Citazione Originariamente Scritto da Marco Manila Visualizza Messaggio
Non ricordo precisamente la normativa ma il senso era che se il gruppo ottico era unico (come quello della ST) le luci accese ammesse sono anche 2, ma se il gruppo ottico anteriore è formato da due parti separate può essere accesa solo una delle due.

Non so di piu. Certo che detta così non ha molto senso, ma molte leggi in italia non ce l' hanno.
Qualcuno ne sa di piu?
Non ho trovato nulla tranne:


Art. 152 - Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli (*)
(*) articolo la cui violazione implica una detrazione di "punti", secondo la tabella annessa all'art. 126-bis. Consultare la Tabella
1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna. (1)

[1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia, è obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione. ](2)

[1-ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro.] (2)
2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 34,98 a euro 143,19.


All' 1-bis parla di "proiettori anabbaglianti" e non "proiettore".
Se fosse vietato accendere due fari, parlerebbe al singolare. Non è molto, ma ci si può appellare ...

AVP?