Originariamente Scritto da
navigator
L'atto di vendita sul CDP ti toglie da tutti i guai penali, la mancata trascrizione al PRA può darti rogne burocratiche.
Art. 1336 C.C.
Difatti, mentre la Compravendita, intervenuta tra Venditore ed Acquirente, si configura come un Contratto Traslativo ad effetti reali “immediati”, i quali si realizzano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato (art. 1376 C.C.), la Trascrizione della stessa al P.R.A. non ha alcun effetto “costitutivo”, ma è, soltanto, una forma di “Pubblicità Dichiarativa”, idonea a dirimere eventuali conflitti tra più Acquirenti.
Pertanto, posto che, per costante Giurisprudenza di legittimità, “l’effettiva titolarità della proprietà va accertata alla stregua delle comuni regole civilistiche, in base alle quali, in caso di vendita dell’autoveicolo, l’effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti…”, e che “le risultanze del pubblico registro automobilistico, sul quale non sia stata effettuata tale trascrizione…. hanno un valore di presunzione semplice, che può esser vinta con ogni mezzo di prova”, ne consegue che “Proprietario” del veicolo è colui che tale diritto ha acquistato a seguito e per effetto del Contratto traslativo di Compravendita, a nulla rilevando l’omessa trascrizione al P.R.A. dell’avvenuto acquisto.
mi sembra che non ci siano dubbi su quello che può succedere per mancata trascrizione.