Citazione:
Originariamente Scritto da
Venanzio
L'omicidio colposo, previsto dall'art. 589 del Codice Penale, si ha quando qualcuno, per colpa, determina l'evento-morte di una persona. All'accertamento causale si aggiunge quello sul "nesso colposo": l'evento dev'essere la concretizzazione della regola cautelare violata. Il reato è un reato comune di evento a forma libera.
« Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. »
A quanto sopra, per comprendere come si sia arrivati
agli otto anni di condanna, si deve aggiungere che
l'imputato ha chiesto di procedere con il rito abbreviato,
cosa che ha comportato lo sconto di un terzo della pena
passando così dai 15 anni di massima pena prevista
ai 10... inoltre il giudice ha ritenuto di applicare anche
le attenuanti generiche, che nel nostro paese sono di
applicazione pressochè costante, giungendo così agli
anni 8 di cui si parla.
Diciamo che le vere aberrazioni potrebbero cominciare
dopo, lontano dalle luci dei riflettori... ulteriori cali
della pena in sede di appello (altra prassi consolidata,
senza parlare dell'assurdità di ulteriori processi senza
che vi siano nuove prove...) che potrebbero facilmente
portare la pena ad anni 6, o 5... ulteriori sconti di pena
derivanti dalla buona condotta (in altri paesi la cattiva
condotta in carcere è punita con ulteriore reclusione, da
noi di deve "premiare" chi si comporta normalmente...)
... la possibilità di cominciare a tornare libero dopo aver
scontato metà della pena inflitta... e si capisce perchè
l'imputato, pur responsabile di otto decessi, fra 3 anni
potrebbe già essere in giro... a ognuno le sue conclusioni.