Ma a 98Km/h su limite 50 sono 48 in eccedenza...non dovrebbe esserci anche il ritiro patente con 10 punti in meno???
Mi fido allora...:wink_:
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Scusate confermo 150 giorni....salvo che il veicolo nel frattempo non sia stato rivenduto altrimenti scatterebbero altri 150 giorni....(che e' il mio caso..)
comunque ho contattato proprio ora la polizia stradale secondo loro non arriva piu' al max passano 4 mesi anche cambiando intestatario....ma per fare la prova del nove e levarmi questa grossissima paranoia mi hanno dato un numero diretto a cui comunicare la targa(logicamente della mia provincia) e loro sapranno dirmi con certezza se e' stata elevata contravvenzione o meno..
purtroppo dovro' aspettare lunedi' mattina perche' l'ufficio ha gia' chiuso...
purtroppo......pagare
il sito dell'ACI riporta questo:
Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato entro centocinquanta giorni (360 giorni se la notifica è all'estero) all'effettivo trasgressore oppure, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti obbligati in solido, secondo quanto risulta dai registri del P.R.A. o del Dipartimento per i trasporti terrestri ("Motorizzazione").
Si procede, inoltre, alla notifica nei confronti dei suddetti soggetti, quando pur essendo individuato l'effettivo trasgressore non se ne conosce la residenza, la dimora o il domicilio.
Peraltro, per reperire informazioni utili ai fini della notifica del verbale sia all'effettivo trasgressore sia agli altri soggetti obbligati, è possibile far ricorso alle notizie riportate presso l'Anagrafe tributaria.
La Corte Costituzionale, con sentenza 198/1996, ha stabilito che il termine dei 150 giorni, nel caso in cui l'identificazione dell'effettivo trasgressore avvenga successivamente rispetto al momento in cui la violazione è stata commessa, decorre dalla data in cui l'autorità è in grado di identificarlo.
Decorsi i 150 giorni (o i 360 giorni, per le notifiche all'estero) dall'avvenuta violazione, a meno che tale ritardo non sia giustificato da circostanze che lo legittimano l'obbligo di pagare si estingue per la persona che ha ricevuto la notifica tardiva. Ogni atto successivo da parte dell'amministrazione sarebbe quindi invalido. È opportuno tuttavia che tale circostanza sia oggetto di ricorso per questo motivo specifico, al Prefetto o al Giudice di pace.
Tra le circostanze che giustificano il ritardo di notifica (che devono comunque essere riportate nel verbale) vi è ad esempio la necessità di accertare l'effettivo proprietario del veicolo, a seguito della comunicazione da parte di un precedente proprietario, raggiunto da una notifica precedente, della vendita del veicolo in data anteriore alla violazione; altra ipotesi è quando, a seguito di incidente, la violazione è successivamente accertata a seguito delle indagini svolte dall'organo di polizia intervenuto.
Non costituisce notifica e non è richiesto dalla legge l'avviso lasciato sul parabrezza, anche se corredato di istruzioni per il pagamento; tuttavia, il pagamento della multa nei tempi indicati dall'avviso blocca la notifica "formale" e le maggiori spese ad essa connesse.
caso di violazione al Codice della strada, il verbale deve essere notificato al responsabile entro 150 giorni (360 gg. se residente all'estero) dalla data d'accertamento della violazione. I 150 giorni decorrono dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. Se il 150° giorno è festivo, il termine decade il primo giorno feriale successivo.
Oltre i 150 giorni la notifica è inefficace, salvo circostanze particolari come: mancato aggiornamento del cambio di proprietà o di residenza presso i pubblici registri (art. 386 del regolamento d'esecuzione del Codice della strada), in tal caso il termine di 150 giorni decorre dalla data in cui il comando Arma Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale ecc. ha avuto la possibilità di conoscere i nuovi dati.
:wink_: