...cavoli mi dispiace!!!:cry:...le strade italiane sono un campo di guerra!!!:buuu:
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...cavoli mi dispiace!!!:cry:...le strade italiane sono un campo di guerra!!!:buuu:
dispiace.....
tuttavia, anche se solo minimamente segnalati, non penso tu abbia possibilita' alcuna di poter vincer un ricorso...
Ciao, ti invio una copia dell'articolo del Regolamento del codice della strada che disciplina l'installazione dei dissuasori di velocità (cd Dossi). Non conosco la tua situazione ma secondome è importante che verifichi queste cose:
1)le strade dove si possono installare i dossi sono solo strade di traffico secondarie e non vie di scorrimento principale.
2)prima del dosso deve esserci il cartello indicante il dosso e la velocità massima (generalmente i 30 km.h).
3) le pendenze dei dossi devono essere quelle previste dal regolamento (fig. II 474 art. 179 del Regolamento) e devono essere colorate con vernice gialla e nera (il colore deve essere mantenuto in efficienza)
Se qualcosa di tutto questo non corrsponde allora di consiglierei di provare una richiesta danni all'ente proprietario della strada. Ti avviso che comunque un concorso di colpa ti sarà imputato.
Spero di esserti stato utile e
un lampeggio
Decreto Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada
Articolo 179
TITOLO II - Costruzione e tutela delle strade
Capo II
§6 Segnali complementari (Art.42 del CdS)
(Art. 42 CdS) (Rallentatori di velocità)
1. Su tutte le strade, per tutta la lunghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali, ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione
2. I sistemi di rallentamento ad effetto ottico sono realizzati mediante applicazione in serie di almeno 4 strisce bianche rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia e di stanziamento decrescente. La prima striscia deve avere una larghezza di 20 cm, le successive con incremento di almeno 10 cm di larghezza (fig. II.473).
3. I sistemi di rallentamento ad effetto acustico sono realizzati mediante irruvidimento della pavimentazione stradale ottenuta con la scarnificazione o incisione superficiale della stessa o con l'applicazione di strati sottili di materiale in rilievo in aderenza, eventualmente integrato con dispositivi rifrangenti. Tali dispositivi possono anche determinare effetti vibratori di limitata intensità.
4. Sulle strade dove vige un limite di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h si possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli (fig. II.474) visibili sia di giorno che di notte.
5. I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.
6. I dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni:
a) per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;
b) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;
c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm.
I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) può essere realizzato anche in conglomerato. Nella zona interessata dai dossi devono essere adottate idonee misure per l'allontanamento delle acque. Nelle installazioni in serie la distanza tra rallentatori di cui al comma 4, deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione adottata.
7. Il presegnalamento è costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di formato preferibilmente ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso è abbinato il segnale di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con un valore compreso tra 50 e 20, salvo che sulla strada non sia già imposto un limite massimo di velocità di pari entità. Una serie di rallentatori deve essere indicata mediante analoghi segnali e pannello integrativo con la parola «serie» oppure «n....... rallentatori».
8. I rallentatori di velocità prefabbricati devono essere fortemente ancorati alla pavimentazione, onde evitare spostamenti o distacchi dei singoli elementi o parte di essi, e devono essere facilmente rimovibili. La superficie superiore dei rallentatori sia prefabbricati che strutturali deve essere antisdrucciolevole.
9. I dispositivi rallentatori di velocità prefabbricati devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Tutti i tipi di rallentatori sono posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada che ne determina il tipo e la ubicazione.
(1)
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(1) Articolo così modificato dall'art.107 del DPR, n. 610/96
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si quoto,e poi mi sembrava che c'era anche l'altezza che non andava bene,erano troppo alti.............
...........cmq non sò se c'entra,ma un mio amico,qualche anno fa con lo scooter,fece una strada del mio paese,con varie buche,ma cmq trafficata,beh,prese una buca forse a 70 all'ora,bella profonda,e spaccò gomma,sospensione post,sottosella rotto contro la gomma..........e un paio di carene...............beh face denuncia al comune e gli ripagarono tutto........
li ho sempre odiati quei dossi :mad:
se non sono segnalati bene e superano un tot di cm non sono legali sopratutto dopo la tua esperienza...vai in nel comune dove ti è successo e fatti sentire anche xchè potrebbe capitare ad altri
x il resto mi spiace della caduta
Bè è tutto chiaro, se ci sono i presupposti per un ricorso prova ad informarti....
Non mi è chiara la definizione di STRADA RESIDENZIALE, e a occhio un pò assurda perchè normalmente i dossi si trovano nei centri o poco fuori dove vige ancora il limite di 50 km/h quindi è possibile installarli e inoltre se ci sono case (credo proprio di si...) può essere considerata strada residenziale. Chiedo info agli esperti del settore.....forse "strada residenziale" tiene conto della densità abitativa nel tratto della medesima. Bò...
Il codice della strada da questa definizione:
ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.
Vuol dire che è un'area posta all'intero di centro abitato dove la funzione principale delle strade e quella di consentire l'accesso ai residenti. C'è un apposito cartello che le individua e di solito il limite di velocità è 30 km.h.
Non credo peròche questo aspetto sia importante. Secondo me ha maggior rileivo l'indicazione di dove non si mossono mettere e cioè sulle strade che costituiscono itinerario preferenziale dei mezzi di soccorso, di pronto intervento, pubblici ecc. Basta dimostrare che sulla via dove sono stati installati i dossi transitano con preferenza rispetto ad altre strade secondarie i mezzi di cui sopra.
Un lampeggio
I mezzi di soccorso per me circolano preferenzialmente sulle strade.....che senso ha "preferenzialmente" ?. Se una persona fà un infarto a casa sua in zona residenziale o un pedone viene travolto nella stessa zona allora......
E' solo una mia considerazione sia ben chiaro ! Quelli sparsi lungo la mia via o nel paese intero tranne un paio sono tutti in zone limite dei 50 se non han cambiato la segnaletica ultimamente....Azz faccio ricorso !!!:biggrin3::biggrin3: