ops ho trovato anche questo, unico dubbio è solo una sentenza del giudice di pace, magari fosse stata della corte di cassazione...![]()
Si vive una volta sola. Ma se lo fai bene una volta è abbastanza...
-SAVE THE PLANET, KILL YOURSELF-
aiutali anche a distanza
solo internet, su google "obbligo cartelli avviso rilevamento velocità" ma ci sono un casino di indirizzi da vedere...
Si vive una volta sola. Ma se lo fai bene una volta è abbastanza...
internet........................fonte inesauribile di conoscenza
-SAVE THE PLANET, KILL YOURSELF-
aiutali anche a distanza
[QUOTE=Dave73;272777]Ghe se el bon e el tristo dapartutto
mi troveresti l' articolo del Corriere Adriatico in questione?
mi interessa molto.
ho udienza venerdi!!!!
Sto ceracando sul sito del giornale, ma non c'è nessun articolo! A pensare che l'ho letto coi miei stessi occhi!
raga con tutto quello che dite mi si accappona la pelle....quì in zona ci sono delle super strade che a 150 kmH sembra di andare piano e i segnali sono di 70.....ho paura che prima o poi perderò la patente in un soffio, quando si ha fretta...da 70 di limite si toccano i 200....![]()
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mi hanno fatto un autovelox su una strada enorme, dritta, senza incroci e senza stradine che si potessero immettere per almeno 10km.. il limite sarebbe stato 70kmh (già uno scandalo di suo) ma i pezzi di merda avevano sfruttato un cartello dei 30kmh messo per dei lavori finiti da tempo.. ed eccoli 10mt dopo che mi beccano a 72kmh e mi fanno 360euro di multa..
PEZZI DI MERDA SCHIFOSI ... solo chiacchiere e distintivo ...
e non ditemi che questa è prevenzione, che lo fanno solo perchè è il loro lavoro, etc etc etc ...
Detto, fatto, ho sentito l'amico e mi aha confermato che la regola è che si dia notizia agli utenti della strada dei controlli in materia di velcotà, in particolar modo quando è possibile non contestare subipo la violazione, come stabilito dalla Legge 01/08/2002 nr.168, in particolare all'art.4, te la metto sotto così la puoi leggere con calma, salauti.
DA FONTE GOVERNO
LEGGE N. 168/02 DEL 01/08/2002 - CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE N. 121/02 DEL 20 GIUGNO 2002 - TESTO COORDINATO - SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE -
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n.121
Testo del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, coordinato con la legge di conversione 1 agosto 2002, n. 168 recante: "Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale".
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2002, n. 183)
Art. 1.
1. Le disposizioni degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglienti e, se prescritte, delle luci d'ingombro».
4. L'articolo 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e' abrogato.
Art. 2.
1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "viva voce", sono inserite le seguenti: «o dotati di auricolare purche' il conducente abbia adeguate capacita' uditive ad entrambe le orecchie».
Art. 3.
1. Il comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
«5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.».
2. All'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, il capoverso 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il conducente e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.».
3. All'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «o accompagnata da cane guida," sono inserite le seguenti: «o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca,».
Art. 4.
1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresi' utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalita', delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita' del traffico o all'incolumita' degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.
3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalita' di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Nelle ipotesi in cui vencano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Ultima modifica di bond972; 31/10/2006 alle 09:14
Si vive una volta sola. Ma se lo fai bene una volta è abbastanza...