ANCHE A UNA PERSONA CHE CONOSCO E' CAPITATA LA STESSA COSA,
LORO DICONO DI ESSERCI STATI MA NON E' VERO ,FORSE E' UNA MODA
CHE HANNO FATTO USCIRE ADESSO . CHE SCHIFO
I contratti nazionali obbligano il lavoratore in malattia ad avvisare tempestivamente il datore e a fornire un indirizzo dove è reperibile, che può differire da quello di residenza. Il medico deve recarsi al domicilio indicato dal lavoratore, negli orari di reperibilità imposti dalla legge.
Il lavoratore può rifiutare l'ingresso ai medici che si presentano fuori dell'orario di reperibilità. Tale rifiuto non costituisce per il datore titolo per valutare un'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, né per l'INPS di non pagare al lavoratore l'indennità di malattia: è del tutto equivalente all'assenza di visite fiscali.
Se il medico non trova il lavoratore nel domicilio indicato durante l'orario di reperibilità, resta a carico del lavoratore un'assenza ingiustificata a meno ché non abbia giusto motivo. Resta al lavoratore l'onere della prova, che può esentarlo da un'assenza ingiustificata, per le motivazioni tipizzate nei contratti nazionali: cause di forza maggiore, acquisto di farmaci, visite specialistiche o terapie legate alla malattia in corso (Corte Costituzionale sentenza n. 78 del 26.1.1988: prevede la possibilità del lavoratore di addurre un motivo serio ed apprezzabile della sua irreperibilità alla visita fiscale). Se il lavoratore non si presenta il giorno successivo, scatta di nuovo un'assenza ingiustificata.
In data 18.12.2009 il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione ha emanato il Decreto, pubblicato sulla G.U. n. 15 del 20.01.2010, che modifica nuovamente le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia a causa dell'impennata dei giorni di malattia.
A decorrere dal 04.02.2010, le nuove fasce di reperibilità sono le seguenti:
dalle ore 09,00 alle ore 13,00
dalle ore 15,00 alle ore 18,00
L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Il provvedimento, inoltre, prevede l’esclusione dall’obbligo del rispetto di tali fasce orarie di reperibilità, qualora l’assenza del dipendente sia riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
1.patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
2.infortuni sul lavoro;
3.malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
4.stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Ultima modifica di tbb800; 23/02/2011 alle 13:39
Ps: Ma chi ti ha dato il sesto casco !
Era meglio se ti davano due copertoni nuovi (sui copertoni di Titti c'è scolpito con un temperino "Anita Ama Giuseppe ma la da a Bixio").
Angelik detto Il Brillante