbligatoria. Pertanto in tutti gli spazi il cui accesso è aperto a un numero indistinto di persone, vengono applicate le norme sulla RC AUTOe sul risarcimento danni. Questo andrà corrisposto ogni volta in cui l’area privata sia di uso pubblico, anche all’assicurazione obbligatoria (legge n.990 del 1969).
Logicamente se io ho una macchina dietro il fenile in campagna e in proprietà privata perché di quella parte non ce passaggio e uso pubblico PUO ESSERE PRIVA DI RC AUTO.
giudici hanno, comunque, già sottolineato le enormi ripercussioni che l'eventuale recepimento della normativa europea potrebbe avere nel nostro Paese. Se l'assicurazione, infatti, dovesse "essere parametrata a ogni uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale", sottolineano, ci sarebbero inevitabili "ricadute" dal punto di vista dell'economia generale. "Per un verso - osservano i giudici - prospettiva di un incremento finale dei premi assicurativi, per l'altro di lettura di questi come redistribuzione sociale dei costi dei sinistri, nell'ottica di una più compiuta tutela delle vittime".
Il Collegio pone quindi alle Sezioni Unite il seguente quesito: "Se l'articolo 122 del codice delle assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale".
Se fosse applicata anche in Italia l'interpretazione europea, dovrebbero essere oggetto di copertura assicurativa i muletti che lavorano negli stabilimenti, i fuoristrada, le moto quando percorrono strade private.
La legge italiana, come detto, prevede che l'assicurazione non sia tenuta a versare un solo euro ai familiari della vittima in quanto copre i danni solo quando il sinistro si verifica su strade pubbliche o a queste equiparate. Quella europea non pone limiti: l'assicurazione copre i danni dall'uso del veicolo a prescindere dal contesto della circolazione stradale.
TONY le magnific
Sono due anni che se ne parla, in seguito ad un incidente causato da un ragazzo che aveva preso l'auto del padre ,non assicurata.
L'articolo mi lascia molto perplesso, non ha senso lasciare la possibilità di sospensione..quando la polizza è sospesa non c'è nessuna copertura assicurativa ed il veicolo è a tutti gli effetti non assicurato