fammi sapere MRC!!!!!!!!!!!
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fammi sapere MRC!!!!!!!!!!!
Chissà che succedeva se malauguratamente investivi il vigile che è saltato fuori dal muretto... :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
Per quello che ne so, e ne so poco, se ne fai richiesta dopo la sentenza al Gdp la multa dovrebbe rimanere quella, però tanto si sà, ogni 2 minuti cambiano leggi, strano èh !!!:mad: :mad: :mad:
Ma poteva un TIR sbandare e fare pulito di muretto e pinguini !!!!
Ovvio, senza danni al TIR e all'autista !!!!:ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r:
Sia l' avvocato che la segreteria del GDP mi hanno assicurato che la multa in caso di non accoglimento verrà pagata normalmente.
Se così non sarà la multa me la paga l' avvocato e alla segreteria forò danni per un valore pari alla sanzione
Normativa italiana
La legge italiana stabilisce che i luoghi ove viene effettuato il controllo elettronico della velocità devono essere debitamente presegnalati da apposita segnaletica verticale. Tutte le apparecchiature in uso (art. 142 comma 6 del Codice della strada) devono essere debitamente omologate ed approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici: tra i requisiti vi è la chiara visibilità agli automobilisti (in alcuni Stati gli autovelox vengono nascosti o camuffati). All'atto della rilevazione della velocità eccessiva, salvo eccezioni, gli agenti di controllo devono intimare l'ALT al veicolo e contestare immediatamente la violazione al conducente, tuttavia esistono casi in cui l'infrazione può non essere immediatamente contestata. Difatti, qualora il fermo immediato del veicolo del trasgressore metta in pericolo l'incolumità del conducente, degli operatori di Polizia o la sicurezza del traffico, la contestazione può avvenire a mezzo del servizio postale. In questo caso deve essere fatta menzione e descritte le circostanze pericolose che hanno impedito il fermo dell'auto. Vale la pena di ricordare che, in generale, l'art.384 del D.P.R. 495/92 autorizza alcuni casi di contestazione differita di infrazioni al Codice della Strada.
All'atto della rilevazione, è necessario decurtare dalla velocità rilevata una tolleranza pari al 5% della velocità rilevata (non inferiore a 5km/h). Se la velocità risultante eccede il limite vigente sulla strada, si applicano le seguenti sanzioni:
· Per chi supera il limite massimo di non oltre 10km/h, sanzione amministrativa da 35 e 143 €
· Per chi supera il limite massimo di oltre 10 km/h, ma non di oltre 40 km/h, sanzione amministrativa da 143 a 573 € e decurtazione di 2 punti patente
· Per chi supera il limite massimo di oltre 40 km/h, sanzione amministrativa da 357 a 1433 €, decurtazione di 10 punti patente nonché ritiro e sospensione della stessa da 1 a 3 mesi (in caso di conducente neopatentato sospensione da 3 a 6 mesi).
I punti decurtati dalla patente sono raddoppiati nel caso in cui il titolare l'abbia conseguita da meno di 3 anni!
ma non c'èera anche la legge secondo cui se non viene identificato il conducente non si possono decurtare i punti?????????????????
In caso di mancata contestazione immediata
Il proprietario del veicolo deve dichiarare chi era alla guida altrimenti si paga una multa salatissima o bisogna ricorre al GDP.
La moda è una cosa talmente brutta che va cambiata ogni sei mesi ( Oscar Wilde)
Ecco perche ho preso una triumph