La deliberazione 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali riguarda anche i sistemi automatici di accertamento delle infrazioni al Codice della strada.
Innanzitutto, il provvedimento del Garante privacy chiarisce che le apparecchiature elettroniche per il rilevamento delle infrazioni stradali comportano un trattamento dei dati personali al pari dei sistemi di videosorveglianza. Pertanto, tali dispositivi devono rispettare le prescrizioni e i principi del Codice della privacy. Primo fra tutti, l'obbligo di conservazione limitata dei dati alfanumerici contenuti nelle immagini delle targhe fotografate e dei relativi dati; in secondo luogo, il divieto di riprendere pedoni o altri utenti della strada e le fotografie e le immagini, relative alle infrazioni rilevate, non potranno essere spedite al domicilio del trasgressore insieme alla multa. Infine, la visione del fotogramma è consentita a favore dell'interessato con tutte le cautele necessarie (volti di eventuali passeggeri oscurati, ecc).
Anche la segnaletica stradale relativa all'attivazione di un sistema automatico di controllo, sia per l'accertamento degli eccessi di velocità (già prevista, peraltro, dallo stesso Codice della strada) che per altre infrazioni (per le quali il Codice della strada nulla stabilisce), dovrà essere adeguata alle prescrizioni del Codice della privacy. Pertanto, se segnalati, tutti gli impianti automatici potranno essere considerati in regola anche con il trattamento dei dati personali. Per il mancato rispetto di queste misure sono previste pesanti sanzioni fino a 36.000 euro.![]()