la mia targa è inclinata di 30 gradi, quindi dovrei essere nel giusto, ma però l'ho spostata..
http://i45.tinypic.com/2v7x9nc.jpg
dite che mi arrestano??
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la mia targa è inclinata di 30 gradi, quindi dovrei essere nel giusto, ma però l'ho spostata..
http://i45.tinypic.com/2v7x9nc.jpg
dite che mi arrestano??
LA SANSIONE PREVISTA DAL CODICE DELLA STRADA PER ""INSTALLAZIONE DELLA TARGA CON ANGOLAZIONE RISPETTO ALLA VERTICALE MAGGIORE DEI 30° GRADI CONSENTITI"" NON E' DI 78 EURO COME VIENE CITATO IN QUESTO POST MA PUO' VARIARE DAI 113 A BEN 221 EURO!!!!!
INFATTI IL VERBALE PREVISOTO DAL CODICE DELLA STRADA PER QUESTA INFRAZIONE NON E' UNO MA BEN 2!!
- ARTICOLO 100 COMMA 11
comma 9)__Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
b) la collocazione e le modalità di installazione
comma 11)__Chiunque viola le disposizioni del comma 9, lett. b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 78
- ARTICOLO 102 COMMA 7
Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143
E' CHIARO CHE SE LA TARGA E' INCLINATA E RISULTA ILLEGIBILE (art.102 com.7) E' DOVUTO A UN ERRATO INSTALLAMENTO DELLA TARGA (art.100 com.11)
davvero??? :cipenso:
...ho fatto una piccola ricerca e il risultato è ben diverso. Allora ho letto l'art.236 del regolamento di esecuzione del cds che riguarda le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli e mi rimanda all'appendice V del presente titolo. Controllo lì e noto che al punto G (disposizioni fiscali), lettera a), è indicato proprio l'alloggiamento targa. Il risultato mi riporta dritto dritto all'art.78 cds (389 euro + ritiro della carta di circolazione). A me pare che ci sia poco spazio per interpretazioni, comunque ognuno giudichi da se :cry:
Automobile Club d'Italia: Regolamento Art. 78
Automobile Club d'Italia: Appendice V - Art. 227 (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi)
78
caro triumphista questa sansione non può essere emessa in quanto il portatarga non prevede alcuna omologazione(controlla nel libretto della tua moto)..è chiaro che deve stare sempre e comunque alloggiata nelle parti del sottocodone..molta gente ha avuto la sfortuna di aver preso questa multa salata ma i più furbi hanno fatto ricorso e non so di nessuno che l'abbia perso..
hahaha sugli scarichi originali l'omologazione è riportata sul terminale stesso..se compri uno scarico aftermarket infatti o ha l'omologazione marchiata sul terminale oppure ti rilasciano un documento di omologazione...
però un bazooka omologato nn so se fa al caso tuo!!!
e poi secondo te se togli il dbk da uno scarico omologato non ti fanno 380 euro di verbale perche gli fai vedere l'omologazione????????:cipenso:
beh se tolgo il db killer al limite mi fanno il verbale per l'alterazione dello scarico, ma questo è di 38 euro
http://www.patente.it/normativa/articolo-155-cds
ho controllato ma le sanzioni degli articoli 71 e 72 sono inferiori :blink:
...ora provo ad allegare
Articolo 71
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro
rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia
la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di
frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua
competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente
le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i
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veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i
veicoli blindati.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con
gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni
tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità
per il loro accertamento.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di
direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a
ciò non osta il diritto comunitario, l'omologazione è effettuata in applicazione
delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle
raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite
Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
5. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento dei trasporti terrestri, sono approvate tabelle e norme di
unificazione riguardanti le materie di propria competenza.
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle
prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da €78,00 a €311,00. Se i veicoli e i rimorchi
sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da
€155,00 a €624,00.
Articolo 72
Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono
essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì
essere equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli
predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le
caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
2bis Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al
trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici,
immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti.
Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal
regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.
2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al
trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico
superiore a 7t., devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la
nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1º gennaio
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2005, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00.
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il
pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di
segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere
equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui
caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.
3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e
omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di
emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli
3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell’articolo 47, comma 1,
lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive
modificazioni, ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera z), della
legge 22 marzo 2001, n.85, possono trainare fino a tre rimorchi.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e
3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1,
lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi
ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di
agganciamento.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con
propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono
essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro
particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di
comportamento.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme
specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere
condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata
la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di
omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei
precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle
caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del
contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente
articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di
direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in
alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata
in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le
Nazioni Unite Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui
sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti
salvi gli accordi internazionali.
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12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso
obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere
definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio
dei dispositivi di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei
dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei
previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da €78,00 a €311,00.