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Citazione:
Originariamente Scritto da
Lady veRSys
libertà di parola...............
esiste nella costituzione europea????
(avv. Antonello Tomanelli)
Quando nel 1946 i Costituenti si misero al lavoro per scrivere la Costituzione Repubblicana del 1948, avevano le idee molto chiare in materia di libertà di manifestazione del pensiero. Necessitava una rottura con l’ordinamento fascista, nato sotto la vigenza dello Statuto Albertino del 1848 (una sorta di “Costituzione flessibile”, cioè modificabile con legge ordinaria) nel quale mancava totalmente una norma che garantisse la libertà di manifestazione del pensiero, intesa come diritto dell’individuo. D’altro canto, le leggi del fascismo fin dal 1923 avevano conferito ai Prefetti (che costituiscono l’articolazione periferica del Governo) un potere pressoché assoluto di procedere al sequestro di quotidiani e periodici, nonché all’allontanamento dei loro direttori. Un potere reso possibile dalla timidezza con cui l’art. 28 dello Statuto Albertino pretendeva di garantire la libertà di stampa (“La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi”).
La rottura col passato fascista avvenne con la formulazione dell’art. 21 Cost., comma 1°, secondo cui “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” (si badi bene: “ogni altro mezzo di diffusione”, come è oggi internet). Un diritto costituzionale di tutti, quindi, non di una ristretta cerchia di soggetti assunti da giornali costantemente sotto il tiro dei prefetti. E per la stampa veniva prevista al comma 2° una libertà incondizionata: “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”, ossia i due istituti utilizzati sistematicamente dai prefetti fascisti.
Tuttavia, i Costituenti sapevano bene che la rottura definitiva col Ventennio fascista poteva avvenire soltanto stabilendo inequivocabilmente, e a livello costituzionale, l'assoluta incompetenza di qualsiasi organo facente capo al Potere Esecutivo (come sono i prefetti) di intervenire in materia di libertà di stampa. Nacque così il terzo comma dell’art. 21 Cost., il quale stabilì che la stampa può essere oggetto di sequestro “soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi”. In altre parole, limitazioni alla libertà di stampa possono provenire soltanto dal Potere Giudiziario, ossia da quella magistratura che secondo l’art. 104, comma 1, Cost. “costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”, segnatamente dal Potere Esecutivo.