Seguendo ottusamente la normativa vigente, mi riferisco a: ex articolo 186 c.d.s. e l’articolo 240, comma 2, del codice penale, dove prevede sempre che venga disposta la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, SALVO CHE IL VEICOLO APPARTENGA A PERSONA ESTRANEA AL REATO..........
Ecco................ letta così potrebbe indurre a pensare la completa estraneetà al reato dell proprietario del veicolo che lascia la guida del veicolo ad un amico, poichè ubriaco.
E BENE NON E' COSI', secondo una sentenza della Corte di Cassazione di settembre, qualora l'amico viene fermato ubriaco, il proprietario del veicolo non può ritenersi estraneo al reato in quanto presente sul mezzo.
Ciao moto/auto..................