Citazione Originariamente Scritto da Ti3 Visualizza Messaggio
Allora facciamo il punto, rientriamo nell'ipotesi di violazione dell'art. 142 co 9 del CdS perchè hai superato di oltre 40 il limite massimo, quindi sospensione da 1 a 3 mesi.

Se l’ordinanza di sospensione non viene emanata nel termine di quindici giorni + cinque per la notifica del prvvedimento, puoi ottenere la restituzione della patente da parte della prefettura, qualora ti fosse già stata sottratta.

Tuttavia, l’obbligo del Prefetto di emettere il provvedimento entro 15 giorni sussiste solo nel caso in cui la sospensione è disposta nel momento stesso in cui ti viene contestata l’infrazione al codice della strada.

L'art. 218 dello stesso codice, che tratta della pena accessoria della sospensione della patente, nulla dice in caso di non immediata sottrazione o sospensione del documento di circolazione, per cui a mio avviso non ci sono più i presupposti per il ritiro. Mi riservo comunque di fare più chiarezza sul punto in esito alla lettura di qualche sentenza della casssazione, che non ho ancora trovato.
la corte di cassazione (civile) più volte si è pronunciata in merito e l'orientamento prevalente è quello dell'ordinaria prescrizione quinquiennale per la notifica del provvedimento di sospensione in casi come questo, ovvero quando la violazione non è stata contestata nell'immediatezza dell'accertamento.
L'art.218 c.d.s., tra l'altro, stabilisce i tempi per l'emissione del decreto di sospensione (sempre in casi di contestazione immediata e conseguente ritiro del documento) ma non anche i termini per la notifica dello stesso. Anche in questo caso, poiché non la norma dice "immediatamente" senza, tuttavia, quantificare il periodo, l'orientamento è che la notifica del provvedimento segua la tempistica di cui alla legge 241/90 (mi pare l'art.3), in soldoni 30 giorni.