



la corte di cassazione (civile) più volte si è pronunciata in merito e l'orientamento prevalente è quello dell'ordinaria prescrizione quinquiennale per la notifica del provvedimento di sospensione in casi come questo, ovvero quando la violazione non è stata contestata nell'immediatezza dell'accertamento.
L'art.218 c.d.s., tra l'altro, stabilisce i tempi per l'emissione del decreto di sospensione (sempre in casi di contestazione immediata e conseguente ritiro del documento) ma non anche i termini per la notifica dello stesso. Anche in questo caso, poiché non la norma dice "immediatamente" senza, tuttavia, quantificare il periodo, l'orientamento è che la notifica del provvedimento segua la tempistica di cui alla legge 241/90 (mi pare l'art.3), in soldoni 30 giorni.

Se quello che dicono Ti3 e essezeta è vero sarei veramente fortunato . Staremo a vedere . A tutti un grazie di cuore