
Originariamente Scritto da
essezeta
il sequestro preventivo, che è un sequestro penale (art.321 cpp), di solito si applica se il tasso alcolemico supera 1,50 e a condizione che il conducente sia anche proprietario. Parliamo di due cose differenti.
Io mi riferisco al sequestro amministrativo ai fini della confisca che si applica per le moto in tutti gli altri casi (laddove non rientra il sequestro preventivo) in cui il motociclo è stato adoperato per commettere un reato, anche se a commetterlo è stato un minore (che non può essere intestatario della moto). La fonte: art.213 comma 2-sexies cds
PATENTE.it - Articolo 213 - CdS
infatti si parlava di moto e non a caso parlavo di
confisca amministrativa. Per la macchina si applica la
confisca penale e solo oltre il tasso di 1,50 (o in caso di rifiuto) a condizione che il conducente sia anche proprietario del veicolo. Se il conducente non è proprietario del veicolo, al posto della confisca raddoppiano il periodo di sospensione della patente (che nel minimo è un anno).