

Ultima modifica di essezeta; 22/10/2009 alle 20:59
i 150 giorni sn il tempo entro cui ti deve arrivare la notifica della contravvenzione, per quanto riguarda la patente devi essere tu a consegnarla e partirà da quel giorno, anke a me è successo, dovrebbe trattarsi di un autovelox oltre i 100km orari rispetto al limite, a me l'hanno sospesa per due mesi

se non ricordo male la sospensione è a discrezione del prefetto, comunque do un'occhiata

Ultima modifica di Max6712; 23/10/2009 alle 07:44 Motivo: UnionePost automatica


nel tuo caso la sospensione della patente varia dal minimo di un mese al massimo di tre mesi, sempre che tu non abbia commesso analoghe violazioni nel biennio precedente, altrimenti il periodo minimo va da otto mesi fino al massimo di diciotto mesi.
forse questo dovrebbe chiarire di più:
Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di
velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da €370,00 a €1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, con il
provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va
dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione
della patente di guida.
Ultima modifica di essezeta; 23/10/2009 alle 09:00 Motivo: UnionePost automatica


certo, se la violazione l'hai presa prima del 8 agosto non dovrebbero applicare l'inibizione alla guida nelle ore notturne. Per quanto riguarda il periodo di sospensione della patente (da 1 a 3 mesi) e la sanzione amm.va pecuniaria (€ 370,00) non è cambiato nulla.
Comunque, nel tuo caso specifico, durante il periodo di sospensione della patente puoi condurre ciclomotori (magra consolazione!!)
Ultima modifica di essezeta; 23/10/2009 alle 16:01

Allora facciamo il punto, rientriamo nell'ipotesi di violazione dell'art. 142 co 9 del CdS perchè hai superato di oltre 40 il limite massimo, quindi sospensione da 1 a 3 mesi.
Se l’ordinanza di sospensione non viene emanata nel termine di quindici giorni + cinque per la notifica del prvvedimento, puoi ottenere la restituzione della patente da parte della prefettura, qualora ti fosse già stata sottratta.
Tuttavia, l’obbligo del Prefetto di emettere il provvedimento entro 15 giorni sussiste solo nel caso in cui la sospensione è disposta nel momento stesso in cui ti viene contestata l’infrazione al codice della strada.
L'art. 218 dello stesso codice, che tratta della pena accessoria della sospensione della patente, nulla dice in caso di non immediata sottrazione o sospensione del documento di circolazione, per cui a mio avviso non ci sono più i presupposti per il ritiro. Mi riservo comunque di fare più chiarezza sul punto in esito alla lettura di qualche sentenza della casssazione, che non ho ancora trovato.