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Risultati da 31 a 40 di 56

Discussione: Articolo 78 Comma 3 - 4, multa per sostituzione portatarga

  1. #31
    TCP Rider
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    Citazione Originariamente Scritto da Gabriel Visualizza Messaggio
    Il portatarga non è riportato sulla carta di circolazione, ma è presente nei documenti di omologazione del mezzo in possesso della motorizzazione.

    Comunque giusto per chiarire, la legge è scritta col culo e la sua interpretazione più rigida denota probabilmente il desiderio da parte delle FDO di rompervi i coglioni. Ma è altrettanto vero che tale interpretazione resta legittima e che anche un giudice di pace potrebbe darvi torto.

    Quindi, alla luce di tutto questo, fate le vostre scelte liberamente
    Concordo in tutto

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  3. #32
    TCP Rider L'avatar di Fux
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    risposta del comando dei vigili di crema


    riassumo:


    il portatarga NON è oggetto di omologazione. Il posizionamento della targa deve rispettare le seguenti caratteristiche:...................................




    riassumendo: la targa può anche essere sospesa tramite lo spirito santo, basta che sia posizionata in un certo modo.

    Questa è stata la risposta formale
    "

  4. #33
    TCP Rider L'avatar di kinkas
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    Per puntualizzare allora riporto l'articolo del CdS:

    Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
    1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
    2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
    3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
    4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

    Alla luce di questo non solo la sostituzione del portatarga, ma anche la sostituzione delle frecce (seppure omologate), la sostituzione degli specchietti (seppure omologati), la sostituzione dello scarico (seppure omologato) ecc. e' soggetto alla multa ed al ritiro della carta di circolazione!!!
    Praticamente la moto la dobbiamo tenere come mamma triumph l'ha fatta! ...le "special" son tutte passibili di multa e sequestro libretto. Persino se uno cade e ricostruisce la moto con pezzi aftermarket (magari piu' economici degli originali) puo' essere soggetto a questa normativa!
    ...sabglio?
    Ultima modifica di kinkas; 23/09/2010 alle 16:17
    Per strada il vero vincitore e' chi torna a casa non chi arriva primo! Quando sali in moto allaccia il casco e accendi la testa! Prudenza...sempre!

  5. #34
    TCP Rider Senior L'avatar di Lo scrofo
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    Citazione Originariamente Scritto da Gabriel Visualizza Messaggio
    Purtroppo NON è così, e anche la sentenza del giudice di pace che apre questa discussione ne è la prova. Ma se ci pensi funziona anche a logica: di fronte abbiamo una LEGGE scritta dal PARLAMENTO e una sua interpretazione seppur molto severa. Dall'altra invece una CIRCOLARE MINISTERIALE scritta da qualche ufficio. Quest'ultima può solo avere carattere di indirizzo, ma non è vincolante, non puoi impugnare una legge perché in una circolare c'è scritto che deve essere interpretata in un altro modo. L'unico modo è cambiare la LEGGE.

    Nell'articolo che citi si parla NON A CASO di un PARERE del direttore generale della motorizzazione. Ma il bravo direttore di fronte ad una LEGGE non può nulla.

    Scusa per le maiuscole, le ho usate solo per evidenziare alcuni passaggi
    alla fine tutto si riduce al rispetto dell'angolazione: pochi stronzoni si mettono a rompere se e' ok.

    E se lo fosse allora io 400 euro non li pago nemmeno morto.
    La vita è troppo corta per avere dei nemici. - Ayrton Senna

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  6. #35
    TCP Rider L'avatar di marco baschetti
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    Citazione Originariamente Scritto da kinkas Visualizza Messaggio
    Per puntualizzare allora riporto l'articolo del CdS:

    Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
    1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
    2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
    3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
    4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

    Alla luce di questo non solo la sostituzione del portatarga, ma anche la sostituzione delle frecce (seppure omologate), la sostituzione degli specchietti (seppure omologati), la sostituzione dello scarico (seppure omologato) ecc. e' soggetto alla multa ed al ritiro della carta di circolazione!!!
    Praticamente la moto la dobbiamo tenere come mamma triumph l'ha fatta! ...le "special" son tutte passibili di multa e sequestro libretto. Persino se uno cade e ricostruisce la moto con pezzi aftermarket (magari piu' economici degli originali) puo' essere soggetto a questa normativa!
    ...sabglio?
    3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione
    ritengo che questo sia il bandolo.....
    bisogna conoscere le caratteristiche indicate nel certificato..depositato alla motorizzazione...

  7. #36
    TCP Rider Senior
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    Citazione Originariamente Scritto da L'inglese volante Visualizza Messaggio
    alla fine tutto si riduce al rispetto dell'angolazione: pochi stronzoni si mettono a rompere se e' ok.

    E se lo fosse allora io 400 euro non li pago nemmeno morto.
    OK, pochi lo fanno, ma noi stiamo parlando di un caso nel quale l'hanno fatto e dove è stato perso anche il ricorso dal giudice di pace. Per completezza, andatevi a leggere e vedere la targa di zio lele: http://www.forumtriumphchepassione.com/forum/speed-triple/129684-aiuto-targa.html

    Notare che stiamo parlando di un caso avvenuto nel Monferrato, non in una di quelle zone "martoriate" da migliaia di motociclisti durante il weekend, e che ha colpito un ragazzo con la sua compagna a bordo, quindi presumibilmente anche con un'andatura prudente.

  8. #37
    TCP Rider Senior L'avatar di Lo scrofo
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    Citazione Originariamente Scritto da Gabriel Visualizza Messaggio
    OK, pochi lo fanno, ma noi stiamo parlando di un caso nel quale l'hanno fatto e dove è stato perso anche il ricorso dal giudice di pace. Per completezza, andatevi a leggere e vedere la targa di zio lele: http://www.forumtriumphchepassione.com/forum/speed-triple/129684-aiuto-targa.html

    Notare che stiamo parlando di un caso avvenuto nel Monferrato, non in una di quelle zone "martoriate" da migliaia di motociclisti durante il weekend, e che ha colpito un ragazzo con la sua compagna a bordo, quindi presumibilmente anche con un'andatura prudente.
    Infatti... Tutto cio' e' vergognoso.
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  9. #38
    TCP Rider L'avatar di marco baschetti
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    forse ci sono...
    Art. 236.
    (Art. 78 Cod. Str.)
    Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

    1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio [provinciale] della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio [provinciale] della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.

    2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:

    a) la massa complessiva massima;

    b) la massa massima rimorchiabile;

    c) le masse massime sugli assi;

    d) il numero di assi;

    e) gli interassi;

    f) le carreggiate;

    g) gli sbalzi;

    h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;

    i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;

    l) la potenza massima del motore;

  10. #39
    TCP Rider L'avatar di kinkas
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    Le solite leggi italiane che lasciano AMPIO spazio all'interpretazione dell'ufficiale del momento, nel bene e nel male a seconda di chi e' capitato sotto in quel momento e delle necessita' di bilancio!

    Citazione Originariamente Scritto da L'inglese volante Visualizza Messaggio
    alla fine tutto si riduce al rispetto dell'angolazione: pochi stronzoni si mettono a rompere se e' ok.
    Mi spiace ma non e' cosi': se hai sostituito l'alloggiamento originale (alla luce di quanto emerso nel post attuale) possono applicarti l'articolo 78 con sanzione e ritiro carta di circolazione!! ...naturalmente a loro discrezione!!!
    Ultima modifica di kinkas; 23/09/2010 alle 17:07 Motivo: UnionePost automatica
    Per strada il vero vincitore e' chi torna a casa non chi arriva primo! Quando sali in moto allaccia il casco e accendi la testa! Prudenza...sempre!

  11. #40
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    Citazione Originariamente Scritto da kinkas Visualizza Messaggio
    Le solite leggi italiane che lasciano AMPIO spazio all'interpretazione dell'ufficiale del momento, nel bene e nel male a seconda di chi e' capitato sotto in quel momento e delle necessita' di bilancio!



    Mi spiace ma non e' cosi': se hai sostituito l'alloggiamento originale (alla luce di quanto emerso nel post attuale) possono applicarti l'articolo 78 con sanzione e ritiro carta di circolazione!! ...naturalmente a loro discrezione!!!
    tecnicamente non rientra nelle modifiche, in quanto il portatarga non è soggetto ad omologazione. Comunque attendo anche una risposta ufficiale da parte dei carabinieri. Quando poi avrò le dichiarazioni in caso di applicazione dell'articolo al giudice di pace porto le dichiarazioni che mi hanno rilasciato ufficialmente e poi voglio vedere. Stando ai vigili di crema incappo in sanzione amministrativa di 78 euro, o giù di li non ricordo e stop. Questo significa che se mi ferma un vigile della mia città con targa inclinata o coperta (ho specificatamente chiesto anche l'occultamento) mi danno una sanzione amministrativa di 78 euro. Questo nella mia città.
    "

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