La confisca non è prevista dal art. 186 del C.D.S., (che non distingue tra tipi di veicoli ) ma deriva da una vecchia legge che prevede la confisca di motocicli usati per commettere reati penali, e dato che la guida in stato ebrezza è un reato penale, il gioco è fatto.
Quella norma se non ricordo male era stata introdotta per limitare reati tipo scippi, ma essendo ancora in vigore...
Non dovrebbero confiscarla se è intestata ad una persona diversa dal guidatore, ma non ricordo se ci sono pene più dure in quel caso per lui.
la confisca è prevista in ogni caso, anche se il reato è commesso da un minore (che non può essere intestatario di veicoli)
il limite è 0,49 per tutti. Superato questo tasso scatta il reato
come si supera il limite (cioè da 0,50) si commette il reato. All'accertamento del reato consegue la confisca amministrativa che diventa definitiva col decreto di condanna. Fino ad allora la moto rimane sottoposta a sequestro amministrativo in attesa della sentenza.
Ultima modifica di essezeta; 05/07/2010 alle 20:29 Motivo: UnionePost automatica
Tutto giusto a mio avviso, tranne che il punto relativo allla confisca. Quest'ultima non è prevista quando il veicolo appartiene a persona estranea al reato di guida in stato d'ebbrezza. In questo caso viene momentaneamente tolta la disponibilità del bene con il sequestro preventivo ai fini della confisca.(attenzione, cosi è come lo interpreto io soggettivamente).
Ultima modifica di the kapos; 05/07/2010 alle 22:17
"Ogni donna ha un piccolo segreto da nascondere"...come diceva mia zia Ferdinando!
il sequestro preventivo, che è un sequestro penale (art.321 cpp), di solito si applica se il tasso alcolemico supera 1,50 e a condizione che il conducente sia anche proprietario. Parliamo di due cose differenti.
Io mi riferisco al sequestro amministrativo ai fini della confisca che si applica per le moto in tutti gli altri casi (laddove non rientra il sequestro preventivo) in cui il motociclo è stato adoperato per commettere un reato, anche se a commetterlo è stato un minore (che non può essere intestatario della moto). La fonte: art.213 comma 2-sexies cds
PATENTE.it - Articolo 213 - CdS
infatti si parlava di moto e non a caso parlavo di confisca amministrativa. Per la macchina si applica la confisca penale e solo oltre il tasso di 1,50 (o in caso di rifiuto) a condizione che il conducente sia anche proprietario del veicolo. Se il conducente non è proprietario del veicolo, al posto della confisca raddoppiano il periodo di sospensione della patente (che nel minimo è un anno).
Ultima modifica di essezeta; 06/07/2010 alle 05:36 Motivo: UnionePost automatica
TCP Rider
Se il giudice applica l'art.240 del codice penale (confisca beni usati per commettere il reato) non viene a cadere la distinzione tra auto e moto?
In fondo oltre lo 0,8 diventa reato per tutti quindi tutti possono subire il sequestro preventivo in attesa del giudizio prima e la confisca (che deve essere SEMPRE decisa da un giudice) poi.
(fatto salvo il caso in cui il mezzo sia intestato a persona estranea al reato)
Guarda tu stai parlando della confisca disposta dal giudice che è quella penale e si applica solo nei casi previsti dall'art.186, comma 2 lettera C. Invece, io parlo della confisca amministrativa che è disposta dal Prefetto dopo il decreto di condanna nei confronti di chiunque ha adoperato un motoveicolo per commettere un reato.
Nella seconda ipotesi la confisca si applica a prescindere dal tasso alcolemico o dalla proprietà del bene. Ne convieni?
Riguardo al sequestro preventivo, è ovvio che tutti i veicoli possono subire il sequestro preventivo 8riferito allo stato di ebbrezza) ma non tutti possono essere confiscati. Ti faccio un esempio. Se mi beccano con la mia macchina ubriaco ma sotto il tasso di 1,50 e non c'è nessuno cui posso affidare il veicolo, mi possono fare il sequestro preventivo del veicolo. Tuttavia dopo 2 giorni il tribunale mi restituisce la macchina perché non è prevista la confisca.
Quando lo stato di ebbrezza è commesso a bordo di una moto, per effetto dell'art.213 comma 2-sexies del cds, si applica il sequestro amministrativo ai fini della confisca. In questo caso il giudice non solo è estraneo al provvedimento di confisca, ma non può neanche evitarlo.
ah, un'ultima cosa: sei davvero convinto che sotto il tasso di 0,8 non sia reato?
Ultima modifica di essezeta; 06/07/2010 alle 15:44