ciao granata....
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Io mi domando...ma che bisogno c'è di usare tutti questi trucchi per non prendere la multa???
Rispettiamo i limiti e basta....
Se un domani...sfiga vuole...che il cogl...di turno..becca l'auto x strada...e nessuno riesce a prendere la targa perchè illeggibile...non vi girano i maroni????
Beh allora....rispettiamo il codice della strada...in quanto il primo rispetto e per noi stessi...e poi x gli altri....
si ma se ti beccano ti rifanno la canna di scarico nuova, nuova...su ste cose meglio non scherzare, va bene la targa "vista stelle", la targa mezza m'brattata con macchie cadute li per caso, la polvere etc.etc....ma certe altre cose meglio lasciarle, una denuncia penale anche se poi tutto finisce nel nulla o poco più costa soldi da dare all'avvocato e poi resta sempre sul gropppone un precedente di polizia.
comunque ecco l'art.100 del cds
Articolo 100
Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
6. (Abrogato).
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l’intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all’articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l’Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell’articolo 102, comma 3.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali,fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o
sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 lettera b). è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €74,00 a €296,00.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€1.754,00 a €7.018,00.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €22,00 a €88,00.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa
targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle
violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo
amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è
applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
poi andate anche e vedervi il regolamento di attuazione qui
Articolo 100 del Codice della Strada - Regolamento di Attuazione
ci sono tante info utili.
Ma quello che dici tu è a discrezionalità dell'agente operante...
l'articolo idoneo da applicare è il 102.
Se vuole farti proprio male...allora ti applica il 100.
A proposito non c'e' uno sprai per fare allungare l'uccello?
Ha ragione bond972 sulla canna di scarico che ti rifanno ex-novo...
Io col Cagiva Raptor 125 ho fatto la furbata di cambiare i numeri della targa col grasso della catena applicato ad arte...
Un mio amico carabiniere mi ha visto in giro e mi ha detto che così si rischia una denuncia penale, multona mega-galattica e non so quanti punti...
Per me non ne vale la pena, vado in giro tranquillo, mi faccio le mie sante sparate anche a pallettoni, un pò di buon senso (rallentare nei paesi), occhio acuto e riflessi pronti (per il multanova nelle macchine parcheggiate) e soprattutto mai usare la moto di domenica.