ma secondo voi quello tipo mad docor è in regola?
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ma secondo voi quello tipo mad docor è in regola?
proprio su 2 ruote di questo mese parlano delle leggi con tanto di articolo e codice che anche cambiando il portatarga ma anche le sole frecce ti possono sequestrare il libretto questo xchè successo a un lettore e a quanto pare non puo far reclamo....provate a darci un occhio è all'ultima pagina..............robe da matti!
Non sono daccordo, infatti:
Inclinazione e posizionamento della targa del motoveicolo o del portatarga.
La cosa è più complicata del docuto: dal sito del vigile amico.
Buongiorno, a due amici centauri una "brillante" pattuglia di carabinieri ha ritirato il libretto di circolazione (+ oltre 300 euro di multa) della loro moto perchè hanno sostituito il portatarga con uno fatto da loro. Premetto che sono state rispettate tutte le caratteristiche originali (30° di inclinazione, visibilità, ecc.....). la motivazione del ritiro riguarda l'articolo (non so ancora quale) riguardante la sostituzione dell'alloggiamento targa. ma è mai possibile? Ciò significa che non potrò mai sostituire il portatarga originale? Grazie
Al di là dei giudizi da lei espressi che non paiono giustificati se non dal suo disappunto, la sanzione irrogata, anche in base all’entità della somma riportata, fa riferimento all’articolo 78 che prescrive l’aggiornamento della carta di circolazione quando vengono effettuate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali riportate nel certificato di omologazione e nella carta di circolazione. In realtà l’alloggiamento della targa è una caratteristica costruttiva prevista nell’appendice VI del titolo III nel regolamento del Codice della strada (al punto G lettera a). La lettura dell’articolo 78 non aiuta poiché mentre al primo comma prescrive la visita e prova e quindi l’aggiornamento del documento di circolazione in ogni caso di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali (che sono tutte riportate nel suddetto allegato), nella parte sanzionatoria punisce solo i casi in cui le modifiche riguardino le caratteristiche riportate nel certificato di omologazione e nella carta di circolazione. Sicuramente l’alloggiamento della targa non è riportato nella carta di circolazione e quindi seppure violato il precetto generale del comma 1 dell’articolo 78, pare difficile l’applicazione della parte sanzionatoria. Semmai si potrebbe verificare la violazione dell’articolo 100 per l’apposizione non regolamentare della targa, che lei però mi dice essere stata effettuata a regola d’arte nel rispetto della normativa vigente. Le consiglio di contattare la motorizzazione onde accertare se la modifica dell’alloggiamento della targa sia soggetta a visita e prova; l’aspetto sanzionatorio è comunque senz’altro carente, anche se la ratio è quella di evitare qualsiasi modifica non approvata e registrata.
PS: quello che invece sembra chiaro è che se li lascia L'alloggiamento della targa originale, così come la luce di illluminazione, non si dovrebbe incorrere in sanzioni di alcun tipo ( sempre che si rispetti ilo posizionamento e l'inclinazione).
Altro esempio in cui si dimostra l'ignoranza di chi esegue il posto di blocco.
Io mi farei una stampa di queste segnalazioni:Vi scrivo per interpellarvi in merito ad una situazione verificatasi una delle recenti domeniche mentre, con un gruppo di amici, stavamo effettuando una gita in moto. Siamo stati fermati da un posto di blocco dei carabinieri presso una località del Lazio e, con grande sorpresa, due nostri compagni si sono visti ritirare la carta di circolazione in quanto gli è stato contestata la presenza di un porta-targa non originale. Chiarisco un paio di punti fondamentali:
1) i portatarga incriminati presentavano un inclinazione assolutamente normale ed in ogni caso, gli agenti non hanno fatto alcun riferimento a questo parametro.
2) entrambi i portatarga presentavano sia la luce di illuminazione targa sia il catarifrangente rettangolare entrambi riportanti i codici di omologazione e
3) i due portatarga erano accessoriati di indicatori di direzione riportanti regolari codici di omologazione e
4) nessuna delle 2 moto presentava alcuna altra modifica irregolare che potesse giustificare la sanzione applicata(resta comunque che sul verbale è stato scritto come motivazione portatarga non originale).
Ora io mi chiedo se in questo caso non si possa parlare di sopruso in quanto, da quanto riportato dal codice della strada, il porta-targa non costituisce caratteristica costruttiva del mezzo ed è sufficiente che rispetti le norme in merito all'inclinazione ed alla presenza degli appositi dispositivi di illuminazione e segnalazione.
A voi un chiarimento Grazie Nicola
Dalle informazioni contenute nella domanda pare che tutto sia in regola ma sul verbale ci sarà pure l'articolo violato e il fatto contestato. Dall'esame del verbale e dalla lettura del Codice si potrà verificare se il verbale è corretto è meno. Non si vede perchè un'organo di polizia deve mettere in atto un "sopruso" tramite un verbale "scritto". Mi sembra eccessivo e se fosse tutto regolare mi sento di dire che quell'organo di polizia probabilmente ha sbagliato e..."errare è umano".
n.d.r.: Se è tutto omologato ed in regola, i suoi amici non avranno difficoltà a superare la revisione senza apportare modifiche!
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Questo è il coppo di grazia:
Volevo sapere se volendo cambiare il porta targa alla mia moto basterebbe che quello nuovo riporti la giusta inclinazione (Fino a 30° rispetto alla verticale credo), oppure deve essere per forza omologato dalla motorizzazione civile e se si quanto costa ? Grazie, Giorgio.
Le modalità di installazione delle targhe sono dettate nell’art. 259 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada – in relazione all’art. 100 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 – nuovo Codice della Strada -.
Nello specifico, la posizione della targa posteriore, rispetto alla verticale, deve essere genericamente apposta con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richieda, essa può essere anche inclinata, rispetto alla verticale, di un angolo non superiore a 30°. Infine, la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani ( sopra – sotto – destra – sinistra ).
Se detti parametri vengono rispettati sei nella norma, altrimenti devi posizionare la targa come prescrive il Codice della Strada. A proposito, in caso di non conformità, l’art. 78 – comma 4 – del D.Lgs. 285/92 prevede come sanzione accessoria il ritiro della carta di circolazione.
Per quanto riguarda l’accessorio specifico, è essenziale che all’atto dell’acquisto ti accerta dal rivenditore che la cornice portatarga sia di materiale opaco e che, una volta montata, ricopra il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm..
è propiro uno schifo tutto questo!!!!!!!!
veniamo considerati proprio come terroristi
x gglm:
a me la seconda parte nn sembra sfavorevole...luci varie erano al loro posto come nell'originale...le quote ci sono...dato che rispecchiano distanze e illuminazione
luce targa(originale)sopra
frecce ai lati(originali)