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Risultati da 1 a 10 di 49

Discussione: Scarichi e FDO

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  1. #1
    TCP Rider
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    07/11/10
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    696
    Alla casa costruttrice, quindi se triumph alla triumph =)

  2. #2
    Triumphista da Trattoria L'avatar di eusebius
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    23/01/10
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    Langobardia Major
    Moto
    Street Triple R '09, TBS '04
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    15,727
    Citazione Originariamente Scritto da leo Visualizza Messaggio
    Serve uno scarico omologato per la tua moto,con realtivo foglio d'omologazione e stampiglaitura del codice sullo stesso terminale,nessun aggiornamento in libretto.Aggiungo che se c'è il db estraible deve essere montato!
    Confermo!
    Riporto il testo della circolare ministeriale che viene richiamata relativamente all'art.78 cds sull'interpretazione dell'articolo stesso.

    Ministero dei Trasporti - Divisione IV Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997
    Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO. "Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285). Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice (si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo. Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C. Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro. Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile:
    ex 00 0000
    Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi.
    La curva è il miglior modo per congiungere due punti
    Meglio stare zitti e dare l'impressione di essere stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio
    Grattatio pallorum omnia mala fugat

  3. #3
    TCP Rider L'avatar di Mugna
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    26/03/09
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    Siena
    Moto
    Tiger Sport
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    522
    Citazione Originariamente Scritto da eusebius Visualizza Messaggio
    Confermo!
    Riporto il testo della circolare ministeriale che viene richiamata relativamente all'art.78 cds sull'interpretazione dell'articolo stesso.

    Ministero dei Trasporti - Divisione IV Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997
    Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO. "Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285). Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice (si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo. Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C. Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro. Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile:
    ex 00 0000
    Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi.
    La circolare si applica si silenziatori di scarico, rimane fuorilegge la sostituzione dell'impianto completo di scarico che comporta una variazione strutturale della moto.

    Ad esempio montare uno scarico basso ad una Street Triple, in quanto nelle fiche di omologazione registrate presso l'MCTC, la moto è omologata con scarichi alti.

    In quel caso la contestazione delle FDO sarebbe fondata.

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