Buongiorno!!
Poichè tengo molto ai miei amichetti motociclisti, voglio portare alla vostra attenzione una pronuncia della Cassazione rifebile al reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
Con questo non desidero minimanente offendere nessuno, tuttavia poichè vi è, seguendo anche le ultime cronache, una costante ricerca di sesso virtuale, ho trovato opportuno aprire questo 3d.
Come detto sopra, ad ottobre la Cassazione si è pronunciata su una questione che apparentemente appariva spinosa, ma così non lo è stato e poichè le sentenze della Cassazione debbono essere lette per estrapolare il principio della loro stesura, farò un piccolissimo sunto di questo.
Spesso la prostituzione viene intesa come un atto sessuale fisico tra due consenzienti in cambio di denaro oppure utilità.
Gli ermellini hanno voluto precisare che, vi è anche sfruttamento della prostituzione anche in assenza di contatto fisico.
In buona sostanza il principio è quello che, viene valutato l'atto libidinoso offerto con l'interazione del committente anche in assenza di contatto fisico.
Faccio un esempio pratico, in caso di una video conferenza (webcam), tra una ragazza che compie atti esibizionisti e libidinosi e il committente che INTERAGISCE, pertanto richiede alla ragazza di tenere alcuni atti sessuali, questi vengono considerati atti di prostituzione.
Sotto l'aspetto interpretativo dei giudice, voglio inoltre far presente che, tutti gli atti sessuali eseguiti in video
conferenza, potranno essere considerati TUTTI atti di prostituzione, poichè, lo strumento consentone sempre al cliente di interagire.
Che dire.... OCCHIO![]()