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Stinit
per esperienza ti dico che le fdo 9/10 intanto la multa te la fanno...tu per far valere la dicitura "senza la copertura dell'assicurazione" poi devi fare ricorso al gdp pagare i 43 euro e poi metterti nelle sue mani sperando che ti dia ragione...se consideri che pagandola subito hai il 25% di sconto...mettici tutto il tempo perso per presentare ricorso e per seguire la cosa...mettici il rischio di non ottenere giustizia (non è scontato)...
io non ve lo consiglio di girare con l'assicurazione scaduta...non conviene
Le F.O. applicano il codice, se non vi è sanzione, non contestano nulla! In caso dovessi essere fermato da un agente "impreparato/non aggiornato" si fa ricorso al giudice di pace o al Prefetto (gratuitamente) ed è palese che si vinca. Ciao e buone feste
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Originariamente Scritto da
LucaT
i 15 giorni ci sono sicuramente. mi sono informato per la moto proprio questo mese. l'assicurazione mi scadeva il 4 dicembre e stavolta invece che bloccarla verso metà novembre ho preferito farla scadere e sfruttare la copertura fino al 20 dicembre.
mi suona strano invece il discorso della multa. l'assicurazione me l'avrebbe dovuto dire che coperto in caso di incidente ma ero passibile di multa. probabilmente mi sarei comportato diversamente
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michimaus
Non vi è nessuna sanzione, sei coperto per 15 giorni dalla scadenza. Se ti fermano, digli la verità, e fai vedere il certificato assicurativo scaduto. Buon Natale!!!
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tbb800
che io sappia nei 15 giorni successivi alla scadenza non c'è nessuna sanzione
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Angelik57
Polizza auto scaduta da pochi giorni: c’è un periodo di tolleranza
Se la tua assicurazione auto è scaduta da 1 o 2 giorni, non preoccuparti, sei ancora in tempo per rimediare senza gravi conseguenze. Esiste infatti un periodo di tolleranza di 15 giorni durante il quale la copertura assicurativa viene garantita comunque dalla vecchia compagnia, anche se ti sei dimenticato di rinnovare la polizza. Se invece stai guidando con una polizza auto scaduta da 16 giorni o più, le conseguenze possono essere molto spiacevoli (sanzioni salatissime e sequestro immediato del veicolo).
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michimaus
Le F.O. applicano il codice, se non vi è sanzione, non contestano nulla! In caso dovessi essere fermato da un agente "impreparato/non aggiornato" si fa ricorso al giudice di pace o al Prefetto (gratuitamente) ed è palese che si vinca. Ciao e buone feste
Da noi (purtroppo)spesso vanno "a portafogli" con le multe per velocità non consona...figurati se ti beccano con l'assicurazione scaduta...tanto poi a cercare di farti valere devi essere tu mica loro!
...ripeto...imho non conviene...oggi uno smartphone lo hanno tutti...su google calendar segni la scadenza e quando è ora paghi senza ritardo
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Io invece mi chiedo: Perchè pagarla anche scaduta con il comporto di 15gg??????
Annotatevi il pagamento/rinnovo qualche giorno prima della scadenza.......gli smartphone sono stati progettati anche per questo!!!!!!!!!!!!
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Aggiungo, per averlo letto su Quattroruote qualche tempo fa , che la copertura furto/incendio decade sicuramente il giorno dopo della scadenza della polizza (niente 15 giorni di proroga quindi)
Se siete in questa condizione attenzione dunque!
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Citazione:
Originariamente Scritto da
bessol
Aggiungo, per averlo letto su Quattroruote qualche tempo fa , che la copertura furto/incendio decade sicuramente il giorno dopo della scadenza della polizza (niente 15 giorni di proroga quindi)
Se siete in questa condizione attenzione dunque!
Oh ragazzi, io non ho la pretesa che crediate a quel che scrivo io, ma se vi cito il Codice della Strada e il Codice civile, e voi mi argomentate il contrario citando articoli di Segugio.it o di Quattroruote...beh, che vi devo dire, valutate quale fonte sia più meritevole :sad:
Comunque, per chi ritiene i testi normativi ancor oggi meritevoli di maggior credibilità di un articolo di giornale, basta rileggere:
1) art. 193 comma 2 Cds
2) art. 1901 codice civile
La copertura assicurativa opera sempre e comunque anche nei 15 giorni successivi alla scadenza della polizza (e la compagnia è tenuta a coprire l'assicurato addirittura nel caso in cui questi non provveda nemmeno successivamente a pagare la polizza scaduta, salvo poi promuovere azione di rivalsa), e in quei 15 giorni non c'è nessuna sanzione amministrativa o di altra natura.
Da ultimo, la Corte di Cassazione, sez. VI, con ordinanza 12/07/2017 n° 17207, ha ribadito che la copertura assicurativa di cui all'art. 1901 cc (i 15 giorni successivi alla scadenza della polizza) si applica anche alla polizza furto/incendio, (ovviamente se questa era prevista nella polizza iniziale)
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Citazione:
Originariamente Scritto da
LucaT
i 15 giorni ci sono sicuramente. mi sono informato per la moto proprio questo mese. l'assicurazione mi scadeva il 4 dicembre e stavolta invece che bloccarla verso metà novembre ho preferito farla scadere e sfruttare la copertura fino al 20 dicembre.
mi suona strano invece il discorso della multa. l'assicurazione me l'avrebbe dovuto dire che coperto in caso di incidente ma ero passibile di multa. probabilmente mi sarei comportato diversamente
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Originariamente Scritto da
michimaus
Non vi è nessuna sanzione, sei coperto per 15 giorni dalla scadenza. Se ti fermano, digli la verità, e fai vedere il certificato assicurativo scaduto. Buon Natale!!!
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Originariamente Scritto da
tbb800
che io sappia nei 15 giorni successivi alla scadenza non c'è nessuna sanzione
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Originariamente Scritto da
Angelik57
Polizza auto scaduta da pochi giorni: c’è un periodo di tolleranza
Se la tua assicurazione auto è scaduta da 1 o 2 giorni, non preoccuparti, sei ancora in tempo per rimediare senza gravi conseguenze. Esiste infatti un periodo di tolleranza di 15 giorni durante il quale la copertura assicurativa viene garantita comunque dalla vecchia compagnia, anche se ti sei dimenticato di rinnovare la polizza. Se invece stai guidando con una polizza auto scaduta da 16 giorni o più, le conseguenze possono essere molto spiacevoli (sanzioni salatissime e sequestro immediato del veicolo).
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Originariamente Scritto da
Shining
Oh ragazzi, io non ho la pretesa che crediate a quel che scrivo io, ma se vi cito il Codice della Strada e il Codice civile, e voi mi argomentate il contrario citando articoli di Segugio.it o di Quattroruote...beh, che vi devo dire, valutate quale fonte sia più meritevole :sad:
Comunque, per chi ritiene i testi normativi ancor oggi meritevoli di maggior credibilità di un articolo di giornale, basta rileggere:
1) art. 193 comma 2 Cds
2) art. 1901 codice civile
La copertura assicurativa opera sempre e comunque anche nei 15 giorni successivi alla scadenza della polizza (e la compagnia è tenuta a coprire l'assicurato addirittura nel caso in cui questi non provveda nemmeno successivamente a pagare la polizza scaduta, salvo poi promuovere azione di rivalsa), e in quei 15 giorni non c'è nessuna sanzione amministrativa o di altra natura.
Da ultimo, la Corte di Cassazione, sez. VI, con ordinanza 12/07/2017 n° 17207, ha ribadito che la copertura assicurativa di cui all'art. 1901 cc (i 15 giorni successivi alla scadenza della polizza) si applica anche alla polizza furto/incendio, (ovviamente se questa era prevista nella polizza iniziale)
Nessuno dice che non hai ragione...ma provaci a farti beccare con l'assicurazione scaduta...poi mentre ti scrivono la multa prova a spiegare agli agenti la questione in punta di diritto...io nn credo che valga la pena di provare...
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Io so che una volta con il tacito rinnovo c'erano i 15 gg di tolleranza. Ma da quando hanno tolto l'obbligo di disdetta 15 o 20 gg prima della scadenza, missa' che è più così. Cmq senti l'assicurazione e amen.
Inviato dal mio LG-M320 utilizzando Tapatalk
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Originariamente Scritto da
Crash5wv297
Io so che una volta con il tacito rinnovo c'erano i 15 gg di tolleranza. Ma da quando hanno tolto l'obbligo di disdetta 15 o 20 gg prima della scadenza, missa' che è più così. Cmq senti l'assicurazione e amen.
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NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
e allora cosa scrivo a fare? :chair::chair::chair::biggrin3:
P.S.
Oltre a quanto ho scritto nei precedenti messaggi:
Il Ministero dell’Interno il 14 febbraio 2013, ha pubblicato una circolare nella quale sgombra ogni eventuale dubbio per le Forze dell'Ordine e specifica che “per un periodo limitato di quindici giorni dalla scadenza, l’assicurato, in attesa di sottoscrivere un altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare a esibire il certificato e il contrassegno scaduti”.
La circolare in questione emessa dal Ministero dell’Interno interpreta l’articolo 22 del decreto legge 179/12, che è subentrato modificando il d.l. 209/09 del codice delle assicurazioni private, introducendo l’articolo 170-bis sull’esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative.
In altre parole con il tagliando dell’assicurazione scaduto è possibile circolare per altri 15 giorni successivi alla polizza di assicurazione scaduta e non è possibile essere multati dalle autorità.
Questa novità è valida per tutti i conducenti assicurati, è possibile circolare ed esibire temporaneamente il tagliando dell’assicurazione scaduta ed il relativo certificato per i successivi 15 giorni della risoluzione del contratto.
Inoltre le compagnie assicurative possono stipulare contratti assicurativi obbligatori Rc auto della durata di un anno che non si rinnovano più alla scadenza, bensì si risolvono automaticamente allo scadere del contratto, con esplicito divieto di rinnovo tacito.
Dal suo canto, la compagnia assicurativa ha l’obbligo di avvisare l’assicurato almeno 30gg prima che l’assicurazione sia scaduta e deve mantenere valida la garanzia prestata con la precedente polizza per i 15 giorni successivi.
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Citazione:
Originariamente Scritto da
Shining
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
e allora cosa scrivo a fare? :chair::chair::chair::biggrin3:
P.S.
Oltre a quanto ho scritto nei precedenti messaggi:
Il Ministero dell’Interno il 14 febbraio 2013, ha pubblicato una circolare nella quale sgombra ogni eventuale dubbio per le Forze dell'Ordine e specifica che “per un periodo limitato di quindici giorni dalla scadenza, l’assicurato, in attesa di sottoscrivere un altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare a esibire il certificato e il contrassegno scaduti”.
La circolare in questione emessa dal Ministero dell’Interno interpreta l’articolo 22 del decreto legge 179/12, che è subentrato modificando il d.l. 209/09 del codice delle assicurazioni private, introducendo l’articolo 170-bis sull’esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative.
In altre parole con il tagliando dell’assicurazione scaduto è possibile circolare per altri 15 giorni successivi alla polizza di assicurazione scaduta e non è possibile essere multati dalle autorità.
Questa novità è valida per tutti i conducenti assicurati, è possibile circolare ed esibire temporaneamente il tagliando dell’assicurazione scaduta ed il relativo certificato per i successivi 15 giorni della risoluzione del contratto.
Inoltre le compagnie assicurative possono stipulare contratti assicurativi obbligatori Rc auto della durata di un anno che non si rinnovano più alla scadenza, bensì si risolvono automaticamente allo scadere del contratto, con esplicito divieto di rinnovo tacito.
Dal suo canto, la compagnia assicurativa ha l’obbligo di avvisare l’assicurato almeno 30gg prima che l’assicurazione sia scaduta e deve mantenere valida la garanzia prestata con la precedente polizza per i 15 giorni successivi.
Quanto scritto da Shining,è vangelo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:oook::oook: